ricorso e vizi cartelle esattoriali
ricorso e vizi cartelle esattoriali
INDICE
1. TIPOLOGIE DI VIZI…………………………………………………………………pag. 4
2. IL RUOLO: termini decadenziali per la formazione e per la notifica……………..pag. 8
- Decadenza iscrizione a ruolo previdenziale e tributario….………………..……… pag. 10
- Decadenza per la notifica del ruolo………………….………………………………..pag. 13
- Le opposizioni ai ruoli: competenza territoriale e termini………………….………pag. 22
3. LA NOTIFICA DELLE CARTELLE in generale: modalita’ e validità…………..pag. 23
-Notifica a terzi (obbligo seconda raccomandata).……………………………..……... pag. 24
-Notifica al portiere……………………………………………………………………….pag. 26
-Notifica a mezzo posta ……………………………………………………………....… pag. 29
-Notifica per compiuta giacenza……………….……………………………………… .pag. 30
-Notifica alle persone giuridiche……………………………………………………… .pag. 32
-La relata di notifica………….………………………………………………………….pag. 34
-La sanatoria della notifica viziata………………...…………..……………………… pag. 36
-Altri problematiche e/o vizi di notifica..…………………………………………...… pag. 41 |
-Onere della prova del concessionario………………………...………………………..pag. 45
4. LA PRESCRIZIONE:…………………………………………………………………pag. 46
5. MANCANZA DELL’AVVISO BONARIO………………………………..…………pag. 48
6. MANCATA MOTIVAZIONE...………………………………………………………pag. 50
7. MANCATA SOTTOSCRIZIONE…………………………………………………….pag. 55
8. MANCATA INDICAZIONE DEL RESPONSABILE PROCEDIMENTO………..pag. 61
9. LE SANZIONI SU DEBITI CONTRIBUTIVI: evasione ed omissione…………….pag. 62
- RIDUZIONE O INAPPLICABILITA’ DELLE SANZIONI CIVILI………………pag. 65
10. MANCATA INDICAZIONE DEL TERMINE PER IMPUGNARE….…………..pag. 68
11.TASSA AUTOMOBILISTICA………………………………………………………..pag. 69
12. L’IPOTECA……………………………………………………………………………pag. 69
13. IL FERMO AMMINISTRATIVO……………………………………………………pag. 76
14.CARTELLE PER MULTE STRADALI………………………………………..…….pag .79
- MOTIVI DI IMPUGNAZIONE DELLE MULTE……………………………………pag. 82
15. IL RICORSO TRIBUTARIO………………..………………………………………..pag. 84
16. CASISTICHE PARTICOLARI (Condono e Diritti camerali)……………………...pag. 90
17. INPS: Ispezione, verbale e ricorsi …………………………………………………....pag. 91
18. VERBALI DPL e ORDINANZE INGIUNZIONE…………………………….…….pag. 94
19 ERRONEITA’ DEL RITO PRESCELTO……………………………………………pag. 99
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1.1 L'INESISTENZA |
"1. TIPOLOGIE DI VIZI: |
I vizi sulla regolarità formale della cartella sono deducibili con il rimedio dell’opposizione
agli atti esecutivi per cui il ricorso va presentato entro 5 giorni dalla notifica
(mancanza di legittimazione passiva)
Comprende i provvedimenti impositivi che, benché apparentemente tali, sono in realtà privi
di vita ab initio: ad esempio, un avviso di accertamento intestato ad una società cancellata
dal Registro delle imprese , ovvero ad una persona deceduta da oltre un anno , non
esistono per la semplice ragione che non esistono i destinatari del provvedimento, quindi l'atto
e' inesistente, quando manca la legittimazione passiva,in merito alla notifica di una cartella
ad una società cancellata si veda Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sent. 10 ottobre
2005, n. 19732. L'atto inesistente conta zero; non produce effetti giuridici; a chi ne
pretendesse qualcuno sarebbe in ogni tempo opponibile l'inefficacia assoluta. Il giudice è
tenuto, anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo, a dichiarare che l'atto inesistente è
solo un ectoplasma; la sentenza avrà natura dichiarativa: il relativo dispositivo recherà il
sintagma "la Commissione dichiara l'inesistenza dell'atto impugnato
1.2. LA NULLITA'
La nullità in diritto tributario, non ha la stessa efficacia rilevabile nel diritto civile, quindi
niente imprescrittibilità della relativa azione o eccezione , niente rilevabilità di ufficio (oltre
che dall'interessato) da parte del giudice in ogni stato e grado del processo.
La nullità dei provvedimenti tributari, significa solo annullabilità; cioè l'atto fiscalmente
nullo produce effetti nel mondo giuridico come se fosse valido, tanto che costituisce titolo
per la riscossione ed e' suscettibile di divenire definitivo, rendendo irrilevanti gli eventuali
vizi di nullità, se l'interessato non ricorre al giudice tributario.Una volta impugnato, la
Commissione non può rilevare le nullità di propria iniziativa ma solo a richiesta del
ricorrente in virtu' del principio del chiesto e del pronunciato.
legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza" |
previsti dalla legge" |
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5LA RIFORMA DELLA L. 11 FEBBRAIO 2005, N. 15 |
La L. 11 febbraio 2005, n. 15, introduce nel testo della L. n. 241 del 7 agosto 1990 l'art. 21-
septies. Questa norma prevede, al comma 1, che "È nullo il provvedimento amministrativo
che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è
stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente
. Accanto a questa norma ne è stata inserita un'altra: si tratta dell'art. 21-
octies secondo cui "È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di
. In diritto amministrativo - e di
rilevante, due categorie di atti invalidi: gli atti nulli e gli atti annullabili.
È nullo, come abbiamo visto, l'atto che:
a) manca degli elementi essenziali (ad esempio, la sottoscrizione);
b) è emesso da soggetto cui la legge non riconosce il potere di adozione di quell'atto;
c) viola od elude il giudicato;
d) negli altri casi stabiliti dalla legge.
La nuova legge non ha una grande portata innovativa ai fini della nullità degli atti tributari,
ma ha effetto sull'annullabilità, anche se alcune considerazioni sulla nullità sono necessarie.
