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guida alla centrale di allarme interbancaria segnalazioni cai, problemi di segnalazione cai, conseguenze di segnalazione cai, blocco cai, revoca cai.

guida alla centrale di allarme interbancaria segnalazioni cai, problemi di segnalazione cai, conseguenze di segnalazione cai, blocco cai, revoca di sistema cai

questa è la guida alla conoscenza del CAI e della procedura di "REVOCA DA SISTEMA CAI" banca d'Italia (centrale allarme interbancaria) illustrata della BROKER ASSOCIATI & partners di MILANO che opera in tutta ITALIA con servizi online e di persona

a cura dell'esperto di contenzioso bancario e tributario 

dott. Luca PACINI specialista in istanza segnalazione cai, difesa da conseguenze di segnalazione cai, blocco cai, revoca da sistema cai per assegni o carte di credito carter



CHE GARANTISCONO PER SCRITTO LA CANCELLAZIONE DEL BLOCCO CAI ANCHE IN SOLI 30 GIORNI



 
Gli archivi informatici


La Banca d'Italia, con Regolamento del 29/01/2002, ha completato la normativa inerente gli aspetti tecnici relativi all'introduzione dell'archivio unico informatico sugli assegni bancari, che per brevità verrà chiamato d'ora in poi CAI.
In una prima fase,che sarà operativa a partire da martedi 4 giugno 2002, detto archivio informatico conterrà:

ARCHIVIO CAPRI
Generalità dei traenti degli assegni bancari o postali emessi senza autorizzazione o senza provvista.

Archivio PASS - sezione CAI PASS Assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione o senza provvista, nonché gli assegni non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca dell'autorizzazione. Vanno segnalati in PASS anche gli assegni denunciati come smarriti/ rubati.
In una fase successiva, che partirà lunedi 9 dicembre 2002, saranno resi operativi i seguenti archivi informatici:

ASA e ASP, sanzioni amministrative assegni, blocco cai, segnalazioni cai, conseguenze delle segnalazioni caiSanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate per l'emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione o senza provvista, nonché sanzioni penali e connessi divieti per l'inosservanza degli obblighi imposti a titlo di sanzione amministrativa accessoria.

CARTER

Generalità del soggetto al quale è stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo delle carte di pagamento, problemi di segnalazione cai, conseguenze di segnalazione cai, blocco cai, revoca cai.

PROCER

Carte di pagamento per le quale sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo

Conseguenze derivanti dall'iscrizione in CAPRI

L'iscrizione in CAPRI comporta, per la durata dei 6 mesi, i seguenti divieti a carico della banca:
1. Divieto di stipulare nuove convenzioni di assegno con il soggetto segnalato ;
2. Divieto di pagare assegni emessi dal soggetto segnalato successivamente alla sua iscrizione in archivio, anche nel caso di disponibilità di fondi.

L'iscrizione in CAPRI comporta la cosiddetta " revoca di sistema" che determina, in capo ai nominativi segnalati, la revoca della convenzione assegni ed il contestuale ritiro dei carnet assegni, da parte di tutto il sistema bancario.
Inoltre, nell'ipotesi in cui il proprio correntista venga iscritto nell'archivio ad opera di un altro soggetto segnalante, il trattario dovrà segnalare nello stesso giorno al CAI i moduli di assegni non restituiti dallo stesso correntista.

Azioni e tempi previsti per la registrazione nel CAI


Sono due le fattispecie che possono generare l'iniziativa da parte del sistema bancario e postale per la registrazione negli archivi CAI:
1) emissione di assegno senza autorizzazione;
2) emissione di assegno senza provvista.

1. Assegno emesso senza autorizzazione (rif. art. 9 legge 386/1990,citato in allegato 1), l'iscrizione avviene entro il termine di 20 giorni dal momento di presentazione dell'assegno per il pagamento,
2. Emissione di assegno senza provvista, una volta presentato infruttuosamente il titolo nei tempi previsti dalla Legge sull'Assegno ( 8 giorni per gli assegni pagati sullo stesso comune di emissione, 15 gg per gli altri), indipendentemente dal fatto che si consegni il titolo o meno per il protesto o azione equivalente,
a. la banca provvederà ad inviare il preavviso di revoca;
b. nel caso in cui il successivamente l'assegno non venga pagato nel termine di 60 giorni dalla data di scadenza di presentazione del titolo (concretamente. 60+8=68 giorni dalla data di emissione per gli assegni su piazza, 60+15=75 giorni dalla data di emissione per gli assegni fuori piazza, la banca iscriverà il nominativo al CAI.

Qui siamo già in problemi di segnalazione cai, conseguenze di segnalazione cai, blocco cai, revoca cai.


