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centrali rischi cancellazione come farla e come funziona

Centrale Rischi cancellazione in 14 punti.

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1. Chi sono il titolare, il responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati della Centrale dei Rischi secondo la Legge sulla Privacy?

Il titolare è la Banca d'Italia (Servizio Organizzazione, Via Nazionale 91, 00184 Roma).

Il responsabile è il Capo del Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (Banca d'Italia, largo Guido Carli n. 1, 00044 Frascati - RM).

Gli incaricati sono i dipendenti che operano sui dati della Centrale dei Rischi nell'ambito del Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche e delle altre strutture della Banca d'Italia.

2. Le informazioni fornite dalla Centrale dei Rischi possono rappresentare una forma di "certificazione" dei crediti concessi dal sistema creditizio?

No. I dati registrati negli archivi della Centrale dei Rischi mostrano un debito verso il sistema creditizio che potrebbe non coincidere con quello effettivo. Alcuni intermediari finanziari non hanno l'obbligo di segnalazione alla Centrale dei Rischi e, inoltre, esiste una soglia minima di 30.000 euro al di sotto della quale i crediti non vanno segnalati. E’ uso e consuetudine ormai però che lo fanno anche per importi inferiori ed in ogni caso accedono troppo spesso e volentieri per verificare le situazioni finanziarie della loro clientela nel  momento che chiede anche una semplice apertura di conto corrente o servizio di credito al consumo.

3. Essere segnalato in Centrale dei Rischi vuol dire automaticamente essere un "cattivo pagatore"?

No. La segnalazione indica solo che il soggetto ha un debito con o ha ricevuto una garanzia che supera la soglia di 30.000 euro da un intermediario finanziario che partecipa alla Centrale dei Rischi. Però di fatto tutti gli intermediari sapranno che hai un debito in corso e quindi influirà senz’ altro valutazione totale del credito che decidono di darti.

 

 

 

4. Cos’è una “sofferenza”?

Si parla di sofferenza quando il cliente è valutato in stato di insolvenza (cioè irreversibilmente incapace di saldare il proprio debito) anche se questo non è stato accertato in sede giudiziaria.

La classificazione a sofferenza è il risultato della valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente da parte della banca o dell'intermediario finanziario.

Le banche e gli intermediari finanziari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (ad esempio i garanti) la prima volta che lo segnalano a "sofferenza". Anche qui però troppo spesso le banche segnalano a sofferenza un semplice periodo nero del cliente. Questo atteggiamento diffuso è stato più volte sanzionato da tribunali ordinari e Arbitro Bancario Finanziario con conseguenti risarcimenti a favore del cliente ingiustamente segnalato a sofferenza e conseguente cancellazione della sofferenza.

5. Quando cessano per un soggetto le segnalazioni della Centrale dei Rischi?

L'intermediario finanziario non è più tenuto a segnalare un soggetto alla Centrale dei Rischi quando il suo indebitamento complessivo è sceso sotto la soglia di 30.000 euro oppure quando il finanziamento è estinto. Tuttavia le informazioni storiche presenti negli archivi della Centrale dei Rischi non vengono cancellate e possono essere consultate dagli intermediari che vi aderiscono, anche se con precise limitazioni. In realtà sempre di più fanno una centrale rischi storica e questo limita tantissimo l’accesso al credito.

 

6. A quale periodo di tempo si riferiscono le segnalazioni alla Centrale dei Rischi che gli intermediari possono consultare?

Gli intermediari finanziari possono consultare le informazioni della Centrale dei Rischi al massimo per gli ultimi 36 mesi. Ad esempio, se una banca o una società finanziaria chiede il 9 luglio 2010 i dati su un cliente al quale vorrebbe concedere un credito, potrà ottenere i dati riferiti alle 36 date contabili mensili che vanno dal 30 giugno 2007 al 31 maggio 2010 (ultima data disponibile). Queste sono disposizioni ufficiali ma in realtà vedono lo storico e ottengono informazioni senza riferirla al cliente ma che subisce l’effetto di tali informazioni.

 

 

7. Quanto tempo occorre perché il pagamento di un debito risulti in Centrale dei Rischi?

L'intermediario deve tener conto del pagamento di un debito nella segnalazione alla Centrale dei Rischi relativa al mese in cui il debito è stato pagato. Ad esempio, se il pagamento avviene il 15 gennaio, sarà registrato nella segnalazione relativa alla data contabile del 31 gennaio, che la banca o la società finanziaria è tenuta a effettuare entro il 25 dicembre. Le informazioni riferite alla data del 31 gennaio sono visibili per intermediari finanziari e privati intorno ai primi giorni di febbraio.