CASI PRATICI DI NULLITA'
A questo punto dobbiamo chiederci: tutte le ipotesi di nullità previste dalla legge fiscale
possono formare oggetto di azioni dichiarative davanti al giudice tributario? Se, ad esempio,
un avviso di accertamento è nullo per difetto di motivazione ovvero perché manca
l'indicazione del maggiore imponibile accertato , si potrà adire la Commissione tributaria
in ogni tempo, senza cioè dover osservare il termine di decadenza fissato per impugnare
l'atto fiscale?
Non e' facile dare una risposta, bisogna pero' fare alcune considerazioni interpretative, che
dovranno trovare conferma in giurisprudenza.
Un esempio rilevante è fornito dall'emissione della cartella di pagamento senza la
preventiva notifica del cosiddetto avviso bonario, richiesto a pena di nullità dall'art. 6,
comma 5, della L. n. 212 del 27 luglio 2000 (Statuto del contribuente). TESTO: Prima di
procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da
dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione,
l’amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con
mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un
termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La
disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un
minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica
nell’ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare
il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui
al presente comma.
Emissione di un provvedimento impositivo emesso nonostante il contribuente si sia adeguato
alla condotta fiscale che l'Agenzia delle Entrate (interpello), in esito ad istanza scritta
dell'interessato, gli abbia indicato, ovvero quando l'Agenzia delle Entrate non abbia risposto
all'istanza del contribuente entro il termine di 120 giorni (ipotesi tipica di silenzio-assenso)
In questi casi di nullità assoluta, non dovrebbero prevedere termini decadenza, e quindi
l'atto dovrebbe essere impugnabile anche oltre i 60 gorni previsti per l'impugnativa.Il giudice,
anche di ufficio, dovrebbe dichiarare la nullità del provvedimento impositivo.
LA NULLITA' RELATIVA (La carenza di motivazione dell'atto)
L'art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 stabilisce, infatti, che "La nullità
dell'accertamento ai sensi del terzo comma dell'art. 42 e del terzo comma dell'art. 43, e in
genere per difetto di motivazione, deve essere eccepita a pena di decadenza in primo
grado".Consegue che qualunque vizio dell'avviso di accertamento (nessuno escluso: anche la
mancanza di sottoscrizione, che, di solito, è causa di nullità se non di inesistenza), compreso il
difetto di motivazione in tutte le sue articolazioni (inclusa la mancata allegazione del
documento cui l'atto impugnato faccia riferimento), non può essere rilevata di ufficio dal
giudice (la norma stabilisce infatti che la nullità deve essere eccepita) ma deve formare
oggetto di specifico motivo di ricorso da proporre nel termine, stabilito a pena di decadenza,
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artt. 1 e 7 della L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) - è un elemento essenziale di
ogni provvedimento impositivo
1.3 L'ANNULLABILITA'
L'annullabilità designa la (nuova) classe dei nuovi vizi degli atti tributari destinata
sicuramente ad innescare rilevanti problemi interpretativi. Abbiamo visto che - prima della
riforma del 2005 - sia in diritto amministrativo che in diritto tributario l'atto predicato nullo
dalla legge è in realtà un atto annullabile, e quindi produttivo di effetti sino a che non
venga annullato dal Giudice ovvero dall'Amministrazione in sede di autotutela. Sino a che
venga annullato, l'atto annullabile possiede la stessa dignità (e gli effetti) dell'atto valido.
Essendo un istituto nuovo per l'ordinamento tributario, l'annullabilità - in quanto principio
generale applicabile indistintamente a tutti gli atti amministrativi - vale anche nei confronti
dei provvedimenti impositivi. La prima parte dell'art. 21-octies della L. n. 241 del 1990 ci
dice che è annullabile il provvedimento impositivo :"adottato in violazione di legge o
viziato da eccesso di potere o da incompetenza".
CASI DI ANNULLABILITA'
L'eccesso di potere: Questo vizio è presente quando l'atto viene adottato per perseguire un
interesse diverso dallo schema tipico suo proprio, ci sono ipotesi non irrilevanti - come l'atto
di diniego di autotutela o l'equivalente silenzio-rifiuto - in cui è possibile ravvisare un cattivo
uso, o un non uso illegittimo, del potere di autoannullare il provvedimento fiscale invalido.
La violazione di legge:la violazione di legge, relativamente ai provvedimenti impositivi,
potrà al più dare luogo a mere irregolarità ininfluenti sulla validità dell'atto.
Incompetenza territoriale: La giurisprudenza - ante riforma 2005 - considera l'incompetenza
territoriale dell'ufficio tributario un vizio mortale. Benché nessuna norma sanzioni così
gravemente il provvedimento impositivo adottato da un'Agenzia delle Entrate diversa da
quella che sarebbe territorialmente competente in base, ad esempio, al domicilio fiscale del
contribuente, per la Cassazione si versa in una ipotesi di nullità insanabile, rilevabile anche di
ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo .Dall'8 marzo 2005 la situazione
dovrebbe mutare; il vizio di incompetenza territoriale integra il vizio meno grave
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diviene esecutivo. |
formare oggetto di specifico motivo di impugnazione
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2. IL RUOLO: termini decadenziali per la formazione e per la notifica
2.1. IN GENERALE
Il ruolo è un elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della
riscossione a mezzo del concessionario e costituisce titolo esecutivo. Prima della riforma del
1999 esistevano 4 tipi di ruoli: principale (in cui erano iscritte le imposte dichiarate),
suppletivo (in cui erano iscritte le maggiori imposte accertate), speciale (in cui erano iscritte le
maggiori imposte accertate in capo ai sostituti d'imposta) e straordinario (in cui erano iscritte
le imposte per cui sussisteva un fondato pericolo per la riscossione).
Dal 1 luglio 1999 esistono solo i ruoli ordinari e straordinari che, come nella previgente
disciplina, vengono emessi solo in caso di pericolo fondato per la riscossione.