La presentazione al pagamento presso la banca trattaria fuori dai termini degli 8 e 15 giorni, non consenta di ravvisare gli estremi di emissione senza provvista, e quindi non fa sorgere in capo alla banca trattaria gli obblighi della disciplina sanzionataria: CAI e comunicazione al Prefetto ( si veda oltre).
Si faccia attenzione al fatto che non ha nessun valore, a tal riguardo, la non protestabilità inerente la disciplina interbancaria del "Protesto Veloce". In altre parole se viene garantita la presentazione nei termini degli 8/15 giorni ma si è fuori dai termini del protesto veloce, scatta ugualmente la disciplina sanzionatoria, con relativa iscrizione al CAI.

NEL CASO DI ASSEGNI IRREGOLARI PER

- alterazione del'importo,
- alterazione della data di emissione,

non potendo la Banca accertare con sicurezza se il titolo è stato emesso senza provvista e/o entro o fuori termine per il pagamento, questa non avrà l'obbligo di effettuare comunicazioni al Prefetto né tantomeno attivarsi per l'applicazione della revoca di sistema.
Va sottolineato che il pagamento, entro il termine dei 60 giorni, può essere effettuato
a. nelle mani del portatore del titolo,
b. presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto;
c. presso la Banca trattaria.

La normativa prevede che le segnalazioni da inviare al CAI riguardano le sole violazioni commesse a partite dalla data di entrata in vigore della norma (4 giugno 2002)

IL PREAVVISO DI REVOCA CAI

Il preavviso di revoca è previsto per la sola ipotesi di emissione di assegno senza provvista. Tale comunicazione è volta a rendere edotto il traente delle conseguenze derivanti dalla sua eventuale iscrizione in archivio ( revoca di sistema e sanzioni amministrative) nonché della possibilità di evitarle attraverso il cosiddetto pagamento tardivo. In altri termini, il trattario è tenuto a comunicare al traente che, alla scadenza del termine di 60 giorni previsto per il pagamento tardivo, ed in mancanza di prova idonea a confrontare il sopravvenuto adempimento, il suo nominativo verrò iscritto nell'archivio informatizzato e che, a partire dalla stessa data, gli sarò altresi revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni e problemi di segnalazione cai, conseguenze di segnalazione cai, blocco cai, revoca cai.

Nel preavviso di revoca il trattario sara tenuto, inoltre, ad indicare la data dell'eventuale iscrizione in archivio(articolo 4, comma 5 reg. Banca d'Italia) invitando il traente a restituire " tutti i moduli di assegno in suo possesso alle banche e agli uffici postali che li hanno rilasciati"

Di fatto il "preavviso di revoca" viene inviato sia nel caso di assegno consegnato per il protesto, sia nel caso di assegni non protestabili.

Quanto alla forma, tale comunicazione deve avvenire mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il preavviso di revoca dovrà essere inviato presso il cosiddetto "Domicilio eletto", ossia l'indirizzo stabilito dal traente, indicato all'atto della conclusione di assegno, entro 10 gg dalla presentazione, anche in via telematica, dell'assegno al pagamento(art. 15 decreto n. 458).Qualora venga constatata l'impossibilità di eseguire la menzionata come avvenuta(art.9-bis, comma 4, legge n. 386/1990)

Dal 4 giugno 2002 la Banca dovrà raccogliere apposita informativa da parte del relativamente al domicilio eletto. Nel caso di convenzione di assegno stipulate prima del 4 giugno 2002, qualora il traente non comunichi nulla alla banca, valgono gli indirizzi di residenza a livello anagrafico.

Tipologia di dati da trasmettere agli archivi CAI

Nel caso di iscrizione agli archivi CAI da parte di un intermediario
1) nella sezione CAPRI, in caso di:
a. conto corrente a una o più persone fisiche va segnalato il nominativo che ha emesso l'assegno (anche nel caso specifico di cointestazione del conto corrente a firma congiunta e sottoscrizione del titolo solo da alcuni intestatari, in violazione all'obbligo depositato presso la banca, vanno inseriti in CAI solo i firmatari);
b. emissione di assegno da parte di un delegato su conto corrente, vanno segnalati tutti gli intestatari del conto corrente; nel caso specifico in cui il delegato agisce in carenza di potere va segnalato anch'esso al CAI;
c. conto corrente intestato ad un ente, anche privo di personalità giuridica, va segnalata la denominazione o ragione sociale dello stesso ente(ciò solamente nel caso in cui vi sia la spendita del nome dell'ente medesimo)
2. Nella sezione PASS i dati relativi ai singoli assegni ancora in circolazione relativi a titolari di conto corrente revocati dalla convenzione assegni.

LA REVOCA AZIENDALE


Resta fermo che la banca può in ogni modo applicare la " revoca aziendale"( da contratto) anche fuori dalle ipotesi specificatamente previste dalla nuova disciplina sanzionatoria, attivando i poteri ad essa contrattualmente riconosciuti.In particolare la "revoca aziendale" può essere attivata anche nei confronti del delegato. In questo caso si incorre in problemi di segnalazione cai, conseguenze di segnalazione cai, blocco cai, revoca cai.