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8. La segnalazione di “sofferenza” può scaturire automaticamente anche da un semplice ritardo del cliente nei pagamenti all'intermediario?

No. Il ritardo nei pagamenti non è una condizione sufficiente per la segnalazione a "sofferenza", che può scaturire solo da una valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente da parte dell'intermediario. Però leggete il paragrafo sopra perché appunto le banche segnalano con troppa leggerezza.

 

 

9. Cosa succede se i dati della Centrale dei Rischi non sono esatti ? come cancellarli ?

Gli intermediari finanziari sono responsabili dell'esattezza delle segnalazioni alla Centrale dei Rischi. Devono correggere gli eventuali errori e trasmettere le correzioni alla Banca d'Italia. Questa le registra nei propri archivi e le comunica immediatamente per via telematica a tutti gli intermediari che hanno ricevuto informazioni sui soggetti interessati dalle correzioni.

Gli intermediari finanziari che fanno richiesta di "prima informazione" su un potenziale cliente ricevono i dati aggiornati al momento della richiesta. Chi richiede i dati che lo riguardano, oltre ai dati aggiornati riceve anche le correzioni che hanno avuto nel tempo.

In realtà anche qui bisogna spesso e volentieri fare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario per far valere i propri diritti.

 

10.    Si può richiedere alla Banca d’Italia la cancellazione dei dati dalla Centrale dei Rischi?

Chi trova nella Centrale dei Rischi un'informazione a suo nome che ritiene inesatta, può chiedere di correggerla direttamente all'intermediario che l'ha segnalata, non alla Banca d'Italia.

Se la Banca d'Italia ha notizia di possibili errori, chiede agli intermediari di verificare le informazioni trasmesse e di correggerle.

In realtà anche qui bisogna spesso e volentieri fare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario per far valere i propri diritti      

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11.    Le informazioni presenti nella Centrale dei Rischi forniscono una fotografia dettagliata dei finanziamenti che un soggetto ha ricevuto da banche e società finanziarie?

No. La Centrale di Rischi rileva le informazioni inviate da banche e intermediari finanziari non per singoli finanziamenti concessi alla clientela ma raggruppate, per ciascun cliente, in voci prestabilite. In ogni caso è verosimile pensare che una foto della situazione finanziaria del cliente esiste eccome, sarà valutato sempre nel complesso di tutti i suoi indebitamenti presso tutti.

12.    Si può risultare ancora iscritti nella Centrale dei Rischi anche se è stata “sanata” la propria condizione”?

 

Sì, perché le segnalazioni rimangono visibili per 36 mesi. Ma ricordiamoci che l’accesso allo storico, purtroppo, è sempre possibile anche se non lo diranno mai e quindi.. addio credito. A questo si può avviare mediante ricorsi ad hoc mediante operatori specializzati in materia bancaria come la Broker Associati & partners di Milano.

 

 

 

13. Non risulto iscritto alla Centrale dei Rischi. La mia banca mi dice che risulto essere iscritto in una centrale dei cattivi pagatori. Cosa vuol dire?

In Italia operano altri sistemi di rilevazione centralizzata dei rischi, che però sono di natura privata e dunque non gestiti dalla Banca d'Italia.

Sono chiamati "Sistemi di informazioni creditizie" (SIC) e il loro funzionamento è disciplinato dal Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300) emanato ai sensi dell'art. 117 del Testo Unico sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003).

Un esempio è la Crif spa a Bologna, Experian spa, Ctc spa, Cerved spa, Assilea spa. Queste sono le più usate  in assoluto e certificate giornalmente da tutti gli operatori finanziari.

 

 

14.    Cosa è la CRIF? Experian, Ctc e Cerved?

 

La CRIF è il gestore di EURISC, un sistema di informazioni creditizie che raccoglie i dati forniti direttamente dagli enti finanziatori che vi partecipano. La finalità del trattamento dei dati personali non è classificare i cattivi pagatori evidenziando solo gli inadempimenti, ma valutare il merito creditizio e contenere il rischio attraverso segnalazioni.

Experian spa ha le stesse identiche funzioni, cosi come la Ctc spa.

 

Il cerved spa invece duplica tutte le info del Registro Imprese e le aggiorna con altri dati provenienti da banche dati pubbliche e registri immobiliari, conservatoria ed altri. Qui vengono riportati anche segnalazioni di fallimenti e ipoteche e pignoramenti in modo del tutto arbitrario ed illegittimo.


Per questo dovete rivolgervi ad operatori specializzati del settore quali la Broker Associati & partners di Milano , info line  0287167176
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