Particolare rilevanza assume la sottoscrizione del ruolo (anche telematica) con la quale questo
Tale sottoscrizione è obbligatoria, a pena di decadenza così come deciso anche in alcune
sentenze della Corte di Cassazione che oltre a ribadire l’obbligo della sottoscrizione hanno
attribuito l’onere delle prova in capo all’ufficio infatti questo svolge il ruolo di attore
sostanziale e se – indipendentemente dalla regime di pubblicità – il ruolo è il presupposto
fondante la pretesa, fatta valere con la notificazione della cartella di pagamento e l’onere di
provare i fatti costitutivi della pretesa, anche quelli eccepiti dal contribuente – attore soltanto
formale – grava sull’uffici. Si citano le sentenze nn. 7093/2003 e 7439/2003 della sezione V
della Corte di Cassazione. In ambedue le sentenze i giudici della Suprema Corte hanno
ribadito l'obbligo della sottoscrizione del ruolo, hanno anche attribuito l'onere della prova a
carico dell'ufficio.
Nella sentenza n. 7439/2003 i giudici della Suprema Corte si sono così espressi "se si muove
dal presupposto, in sé esatto, che il processo tributario ha la struttura di processo
d'impugnazione, nel quale l'ufficio svolge il ruolo di attore sostanziale, e se, a prescindere dal
regime della sua pubblicità, il ruolo svolge la funzione di atto presupposto fondante la pretesa
. L’art. 8 del |
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costitutivi della pretesa, anche quelli che siano eccepiti dal contribuente, che è attore soltanto
formale, grava sull'ufficio". Sulla base del ruolo, reso esecutivo, viene emessa la cartella di
pagamento da notificare al contribuente.
Ci sono due formalità di formazione dei ruoli (decreto 321/99) direttamente ad opera dell’ente
oppure attraverso il consorzio nazionale obbligatorio tra concessionari (CNC). In entrambi i
casi i ruoli devono indicare un numero identificativo univoco a livello nazionale
D. Lgs. 26 gennaio 2001 n. 32 prevede l’obbligo di riportare nella cartella la data di
esecutività del ruolo
Una volta che il ruolo è divenuto esecutivo questo deve essere consegnato al concessionario.
Per l’Inps dalla data di consegna decorrono termini decadenziali per la notifica della cartella
al debitore.
Una cartella può contenere diversi ruoli la cui opposizione compete giudici diversi. Bisogna
avere riguardo alle singole iscrizioni a ruolo per determinare la competenza.
- Estremi: n. 34/08/05 del 22 febbraio 2005
Argomento: Riscossione - Cartella di pagamento - Termini
Deve ritenersi decaduta la legittimità dell'Amministrazione finanziaria nel caso in cui,
avvenuta l'iscrizione a ruolo, la relativa notifica della cartella di pagamento non
rispetta i termini previsti dalla legge (in particolare, secondo i giudici, la data del
quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione si deve riferire
alla notifica della cartella e non alla sua formazione, questo per non prolungare la
soggezione del contribuente alla indefinita azione del fisco).
In particolare, non è sufficiente la formazione del ruolo e la legittima esecutività
temporale dello stesso, ma deve pure la cartella rispettare lo stesso termine mediante
notifica da parte del concessionario, momento questo conclusivo e fondamentale
dell'azione di recupero delle imposte e, pertanto, questione giuridica assorbente
rispetto a ogni altra richiesta richiamata nell'appello che diventa non rilevante ai fini
della controversia.
In presenza di ricorso avverso accertamento e' illegittima l'emissione della cartella se il
Giudice non si e' ancora pronunciato: La cartella esattoriale non puo' essere emessa se non
dopo la sentenza di primo grado favorevole all'ufficio, e' illegittimo l'operato
verbale, |
, o dalla data di |
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divenuto definitivo. |
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Provinciale di L'Aquila Sez. 3 Sentenza n. 180/03/2007 Depositata il 26/10/2007 su ricorso di
C.P. difeso dal Dott. Giuseppe Marino.
2.2 DECADENZA DELL’ISCRIZIONE A RUOLO
Il ruolo previdenziale
L’art. 25 del D. Lgs. n. 46 del 1999 fissa i termini decadenza per l’iscrizione a ruolo dei
crediti degli enti pubblici previdenziali, con il duplice obiettivo di accelerare la fase della
riscossione, ed al tempo stesso di impedire che i debitori possano restare esposti a lungo al
rischio di aggressione da parte del creditore.
Si tratta anche in questo caso di un impedimento, ma che qui opera come condizione
risolutiva dell’esercizio della potestà di iscrizione a ruolo.
Più analiticamente, nel caso di crediti che scaturiscono da autodichiarazioni dei contribuenti il
termine è stabilito alla fine dell’anno successivo alla scadenza del versamento
conoscenza da parte dell’ente se la comunicazione è tardiva, mentre per i crediti accertati in
sede ispettiva la decadenza si compie alla fine dell’anno successivo alla notifica del
salvo che quest’ultimo sia stato impugnato con giudizio di accertamento negativo,
slittando in tal caso al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il provvedimento è
Occorre comunque ricordare che le continue proroghe alla entrata in vigore della disciplina,
fino alla attuale formulazione dell’art. 36 co. 6 del D. Lgs. n. 46 del 1999, come modificato da
ultimo con l’art. 4 co. 25 della Legge n. 350 del 2003, secondo cui le disposizioni sulla
decadenza si applicano ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente
alla data del 1° gennaio 2004, comportano che le prime ipotesi di decadenza possono venire in
essere solo dal 1° gennaio del 2006.
La dottrina ritiene che, stante anche l’inequivocabile titolo della rubrica dell’art. 25, il decorso
del termine determini una decadenza meramente procedimentale, con preclusione dall’utilizzo
dello strumento della riscossione, e non con estinzione ex lege del diritto di credito, che può
quindi essere fatto valere nelle vie ordinarie. E’ questo un ulteriore profilo di accentuato
distacco dalla materia tributaria, nella quale la decadenza dell’ufficio determina l’estinzione
dell’obbligo.
