fallimento del socio illimitatamente responsabile

I presupposti del fallimento del socio illimitatamente responsabile -  a cura del dott. Luca PACINI, esperto di diritto societario per aziende in crisi
1. Il c.d. fallimento in estensione
Il diritto commerciale insegna che quando una società in nome collettivo non adempie alle proprie
obbligazioni delle obbligazioni non adempiute sono responsabili tutti i soci1
. Questo tipo di
responsabilità sussidiaria non poteva restare senza conseguenze dal punto di vista fallimentare e ciò
è tanto vero che la legge fallimentare prevede, in conformità alle leggi di altri paesi, che in caso di
insolvenza della società con soci illimitatamente responsabili la procedura si estende anche a loro:
se fallisce la società in nome collettivo falliscono anche tutti i suoi soci.
Naturalmente, in questo caso non è più possibile pensare ad una responsabilità sussidiaria o un
beneficio di escussione2
perché siamo in presenza di una situazione in cui la società è per
definizione insolvente e per questo i creditori si trovano di fronte le masse dei patrimoni della
società fallita e dei soci illimitatamente responsabili e quindi non si attende che si esaurisca il
fallimento della società per dichiarare il fallimento dei singoli soci, il tutto avviene con procedure
che vanno avanti in parallelo per cui i creditori della società si troveranno ad essere creditori
insinuati nel fallimento della società così come nei fallimenti dei singoli soci (art. 147 e 148 l.f).
Il presupposto soggettivo ed oggettivo del fallimento in estensione è diverso rispetto al
presupposto oggettivo e soggettivo del fallimento dell’imprenditore individuale. Il presupposto
soggettivo è diverso perché il socio illimitatamente responsabile non fallisce in quanto imprenditore
ma in quanto socio di una società fallita che gli attribuiva una responsabilità illimitata da lui
accettata. Il presupposto oggettivo è diverso perché non è richiesto l’accertamento della insolvenza
del singolo socio perché il suo fallimento venga dichiarato. Quindi ciò che è necessario e sufficiente
è che sia insolvente la società perché il fallimento venga dichiarato e, conseguentemente, venga
dichiarato il fallimento dei singoli soci. Per questo motivo i singoli soci possono essere anche non
insolventi.
2. Il fallimento del socio che ha perduto la responsabilità illimitata: distinzione fra fallibilità e
responsabilità
Un tema importante, e fortunatamente risolto sia dalla Corte Costituzionale sia dalla riforma, è
quello della necessità o meno della persistenza della qualità di socio al momento del fallimento.
Facciamo un esempio:

