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Protesti: Cancellazione dal bollettino protesti assegni

CANCELLAZIONE PROTESTI ASSEGNI A SEGUITO DI RIABILITAZIONE

Per quanto prevede la legge 108/96 alla’art. 17, il debitore protestato che abbia adempiuto al pagamento e non abbia nel frattempo subito ulteriori protesti ha diritto ad ottenere alla riabilitazione da parte del Tribunale. Ciò, però, non prima che sia decorso un anno dalla levata del protesto, indipendentemente  da quando avviene il pagamento.

CANCELLAZIONE PROTESTI ASSEGNI A SEGUITO DI RIABILITAZIONE RIGUARDA,ESSENZIALMENTE.
-          Il debitore che ha pagato il dovuto riguardo il protesto di una cambiale(tratta o pagherò) OLTRE un anno dalla levata dello stesso e che non è stato, nel  frattempo, protestato ulteriormente;

-          Il debitore che ha pagato il dovuto riguardo il protesto  di un assegno e che non è stato, nel frattempo, protestato ulteriormente;

Per  ottenere la riabilitazione egli si deve rivolgere al presidente del Tribunale compilando un’apposita istanza ed allegandovi i documenti che provino il pagamento.

Se il Tribunale nega la riabilitazione  il debitore può far ricorso, entro 30 gg dalla comunicazione del provvedimento di diniego, alla Corte di Appello.

Ottenuta la riabilitazione il protesto viene praticamente “annullato” e può esserne chiesta la cancellazione  dal bollettino(sul quale verrà pubblicato il decreto di riabilitazione) presentando  un’istanza alla Camera di Commercio competente per territorio. La pratica è sottoposta alle stesse regole già dette per la cancellazione a seguito di pagamento entro l’anno dalla levata, ovvero con risposta entro 20 gg e possibilità, in caso di rigetto, di ricorrere presso il giudice di pace.

CANCELLAZIONE DEL PROTESTO ILLEGITTIMO OD ERRONEO
Nel caso in cui la levata di protesto sia ritenuta illegittima o errata, può essere chiesta  cancellazione dell’iscrizione dal bollettino direttamente al presidente della Camera di Commercio.

La richiesta può essere presentata da un pubblico ufficiale o da una banca, nonché dallo stesso soggetto protestato. Il presidente della Camera di Commercio deve pronunciarsi entro 20 gg. Dalla presentazione dell’istanza. Se accoglie la richiesta dispone la cancellazione e cura, sotto la propria responsabilità, l’esecuzione della stessa entro 5 gg.

In caso di rigetto o di mancata risposta da parte del presidente della Camera di Commercio  il debitore può ricorrere al giudice di pace della propria zona di residenza oppure- in casi particolari- chiedere l’emissione di un provvedimento d’urgenza in Tribunale (ex art. 700 c.p.c.), con l’ausilio di un legale.

Al riguardo è da tener presente una interessante sentenza di Cassazione(n.17415 del 30/8/04) secondo la quale la Camera di Commercio può essere chiamata anche con un provvedimento d’urgenza per la cancellazione di un protesto illegittimo od errato ma non per il rimborso delle spese processuali  né tantomeno per l’eventuale richiesta del risarcimento danni che il soggetto coinvolto intendesse chiedere. Ad essa, organo “intermediario” che si occupa della sola pubblicazione dei dati, non può infatti essere imputata la responsabilità dell’errore che, presumibilmente, ricade sul pubblico ufficiale levatore.

Nel caso si voglia andare in causa è comunque opportuno valutare bene i presupposti, magari con l’aiuto di un legale.

CANCELLAZIONE DOPO CINQUE ANNI
L’iscrizione del protesto rimane per cinque anni, dopodiché la cancellazione dovrebbe avvenire in modo automatico.

In caso contrario l’interessato potrà chiederla rivolgendosi al presidente della Camera di Commercio, il quale 20 gg di tempo per disporla, rispondendo personalmente dell’attuazione del proprio provvedimento entro 5 gg dalla sua emanazione.

OLTRE AL PROTESTO: ISCRIZIONE ALLA CAI, SEGNALAZIONE NEGLI ARCHIVI DEI "CATTIVI PAGATORI"
Quando ci si occupa di regolarizzare un protesto è bene anche che non si sia stati iscritti al CAI o in una delle centrali rischi come " cattivi pagatori"(CRIF,CTC, EXPERIAN, Banca d'Italia etc.).

Le procedure,infatti, sono differenti e possono essere attivate indipendentemente l'una dall'altra, in fatti la cancellazione protesti assegni necessità di assistenza da professionisti del settore, quali studi tributari, avvocati, etc, che ti possano aiutare e consigliare.

Le prime due, per quanto riguarda gli assegni,  sono spesso contemporanee benché sia possibile che un assegno impagato- che ordinariamente viene iscritto alla CAI(centrale di allarme interbancaria)- non venga anche protestato. è ben sapere inoltre che è l'iscrizione al CAI che comporta la revoca all'emissione di assegni per un periodo di 6 mesi nonché il divieto per qualunque banca o ufficio postale di pagare assegni emessi dal traente e aprire allo stesso nuovi conti. Ciò anche nel caso in cui non ci sia stata la levata di protesto.
L'iscrizione alle centrali rischi, invece, si discosta dalle altre due procedure visto che riguarda esclusivamente mancati o ritardi di rate di finanziamenti, che solo raramente avvengono con assegni o cambiali.

      
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