Considerato che nella materia previdenziale le decadenze hanno natura pubblicistica, sembra
rapporto obbligatorio, |
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Art. 5. |
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Art. 8. |
rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
La perdita del diritto di iscrivere a ruolo il credito comporta per il concessionario
l’impossibilità di procedere alla riscossione e questo dovrebbe produrre l’estinzione del
rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio
(estinzione collegata all’iscrizione del ruolo e non al recupero del credito). Sul punto si
vedano Cass. 12 gennaio 2002 n. 330 in Foro It 2002, I, 2023; Cass. 16 agosto 2001 n. 11140
in Foro It 2001, I, 3604; Cass. 5 ottobre 1998 n. 9865.
Considerato che nella materia previdenziale le decadenze hanno natura pubblicistica il
vizio di nullità dell’iscrizione a ruolo tardiva è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado
del giudizio
Nel caso di gravame amministrativo si ha un differimento dell’iscrizione a ruolo che viene
eseguita dopo la decisIone del competente organo amministrativo e comunque entro i termini
di decadenza previsti dall’art. 25 (comma 4).
Il Durc è probatorio dell’inesistenza di ruoli ad una certa data? Personalmente ritengo di si, in
quanto ai sensi del DM del 24 ottobre 2007
Requisiti di regolarita' contributiva
1. La regolarita' contributiva e' attestata dagli Istituti
previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti
accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
c) inesistenza di inadempienze in atto
Cause non ostative al rilascio del DURC
1. Il DURC e' rilasciato anche qualora vi siano crediti iscritti a
ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella
amministrativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario.
2. Relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:
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legge. |
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essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso;
b) in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarita' e'
dichiarata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna,
salvo l'ipotesi in cui l'Autorita' giudiziaria abbia adottato un
provvedimento esecutivo che consente l'iscrizione a ruolo delle somme
oggetto del giudizio ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46.
ATTENZIONE:
Si riapre l'iscrizione a ruolo dei contributi. È la conclusione che si trae da una specifica norma
della manovra correttiva – l'articolo 38 comma 12 della legge 122/2010, in vigore dal 31
maggio 2010 – che dà all'Inps il diritto di iscrivere a ruolo la gran parte dei crediti contributivi
in essere, purché non prescritti, già scaduti ma non ancora incassati: la novità è che questa
iscrizione a ruolo può avvenire anche senza tener conto dei termini di decadenza previsti dalla
L'ente previdenziale nel triennio 2010/2012 può perciò ignorare i termini di decadenza (entro
e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo alla data nel quale il credito è divenuto
esigibile) e iscrivere a ruolo – andando indietro fino al 2004 – tutti i suoi crediti già scaduti e
non prescritti. Se, ad esempio, un datore di lavoro a gennaio 2004 non ha versato i contributi
di competenza del mese di dicembre 2003 e questo debito non è ancora prescritto e per
qualche ragione (ritardo, errori, coincidenze fortuite) non è stato passato a ruolo entro il 31
dicembre 2005, lo stesso importo – più gli importi accessori, sanzioni e interessi – può ancora
essere iscritto a ruolo fino al 31 dicembre 2012.
Il ruolo tributario
E’ Necessario rispettare nella formazione del ruolo questi termini:
- 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'atto di accertamento in materia di imposte
dirette e Iva è divenuto definitivo (articolo 17, comma 1, lettera c, Dpr n. 602/1973)
- 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per
le imposte dovute a seguito della liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del Dpr
29/09/1973, n. 600, e articolo 54-bis del Dpr 26/10/1972, n. 633 (articolo 17, comma 1,
lettera a, Dpr n. 602/1973); al riguardo deve essere precisato che il comma 2-octies
2.3 DECADENZA PER LA NOTIFICA DEL RUOLO |
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ha prorogato al 31 dicembre 2005 i termini di decadenza appena citati (articolo 17, comma
1, lettera a) relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni 2001 e 2002. La proroga è
connessa ai termini concessi dalla legge per aderire alle procedure di sanatoria previste dalla
n. legge 289/2002, in particolare l'articolo 9-bis
- 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per le
imposte dovute in conseguenza del controllo formale previsto dall'articolo 36-ter del Dpr Un
caso particolare è quello dell'iscrizione a ruolo degli atti accertativi Iva soggetti, fino al 30
giugno 1999, al termine di prescrizione ordinaria e non alla più breve decadenza fissata
dall'articolo 17 del Dpr n. 602/1973, come modificato dall'articolo 6 del Dlgs n. 46/1999 - in
vigore a decorrere dal 1° luglio 1999 - che, per espressa previsione dell'articolo 23, stesso
decreto legislativo, si applica anche all'Iva.
Nella successione delle norme è stato rappresentato il problema di quale disciplina applicare
agli accertamenti in materia Iva definitivi al 30/06/1999.
La circolare n. 186/E del 17/09/1999 ha risolto la questione considerando quale termine iniziale
per il decorso della decadenza annuale il 1° luglio 1999 e fissando al 31/12/2000 la data entro
cui rendere esecutivi i ruoli.29/09/1973, n. 600 (articolo 17, comma 1, lettera b, Dpr n.
602/1973).
(PREVIDENZIALE e
TRIBUTARIO)
Dal 1° luglio 1999 i ruoli erariali non sono più cartacei, ma sono compilati con sistema
elettronico e la firma di esecutività è apposta con modalità elettroniche o digitali. Ne
consegue che la trasmissione e la consegna del ruolo avviene contestualmente
all'apposizione di detta firma digitale di esecutività.
Il ruolo tributario
La previsione di termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo ha lo scopo di evitare che il
debitore rimanga a lungo esposto all’azione del creditore.
Si può però seriamente dubitare che questo obiettivo sia perseguito ponendo limiti temporali
solo alla iscrizione a ruolo e non anche alla notifica della cartella di pagamento.
Questa problematica ha investito di recente la riscossione dei crediti tributari, dando luogo
alla importante pronuncia 4 maggio 2005 n. 280, con la quale la Corte Costituzionale ha
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RUOLI CONTRIBUTIVI- |
RUOLI TRIBUTARI |
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in cui non prevede un termine certo, fissato a pena di decadenza, entro il quale il
concessionario deve notificare la cartella di pagamento.
