illegittima segnalazione centrale rischi

Cassazione Civile, sez. I, sentenza 9 luglio 2014 n. 15609

Con la sentenza Cassazione Civile, sez. I, 9 luglio 2014, n. 15609, la Suprema Corte ha affermato un principio di particolare rilevanza in materia di segnalazioni alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia. In presenza di una segnalazione affrettata e priva dei presupposti di legge, la banca è tenuta al risarcimento del danno, incluso il danno morale.

La Corte ha chiarito che, nel caso in cui non vi siano ragionevoli e oggettivi elementi tali da ritenere che il credito non verrà soddisfatto in tempi congrui, la segnalazione dell’impresa alla Centrale dei Rischi è da considerarsi illegittima.

In particolare, la segnalazione alla vigilanza di Bankitalia è illegittima quando risulti fondata su un mero sospetto, anche se qualificato, in assenza di concreti elementi sintomatici di uno stato di insolvenza. Da tale illegittimità deriva la risarcibilità del danno.

Il danno non patrimoniale risarcibile anche all’ente collettivo

Nella motivazione della decisione, la Suprema Corte richiama precedenti consolidati, affermando testualmente che:

“Anche nei confronti dell'ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale, intesa come qualsiasi conseguenza pregiudizievole di un illecito che, non prestandosi ad una valutazione monetaria basata su criteri di mercato, non possa essere oggetto di risarcimento ma di riparazione, allorquando il fatto lesivo incida su di una situazione giuridica dell'ente equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione.”

In tal senso vengono richiamate, tra le altre, le pronunce Cass. 1 ottobre 2013, n. 22396, Cass. 12 dicembre 2008, n. 29185 e Cass. 4 giugno 2007, n. 12929.

La Corte ha inoltre ribadito che sia il danno patrimoniale sia il danno non patrimoniale possono essere liquidati in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. (cfr. Cass. 2 settembre 2008, n. 22061).

Il peggioramento dell’affidabilità commerciale e il danno risarcibile

La Cassazione ha ritenuto incensurabile la decisione della Corte d’Appello, poiché conforme all’orientamento costante secondo cui, in caso di segnalazione illegittima, è risarcibile:

  • il danno non patrimoniale, anche in capo alla persona giuridica;
  • il danno patrimoniale, quale conseguenza diretta del peggioramento dell’affidabilità commerciale.

La precedente giurisprudenza (Cass. civ. n. 22396/2013) aveva già chiarito che il danno non patrimoniale è risarcibile quando la lesione incide su una posizione giuridica dell’ente assimilabile ai diritti fondamentali della persona umana costituzionalmente garantiti.

Presupposti per la segnalazione a sofferenza secondo la Cassazione

Gli Ermellini hanno ribadito principi ormai consolidati in tema di Centrale Rischi, precisando che:

a) ai fini dell’obbligo di segnalazione, il credito può essere considerato in sofferenza solo quando è vantato nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, riconducibili a una grave difficoltà economica (Cass. 10 ottobre 2013, n. 23093; Cass. 12 ottobre 2007, n. 21428);

b) la segnalazione non può derivare dal mero ritardo nel pagamento o da un inadempimento volontario, ma deve essere fondata su una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica, equiparabile – pur senza coincidere – allo stato di insolvenza (Cass. 1 aprile 2009, n. 7958).

Conclusioni

In assenza dei presupposti richiesti dalla legge, e in particolare qualora il cliente disponga di valide fideiussioni, la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia è illegittima. In tali casi, l’istituto segnalante è tenuto al risarcimento del danno, che comprende non solo il danno all’immagine dell’impresa, ma anche il danno morale subito dal soggetto segnalato, a causa della indebita attribuzione di un’immagine di “cattivo pagatore”.

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