ABCsnc

A B C

1
Ad eccezione dei soci della società in accomandita semplice dove si distingue tra soci accomandanti (limitatamente
responsabili a quanto conferito) e soci accomandatari (la cui responsabilità è illimitata). 2
Il beneficio di escussione “protegge” il socio illimitatamente responsabile di una società in nome collettivo,
subordinando alla preventiva ed infruttuosa escussione del patrimonio sociale le azioni dei creditori nei suoi
confronti: cfr. art. 2304 c.c., applicabile anche alla società in accomandita semplice ai sensi dell’art. 2315 c.c. oniamo che la società ABC snc sia insolvente e venga perciò dichiarata fallita. Poniamo che alla
data del fallimento la società abbia soltanto i soci "A" e "B", mentre il socio "C" è cessato con atto
regolarmente reso opponibile ai creditori, secondo le regole del diritto societario. Nel momento in
cui il tribunale dichiarerà il fallimento della società ABC snc, dichiarerà il fallimento di tutti e tre i
soci o solo dei due che oggi (07/03/2007) sono ancora soci?
E’ innanzitutto importante mettere la questione nella giusta luce. Poniamo che il passivo della
società sia oggi pari a 1 milione di euro, e che la cessazione del socio sia avvenuta il 01/01/2006.
Poniamo inoltre che il milione di euro di passivo oggi (data del fallimento) esistente sia
riconducibile per 500.000 € al periodo precedente al 01/01/2006, e per 500.000 € al periodo
successivo al 01/01/2006. Sulla base del codice civile (art. 2290 c.c.) l’ex socio "C" risponde solo
dei primi 500.000 €: il socio rimane infatti responsabile di tutte le obbligazioni esistenti alla data in
cui la cessazione è stata resa opponibile ai terzi, e non risponde di quelle sorte successivamente3
.
Quando si parla della fallibilità o meno di "C", dunque, non si sta parlando della sua responsabilità
per i debiti: questa è regolata dal codice civile. Il fatto che un socio fallisca o meno non aggiunge e
non toglie nemmeno 1 € alla sua responsabilità quale socio della società di cui faceva parte. C,
dunque, continua a rispondere di 500.000€ sia che fallisca, sia che non fallisca. Ciò che cambiano
sono invece le modalità con cui i creditori di C possono azionare il loro credito:
- se C fallisce assieme alla società, essi faranno un’unica domanda di insinuazione al passivo
del fallimento della società, che varrà come domanda anche nei fallimenti dei soci (A, B e
anche C): cfr. art. 148 comma 3; lo stato passivo dei singoli fallimenti avrà una parte
coincidente e una parte no4
;
- se C invece non fallisce, i creditori faranno domanda di insinuazione al passivo del
fallimento della società (che varrà come domanda nei fallimenti di A e B), e in più ciascuno
di essi dovrà agire anche contro C.
E’ dunque solo un problema di forma della responsabilità, e non di sua esistenza o meno (che, si
ripete, è regolata dall’art. 2290 e, per l’opponibilità ai terzi, dall’art. 2300).
Se il socio "C" cessato fallisca o meno dipende da quanto tempo è avvenuto il suo recesso. La legge
ha ritenuto che il termine di un anno costituisca un punto di equilibrio tra l’esigenza dei creditori di
avere forme di attuazione della responsabilità quanto più possibili efficaci e l’esigenza del debitore
di non vedersi assoggettato a fallimento altre un termine ragionevole. Su questa base la Corte
Costituzionale, prima, e, oggi, la legge con norma chiara risolvono la questione (art. 147 l.f.): il
fallimento del socio ex illimitatamente responsabile “non può essere dichiarato decorso un anno
dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata”.
La legge estende la rilevanza del termine annuale a tutti i casi in cui un socio perde la responsabilità
illimitata, per esempio, in caso di recesso, morte e di esclusione del socio e in caso di
incorporazione e di trasformazione della società da società di persone a società di capitali. In tutti
3
Questo principio trova giustificazione nel fatto che , per esempio, una banca o un fornitore potevano aver fatto credito
alla società proprio contando sul patrimonio di "C" è evidente che la successiva cessazione di "C" non fa venir meno
la loro garanzia perché ciò sarebbe lesivo del loro affidamento legittimamente maturato. La stessa cosa non vale per i
creditori divenuti tali dopo la pubblicizzazione del recesso (o dell’esclusione, della morte, ecc.) del socio "C" perché
essi hanno fatto affidamento soltanto sui patrimoni della società e sui patrimoni, in via sussidiaria, di "A" e di "B". 4
Per stato passivo si intende l’ammontare complessivo dei debiti che sono stati fatti valere nel fallimento, e che nel
nostro esempio è di un milione per la società ABC snc, un milione più debiti personali per il socio "A" (A risponde
infatti sia dei debiti della società, sia di quelli suoi personali), un milione più debiti personali per il socio "B" e
500.000 € più debiti personali per il socio "C". uesti casi, decorso un anno, il socio ex-illimitatamente responsabile continua a rispondere dei
debiti secondo le regole del codice civile, ma non potrà essere dichiarato fallito.
L’ultima parte dell’art. 147 secondo comma prevede:
“…La dichiarazione di fallimento è possibile solo se l’insolvenza della società attenga, in tutto o in
parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata.”
Questa norma pone un ulteriore requisito perché il fallimento del socio cessato possa essere
dichiarato. Tale fallimento è dunque possibile solo se:
a. la cessazione della qualità di socio illimitatamente responsabile è avvenuto da meno di un
anno;
b. l’insolvenza attiene a debiti esistenti al momento del recesso dalla società.
Riprendendo l’esempio fatto sopra, poniamo che il socio "C" sia cessato il 01/01/2007, e quindi
possa essere astrattamente dichiarato fallito perché l’anno non è ancora decorso (oggi è il
07/03/2007). Però l’ultima parte del secondo comma dell’art. 147 l.f. prevede che se all’esposizione
debitoria della società al giorno del fallimento non contribuiscono in misura significativa debiti di
cui il socio cessato debba rispondere, allora non ha senso prevedere il suo fallimento. Se, ad
esempio, alla data del recesso del socio (01/01/2007), il debito della società era pari a zero o
comunque era composto di debiti che contribuiscono solo in misura minima all’odierno stato
d’insolvenza, il socio "C", benché receduto entro l’anno, non potrà essere dichiarato fallito, perché
il fallimento verrebbe dichiarato per i debiti sorti successivi al suo recesso. Egli continuerà, come
sempre, a rispondere dei debiti sociali esistenti alla data del recesso (o della cessazione della
responsabilità illimitata, per qualunque causa avvenuta), ma non nelle forme del fallimento.
4. Il fallimento del socio occulto
Il quarto comma dell’art. 147 l.f. si occupa di un altro caso: caso in cui la società era
apparentemente composta da alcuni soci ma in realtà vi erano altri soci che non figuravano (= socio
occulto, socio "D"):
“Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l’esistenza di altri soci illimitatamente
responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il
fallimento dei medesimi”.
Facciamo un esempio:

D ABCsnc

A B C

Il curatore viene nominato per il fallimento della società ABC snc, poi si rende conto che
“nell’ombra” la società aveva un altro socio, il Sig. "D", il quale non era solo un consigliere, un
finanziatore o un consulente, ma aveva tutte le caratteristiche per essere socio. A questo punto il
curatore chiede al tribunale di estendere il fallimento al socio occulto "D", il tribunale, previo
convocazione, può dichiarare il fallimento del socio "D".
5. Il fallimento della società occulta
n po’ più complesso, ma rispondente alla stessa logica, è il caso della società occulta previsto dal
comma quinto art. 147 l.f.:
“Allo stesso modo si procede5
, qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore
individuale risulti che l’impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente
responsabile.”
Facciamo un esempio:

EF

E F

Poniamo che venga dichiarato il fallimento del Sig. "E", ma poi viene scoperto che questi non era
un imprenditore individuale ma che aveva un socio (Sig. "F"), il tribunale provvederà a dichiarare il
fallimento della società occulta "EF" e del socio "F" ritenendo che esista una società occulta tra "E"
ed "F".
6. La non fallibilità del socio unico illimitatamente responsabile di s.p.a. e s.r.l.

Di regola, il socio unico di s.p.a. o di s.r.l. non risponde delle obbligazioni della società, nemmeno
se questa sia insolvente (art. 2325 comma 2 e 2462 comma 2 c.c.). Esistono tuttavia alcuni casi in
cui anche il socio di una società per azioni o di una società a responsabilità limitata risponde
illimitatamente, e ciò accade quando egli non abbia adempiuto alle formalità cui la legge condiziona
il mantenimento della responsabilità limitata in capo all’unico socio6
.
Poniamo che una società per azioni, Beta spa, abbia un unico socio, essendo posseduta al 100% da
Alfa spa: il fallimento di Beta spa non implica che Alfa risponda dei debiti di Beta7
. Essa risponde
tuttavia in caso di mancata esecuzione delle formalità di legge, e risponde delle obbligazioni assunte
nel periodo in cui esse non sono state adempiute8
.
Anche quando il socio unico di s.p.a. o di s.r.l. risponde, però, egli non può essere dichiarato fallito:
“La sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi
III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile …”9
.
Questo significa quindi che il socio unico risponde ma non fallisce perché la società fallita è una
s.p.a. (o una s.r.l.) e quindi non appartiene alle società dei capi III, IV e VI del titolo V del libro
quinto del codice civile. La conseguenza è che i creditori di Beta, oltre a fare domanda di
insinuazione al passivo di Beta, dovranno singolarmente agire contro Alfa, chiedendone la
condanna per i debiti di Beta dei quali Alfa debba rispondere.
5
Cioè con una dichiarazione di fallimento in estensione.
6
Si tratta di formalità prevalentemente pubblicitarie, ma comprendenti anche l’integrale versamento dei conferimenti
non ancora effettuati: artt. 2325 comma 2 e 2462 comma 2. 7
Se Alfa spa ha iscritto nel registro delle imprese una dichiarazione di socio unico ed ha effettuato i versamenti, ecc. 8
Si noti che i debiti di cui risponde Alfa possono essere non solo quelli sorti fino ad una certa data (come nel caso del
socio illimitatamente responsabile di s.n.c., che risponde di tutte le obbligazioni anche anteriori al suo ingresso, non
rispondendo solo delle obbligazioni successive alla sua uscita: cfr. 2269 e 2290), ma anche quelli sorti dopo una certa
data: la legge (artt. 2325 comma 2 e 2462 comma 2) parla di “obbligazioni sociali sorte nel periodo” in cui tutte le
azioni, o l’intera partecipazione, sono appartenute ad una sola persona. 9
Il capo III del titolo V regola le società in nome collettivo, il capo IV del titolo V regola le società in accomandita
semplice, il capo VI del titolo V regola le società in accomandita per azioni.
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