Il legislatore – raccogliendo l’esortazione del giudice delle legge ad “un sollecito intervento
legislativo con il quale si colmi ragionevolmente la lacuna che si va a creare”, ha modificato
con il d. l. 17 giugno 2005, n. 106, convertito in l. 31 luglio 2005, n. 156, il citato art. 25
prevedendo l’obbligo per il concessionario di notificare la cartella entro termini certi,
differenziati in base al tipo di attività di controllo svolta dall’ufficio.
Secondo la dottrina questa nuova regolamentazione della attività del concessionario, che la
Corte di cassazione ritiene applicabile anche ai processi in corso, riguarda esclusivamente i
ruoli tributari, e non è pertanto estensibile alla riscossione dei crediti contributivi.
Il ruolo previdenziale
Per la notifica dei ruoli resi esecutivi dopo il 1 luglio 2005, ai sensi dell’art. 1 co. 417 della
legge n. 311 del 2004, il termine di decadenza è quello dell’ultimo giorno del dodicesimo
mese successivo a quello di consegna del ruolo.
RIEPILOGO
Termine
Art. 6 del D. Lgs. n. 46 del
Art. 25 del D. Lgs. n. 46 del
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Termine |
Per IVA vedi tabella qui |
Ultimo giorno del dodicesimo |
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dalla data di conoscenza da
ovvero- per
l’obbligo di
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ultimo giorno del mese si
SCADENZA |
TERMINE PER |
DICHIARAZINE |
PERIODO |
ARTICOLI |
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si applicano i termini di cui qui sotto, ai sensi della legge n. 106/2005 art. 5 ter:
PER IVA
2002 LA
QUELLO DI SCADENZA E'
2003 LA
ENTRO IL 31 - PER LE
SCADENZA E' |
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Per l’Iva:
5-ter. In conseguenza di quanto previsto dal comma 5-bis e al fine di conseguire, altresi', la
necessaria uniformita' del sistema di riscossione mediante ruolo delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto:
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mesi». |
(periodo corrente). |
seguenti modificazioni:
1) l'articolo 17 e' abrogato;
2) all'articolo 25, comma 1, le parole da: «l'ultimo giorno del dodicesimo mese» fino a:
«straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre:
a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che
risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che
risultano dovute a seguito dell'attivita' di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;
c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo, per le
somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio»;
ISCRIZIONE A RUOLO DI ERRONEI RIMBORSI
«L'ufficio provvede mediante iscrizione a ruolo al recupero delle somme erroneamente
rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti. La relativa cartella di pagamento e'
notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di
esecuzione del rimborso o, se piu' ampio, entro il termine di cui all'articolo 43, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, maggiorato di dodici
Con l'introduzione di queste norme viene finalmente data la certezza di un termine, a pena di
decadenza, che garantisce il contribuente. In altre parole, se la cartella non "arriva" al
contribuente entro una certa data, il fisco perde il diritto ad incassare le somme.
La legge in questione tuttavia, precedentemente citata, effettua un'importante distinzione
riguardante i termini entro i quali possono essere notificate ai contribuenti le cartelle di
pagamento tra, le norme transitorie (relative alle liti fiscali pendenti), e le norme a regime
Nel primo caso (liti pendenti), la notifica delle cartelle di pagamento è effettuata, a pena di
decadenza, in base ai seguenti nuovi termini:
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20 |
31 dicembre 2008); |
31 dicembre 2007); |
dicembre 2006). |
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dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 2004,
(ad esempio, in relazione alla presentazione dell'Unico 2005, relativo ai redditi 2004, la
notifica della cartella di pagamento, per le somme non pagate, dovrà essere effettuata entro il
b) entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003.
(ad esempio, in relazione alla presentazione dell'Unico 2003, relativo ai redditi 2002, la
notifica della cartella di pagamento per le somme non pagate, dovrà essere effettuata entro il
c) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001, (ad
esempio, in relazione alla presentazione dell'Unico 2001, redditi 2000, la notifica della
relativa cartella di pagamento, per le somme non pagate dovrà essere effettuata entro il 31
Per il periodo corrente invece, la nuova normativa stabilisce che, il concessionario della
riscossione deve notificare la cartella di pagamento, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre:
a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che
risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'art. 36-bis del Dpr 600/73;
b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che
risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'art. 36-ter del Dpr
600/73;
c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le
somme dovute in base agli accertamenti d'ufficio.
La cartella esattoriale contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo che risulta dal ruolo entro
60 giorni dalla sua notifica, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà ad esecuzione
forzata.
ESEMPIO:
Relativamente alla dichiarazione UNICO 2001 (periodo d’imposta 2000) il
termine per notificare la cartella di pagamento derivante dalla liquidazione (prevista dall’art.
36-bis del D.P.R. n. 600/73) è il 31 dicembre 2006.
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Argomento: Riscossione - Iscrizione a ruolo - Termine
Il procedimento di rettifica della dichiarazione ex articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973 avviene
interamente nell'ambito dell'ufficio e diventa pubblico, e quindi ricorribile, solo con la
notifica dell'iscrizione a ruolo che, in base alla normativa vigente, deve avvenire nel
quinquennio.
La normativa in essere, distinguendo il momento della liquidazione da quello della iscrizione
a ruolo - prevedendo un "termine acceleratorio a rilevanza interna" per procedere alla
liquidazione delle imposte e ai rimborsi ex articolo 36-bis - ha allungato da uno a cinque anni
la decadenza prevista dall'articolo 17 del Dpr n. 602/1973 per la formazione dei ruoli.
Pertanto, si ha decadenza nel caso in cui sono stati superati tutti i termini previsti, con la
conseguenza che l'eventuale iscrizione a ruolo operata dall'Amministrazione finanziaria è
nulla, in quanto non può sfuggire che il termine di decadenza del 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, fissato all'Amministrazione per
la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica, sia, a maggior ragione, applicabile agli
avvisi di liquidazione ex articolo 36-bis.
I nuovi termini di notifica, tuttavia, non si applicano ai tributi diversi dalle imposte dirette e
dall’Iva, come i tributi locali (ad esempio Ici) e a tutti gli altri crediti di natura pubblicistica.