Responsabilità delle banche

L'articolo 35 del D.Lgs. n. 507/1999, nel riformulare l'articolo 10 della legge n. 386/1990, prevede che il trattario sia obbligato in solido con il traente a pagare gli assegni emessi da quest'ultimo quando.
a. ometta i ritardi l'iscrizione nell'archivio ai sensi dell'articolo 10- bis dela legge citata.
b. autorizzi il rilascio di moduli di assegni in favore di un soggetto il cui nominativo risulti iscritto nell'archivio, ovvero provveda al conferimento di una nuova autorizzazione prima della scadenza del termine semestrale dall'iscrizione del nominativo in archivio.

La previsione in commento limita la responsabilità della banca ad un importo pari a 20milioni di lire ( oggi euro 10329,14) per ogni titolo.
Come si evince dalla disposizione,l'obbligazione solidale del trattario ricorre in presenza di due tipologie di condotta:
a) una di carattere omissivo, ossia l'omessa o ritardata iscrizione nell'archivio
b) l'altra di natura commissiva , ossia l'autorizzazione al rilascio di moduli di assegni oppure conferimento di una nuova autorizzazione a favore di un soggetto revocato.

Conseguentemente, il portatore del titolo, sulla base de principi generali che disciplinano le obbligazioni solidali passive, potrà rivalersi indifferentemente nei confronti del traente o del trattario e quindi problemi di segnalazione cai, conseguenze di segnalazione cai, blocco cai, revoca cai.

Responsabilità penale del dipendente

L'articolo 37 del D.Lgs. n. 507/1999 ha modificato l'articolo 125 della Legga Assegni(r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), disponendo a carico del dipendente che rilascia i moduli di assegno l'obbligo di verificare, prima di effettuare tale operazione, che il richiedente non risulti in alcun modo interdetto dall'emissione di assegni bancari o postali, ovvero soggetto a revoca delle autorizzazioni ad emettere assegni. In caso contrario, laddove il dipendente consegni i moduli di assegno a persona iscritta nell'archivio informatizzato sarà punito con la reclusione fino ad in anno, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
Con tale previsione il legislatore ha voluto sanzionare non il mancato accertamento dei dati, bensi la sola consegna dei moduli di assegno a persona iscritta nell'archivio, con la conseguenza che, qualora il dipendente non abbia consultato l'archivio ma abbia consegnato i moduli ad un soggetto che tuttavia non risulta iscritto, l'elemento materiale del reato non si è verificato ed il dipendente non sarà sanzionato penalmente.
La fattispecie di reato in questione è punibile solo a titolo di dolo.In altri termini, il reato si configura con la sola condotta volta a consegnare i moduli di assegni a persona che risulta interdetta ovvero soggetta a revoca delle autorizzazione ad emettere assegni, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 386/1990
Comunicazione al prefetto competente.
Nell'ipotesi di assegni senza autorizzazione o senza provvista
a) il pubblico ufficiale che abbia levato il protesto;
b) oppure la banca trattaria nel caso in cui non sia stato levato protesto, sono tenuti a trasmettere al prefetto territorialmente competente una apposita comunicazione per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

In dettaglio, il nuovo articolo 8-bis della legge n. 386/1990, introdotto dall'articolo 33 del D.Lgs n. 507/1999, stabilisce che, nei casi di emissione di assegni senza autorizzazione, si procede a far levare il protesto o ad effettuare la constatazione equivalente in quanto, ad esempio, l'assegno è pervenuto fuori dei termini per il protesto, le banche, nel caso in cui l'assegno sia comunque sanzionabile, sono tenute ad informare direttamente il prefetto. La segnalazione, in questa fattispecie, deve essere effettuata immediatamente.


Nel'ipotesi in cui siano stati emessi assegni senza provvista, la banca provvede a comunicare il mancato pagamento al pubblico ufficiale perché questo levi il protesto oppure effettui la constatazione equivalente. Di conseguenza, compete al pubblico ufficiale, decorso infruttuosamente il termine 60 gg dalla data di scadenza del termine di presentazione dell titolo, trasmettere il rapporto di accertamento della violazione al prefetto del luogo di pagamento dell'assegno. Tuttavia, nel caso in cui non venga levato il protesto - ad esempio perché sul titolo è stata apposta la clausola "senza spese" o "senza protesto", o non sia stata effettuata la constatazione equivalente, incombe sulla banca il dovere effettuare il pagamento tardivo.
Attese le difficoltà riscontrare nella prima fase di applicazione della normativa recata dal D.Lgs. n. 507/1999 in relazione alla disomogeneità dei dati che la comunicazione in parola doveva riportare, il Ministero dell'interno, con circolare M/6326/58 DEL 20 DICEMBRE 2001, ha divulgato un modello standart per rendere uniforme il contenuto dell'informativa e la relativa comunicazione da trasmettere al prefetto.

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