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!!!) |
: competenza territoriale e termini
COMPETENZA territoriale
La competenza per territorio del giudice spetta al giudice del luogo in cui ha sede
l’ufficio dell’ente competente a ricevere i contributi (e che iscrive a ruolo il credito) come
previsto da art. 444 comma 3 cpc o, in mancanza, nel luogo in cui viene effettuata la
notificazione.
Nelle ipotesi di accentramento contributivo e di esistenza sul territorio di vari centri operativi
vedi Cass. 8 marzo 2001 n. 3366 e Cass. 17 dicembre 1996 in Foro It. 1997, I, 802.
Competenza per materia:
- Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni, se si tratta di: imposte sui redditi,
imposta di registro, ipotecaria e catastale, imposta sulle successioni o donazioni, tasse
automobilistiche, canone rai, tributi locali.
- Giudice del lavoro entro 40 giorni, se si tratta di contributi previdenziali.
- Giudice di Pace entro 30 giorni, se si tratta di sanzioni amministrative (tipicamente le multe
previste dal Codice della Strada).
- Se la sanzione amministrativa è relativa a materie particolari (tutela del lavoro, di igiene sui
luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di previdenza e assistenza
obbligatoria, urbanistica ed edilizia, di igiene degli alimenti e delle bevande, di società e di
intermediari finanziari) oppure supera i 15.493,71 euro, ci si deve invece rivolgere al
Tribunale ordinario (Articoli 22 e 22bis della Legge n. 689/81)
Termini per impugnare
I ruoli previdenziali
Il contribuente può proporre opposizione per:
- MOTIVI DI MERITO. Questo tipo di opposizione è regolata dall’art. 24 c. 5 e 6 legge
46/99. Il ricorso va proposto al giudice del lavoro entro 40 gg dalla notifica. Tale tipologia di
procedimento è regolata dalle norme sul processo del lavoro AD ECCEZIONE della
SOSPENSIONE DEI TERMINI FERIALI (ossia non c’è sospensione dei termini
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ESECUTIVO (esempio avvenuto pagamento, morte del debitore, prescrizione e decadenza).
In questo caso l’opposizione è regolata dall’art. 618 bis cpc.
- VIZI FORMALI DELLA CARTELLA (es. carenza di motivazione, vizi di notifica) In
questo caso l’opposizione è regolata dall’art. 618 bis e 617 cpc (entro 20 gg). L'opposizione
con la quale si denuncino vizi propri della cartella esattoriale, per carenze di elementi che essa
dovrebbe contenere in base agli artt. 25 e 26 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, è
qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., e deve quindi
proporsi, come sancisce questa norma, nei cinque giorni dalla notificazione dell'atto
impugnato. VALE ANCHE PER IMPUGNAZIONI A CODICE STRADA.
Trib. Torre Annunziata - Sezione Lavoro Previdenza - Sent. n.864/08: Quand’anche si
ritenesse applicabile tale termine di decadenza deve rilevarsi tuttavia che, nell’ipotesi in
esame, nessuna decadenza si è verificata in quanto la mancata, specifica indicazione del
termine per proporre l’opposizione rende lo stesso inapplicabile; il mero richiamo al termine
previsto per l’opposizione a cartella non accompagnato dalla indicazione dello stesso viola,
infatti, il diritto alla difesa dell’intimato.
I ruoli tributari
Vanno impugnati entro 60 gg dalla notifica innanzi le commissioni tributarie.
☺☻☺☻☺☻☺
3. LA NOTIFICA DELLE CARTELLE IN GENERALE: MODALITA’ E
VALIDITA’
L'atto tributario, va sempre notificato direttamente all'interessato, quando la cartella
esattoriale o l'avviso di accertamento va notificato a terzi (esclusi i familiari conviventi), ad
esempio il Portiere, il vicino il parente del piano superiore, e’ obbligatorio informarlo
dell’avvenuta notifica, con la prescritta raccomandata di avvenuta notifica a terzi, come
previsto dagli art.139 del cpc, comma 4 come modificato dall’art.174 comma 3 del Dlgs
30/06/2003 n.196. In caso di irreperibilità ai sensi dell’art.140 del cpc, e’ obbligatorio
affiggere avviso sulla porta e procedere a darne notizia per raccomandata. Tale principio e’
stato affermato anche dalla suprema corte di Cassazione che ha stabilito che e’ obbligatorio il
casa, il destinatario deve ricevere notizia della notifica tramite raccomandata |
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di raccomandata con avviso di ricevimento, essendo questi i requisiti minimi da
pretendersi per una corretta instaurazione del contraddittorio nel rispetto del codice di rito
- Sent. n. 5529 del 22 ottobre 1981 della Corte Cass.
MODALITA' DI NOTIFICA DEGLI ATTI
La fase della notifica della cartella di pagamento, è disciplinata dal DPR n 602/1973 che, sebbene
intitolato "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito", trova applicazione alla
riscossione coattiva di tutte le entrate dello Stato, in virtù del disposto dell'articolo 18 del D.Lgs.
46/1999.
Il DPR n 602/1973 non detta, però, una disciplina della notifica della cartella di pagamento
differente da quella sancita per l'avviso di accertamento; infatti l'art. 26 del DPR 602/1973 rinvia in
toto alle norme che disciplinano la notifica dell' avviso di accertamento ed, in particolare,
all'articolo 60 del DPR n 600/1973.
Tale ultima disposizione, nel recepire quasi completamente, in quanto applicabili, le disposizioni
di carattere generale contenute nella sezione IV del Titolo sesto del Codice di Procedura Civile
in tema di notificazione, prevede, tra le altre, la notifica a mezzo posta che deve avvenire a
mezzo posta tramite invio di raccomandata con avviso di ricevimento che può avvenire solo nel
domicilio fiscale del destinatario, così come sancito dall'articolo 60 del DPR n 600/1973. Le
modalità di notifica sono le stesse previste per l'accertamento e contenute nell'art. 60 del DPR
600/1973, e quindi:
- notifica a mani proprie, che può avvenire in qualsiasi luogo così come sancito dall'art. 138
del CPC; Anche la notifica ''a mani'' si perfeziona per il notificante alla consegna dell'atto
Corte Costituzionale , sentenza 23.01.2004 n° 28
notifica a persona di famiglia o addetta alla casa o all'ufficio o azienda; tale notifica può
avvenire solo nel domicilio fiscale del destinatario. Nei casi di consegna al portiere o al vicino di
a/r. In caso di notifica
a mezzo posta questa regola, ovvero l'obbligo di avvisare il destinatario riguardo alla consegna fatta
nelle mani di terzi tramite un'ulteriore raccomandata a/r, e' valida per le notifiche effettuate a partire
dal 1/3/2008. –
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distinguere, al fine di stabilire l'essenzialità dell'avviso d'avvenuta notifica al destinatario a mezzo di
lettera raccomandata, l'ipotesi di cui al comma 2, per la quale tale formalità non è necessaria, da
quella di cui al terzo comma, per la quale è, invece, necessaria in quanto espressamente prescritta
dal successivo quarto comma, in ragione del minore affidamento prestato dal legislatore alla
consegna dell'atto notificando a mani del portiere o del vicino di casa in luoghi diversi dall'ambiente
proprio della sfera di stretto dominio del destinatario, tanto da indurlo a disporre, oltre alla
sottoscrizione dell'originale da parte dei consegnatari, anche la spedizione, appunto, della
raccomandata al destinatario (Cass. 24.7.92 n. 8920, 7.6.78 n. 2847).
- Sentenza Cassazione 15.7.2009 n. 16444 In materia di notificazione degli atti tributari, è nulla
la notifica mediante consegna a persona, occasionalmente rinvenuta nell’abitazione del
destinatario, qualificatasi come nuora di quest’ultimo, ove sia giudizialmente provata l’effettiva
insussistenza del vincolo di parentela o affinità o di servizio tra destinatario e consegnatario.
Tale nullità non è suscettibile di sanatoria allorché essa riguardi la notifica dell’avviso di
accertamento e venga eccepita in sede di impugnazione della conseguente cartella di pagamento,
anch’essa affetta da nullità per effetto della omessa notifica dell’atto presupposto
Con La Notifica a terzi sempre obbligatoria la raccomandata al destinatario
L'art. 37, comma 27, del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 (convertito, con modificazioni, dalla L.
4 agosto 2006, n. 248, testo coordinato in ha apportato una serie di modifiche alla disciplina
delle notificazioni in campo tributario, Vediamo, nel dettaglio, quali sono queste importanti
modifiche. Al citato art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, è stata aggiunta, dopo la lettera b) del
comma 1, la lettera b-bis) che così dispone: "se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o
dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a
sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella
relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o
indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere
una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di
lettera raccomandata". La portata della norma e' semplice se prima la raccomandata di
avvenuta notifica a terzi era necessaria solo per i terzi, ora e' obbligatoria anche se si notifica a
un familiare convivente.
In particolare l’articolo 7[1] |
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Nell’ipotesi di notifica a mezzo posta, la Legge n. 890/82 stabilisce una successione preferenziale tra le persone alle quali, in assenza del destinatario, può essere consegnato il plico.
della Legge n. 890/82 prevede che, in assenza del destinatario, il plico può essere consegnato ai seguenti soggetti nell’ordine:
1. i familiari conviventi, gli addetti alla casa o al servizio.
2. il portiere dello stabile, solo nel caso di constatata assenza delle suddette persone (articolo 7: “<……>In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere
dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario“).
L’ordine sopra indicato è tassativo e non può essere modificato.
Tanto è vero che negli stessi avvisi di ricevimento è indicata la dicitura “portiere – solo in caso di constatata assenza del destinatario, del familiare convivente e dell‘addetto alla casa, all‘ufficio o
azienda“, mentre analoga dicitura non è riportata per il caso del familiare convivente o dell’addetto alla casa o al servizio.
Da quanto affermato deriva la nullità della notificazione se:
- non è rispettato l’ordine preferenziale sopra indicato;
- non è specificamente indicata, nell’avviso di ricevimento, la ragione per la quale l’atto non è stato consegnato al destinatario a mani proprie o ad alcuna di quelle persone che nell’ordine
Tale nullità si radica nell’articolo 160 del Codice di procedura civile, prima ipotesi (“La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere
consegnata la copia <….>“).
In tal senso si sono espresse le seguenti sentenze:
- Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 1097/2000, in materia di notifiche a mezzo posta “<…> l‘inosservanza dell‘ordine delle persone indicate dall‘articolo 7 della legge 20
- Cassazione, sentenza del 10.01.2007, n. 279, che ribadito il principio della necessaria certificazione dell’avvenuta ricerca delle ulteriori persone abilitate a ricevere l’atto, anche
- Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 8214/2005 8214/2005 , per la quale l’ufficiale notificante deve dare atto, oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane
riprodurre testualmente le ipotesi normative, deve, non di meno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo
comma dell’articolo 139 del Codice di procedura civile, la successione preferenziale dei quali è, ivi, tassativamente stabilita;
- Cassazione a Sezioni Unite, sentenza del 30.5.2005, n. 11332;
- Cassazione, sezione civile, sentenze n. 11332/2005; n. 1131/1988; n. 4739/1998;
] La notifica nelle mani del portiere è |
, la notificazione nelle mani del portiere è da |
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destinatario e delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, ma deve anche attestare chiaramente, pur senza fare uso necessariamente di formule
sacramentali, l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell’articolo 139 del Codice di procedura civile. È pertanto nulla la
notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma
citata;
Giudice di Pace di Roma, sentenza del 14.12.2005, n. 55357, che si è pronunciato proprio in
materia di cartelle esattoriali “In caso di opposizione avverso cartella esattoriale relativa al
pagamento di sanzioni per violazioni al codice della strada, è nulla a notificazione dei verbali,
oggetto della cartella,eseguita a mezzo posta e ricevuta dal portiere, qualora l‘ufficiale
giudiziario abbia omesso l‘attestazione del mancato rinvenimento delle altre persone idonee di
cui al secondo e terzo comma dell‘articolo 7 l. 890/82“
E' interessante al riguardo la sentenza della corte di Cassazione n.1258/2007, con la quale e' stato
decretato che la notifica al portiere e' valida solo a condizione che l'ufficiale giudiziario dia atto
non solo dell'assenza del destinatario ma anche delle vane ricerche delle altre persone abilitate a
ricevere l'atto
. Suprema corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 19 gennaio 2007, n.
1258: Notificazione nelle mani del portiere - assenza del destinatario - mancata ricerca delle altre
persone abilitate a ricevere - nullità [art. 139 co. 3 c.p.c.
valida ed efficace solo a condizione che l’ufficiale giudiziario dia atto non solo dell’assenza del
destinatario, ma anche che le ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere
l’atto siano risultate vane. Ne deriva che, qualora l’accertamento dell’ufficiale giudiziario non
attesti chiaramente l’accertata assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie
contemplate dal secondo comma dell'art. 139 c.p.c.
considerarsi nulla.
La relata di notifica, in sostanza, deve attestare l'assenza del destinatario e di tali persone. Questa
sentenza conferma inoltre l'orientamento di Cassazione secondo cui, nel caso di notifica al
portiere o al vicino di casa, quindi in luoghi diversi da quelli ove il destinatario ha uno "stretto
dominio" , sia necessario l'invio di un avviso per raccomandata a/r. La mancanza di tale invio
costituisce un vizio tale da comportare la nullita' della notifica. La successione preferenziale
delle persone alle quali, in virtù del secondo e terzo comma dell’art. 139 c.p.c.
, può essere
consegnata, in caso di assenza del destinatario, la copia dell’atto da notificare, è tassativa. Da tale
principio deriva la nullità della notificazione se non è specificamente indicata, nella relata, la
c.p.c. |
(cfr., nel medesimo senso, anche sent. Cassaz. civ. n. 6101/2006[14] |
: nella fattispecie, la notificazione |
).Ancora la Cassazione a Sezioni |
, la successione preferenziale dei quali è, ivi, tassativamente |
).Da ultimo si |
, con cui è stato ribadito il |
, non chiarisce i dubbi che nascono di fronte a casi particolari. Per esempio, nel caso di |
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28 |
quelle persone che nell’ordine tassativo precedono quella che viene indicata come consegnataria
nella relazione di notifica (Cass. civ. sent. n. 1131/1988; sent. n. 4739/1998. È altresì nulla la
notificazione effettuata al portiere dello stabile del destinatario qualora l’ufficiale giudiziario si
limiti a dare atto della precaria assenza dell’intimato senza certificare l’avvenuta ricerca delle
ulteriori persone abilitate a ricevere l’atto, salvo che le parole usate dall’incaricato della notifica
indichino, nel loro complessivo significato, il mancato rinvenimento, nel luogo della notifica, del
destinatario dell’atto e di ogni altra persona idonea ai sensi del secondo comma dell’art. 139
. In tal caso, la notificazione deve ritenersi, malgrado la imprecisione lessicale, validamente
eseguita con la consegna della copia nelle mani del portiere (Cass. civ. sent. n. 5637/1988). Tale
principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 1097 del 2000, e
vale anche per la notificazione a mezzo del servizio postale[11]
(dell’avviso dell’udienza di trattazione del ricorso) era avvenuta per mezzo del servizio postale,
mediante consegna di copia dell’atto al portiere, senza alcuna attestazione della precaria assenza
dell’intimato, come risultava da una stampigliatura sull’avviso di ricevimento sotto la quale era
stata apposta una firma illeggibile (Sempre a proposito della notifica a mezzo posta, si veda
sentenza Giudice di Pace di Roma n. 55357 del 14.12.2005[12]
Unite, con sentenza n. 8214 del 2005, afferma che l’ufficiale notificante deve dare atto, oltre che
dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate
ad avere l’atto, onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in
forme sacramentali né riprodurre testualmente le ipotesi normative, deve, non di meno, attestare
chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal
secondo comma dell’art. 139 c.p.c.
stabilita[13]
segnala la sentenza della Cassazione n. 279 del 10.01.2007 [15]
principio della necessaria certificazione dell’avvenuta ricerca delle ulteriori persone abilitate a
ricevere l’atto, anche per la notificazione a mezzo del servizio postale.
Il principio affermato dalla giurisprudenza, secondo cui l’accertamento del notificante deve
attestare chiaramente l’assenza del destinatario e degli altri soggetti di cui al comma 2 dell’art.
139 c.p.c.
notificazioni di verbali di violazione del Codice della strada o di cartelle esattoriali, spesso la
relata di notifica non è sufficientemente chiara. Specie quando si usa il prestampato, con gli spazi
vuoti relativi alla identificazione del soggetto cui è consegnato l’atto. È è frequente riscontrare
come gli spazi siano riempiti erroneamente, nel senso che la ricerca delle persone abilitate a
o avviso di ipoteca |
intimazione |
DELL’AGENTE DELLA NOTIFICAZIONE |
deve ritenersi giuridicamente inesistente |
persona a cui è fatta la notificazione, ai sensi dell’art. 160 c.p.c. |
ricevere l’atto ai sensi del 2 comma dell’art. 139 c.p.c. |
|
29 |
”. |
nome del portiere in corrispondenza della frase prestampata “consegnandone copia, in assenza
del destinatario, alle ore … al sig. …”. Il nominativo da riportare in tale spazio sarebbe quello
del familiare capace, o del convivente, o dell’addetto alla casa, o dell’addetto all’ufficio, e non
del portiere. L’identificazione del portiere dovrebbe essere scritta in corrispondenza dello spazio
che segue alla frase prestampata “ e in assenza dei citati soggetti: al portiere, o vicino di casa,
sig. …”. In questo caso la notificazione, alla stregua del principio affermato in giurisprudenza
circa la chiarezza e la certezza della ricerca e della identificazione del soggetto al quale l’atto è
consegnato, dovrebbe essere considerata nulla, e ciò, aggiungerei, sia per violazione delle
disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, sia per incertezza sulla
. La giurisprudenza ha chiarito
che in caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale giudiziario non deve dare solo atto
dell'inutile tentativo di consegna a mani proprie per l'assenza del destinatario e delle vane
ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, ma deve anche attestare
chiaramente, pur senza fare uso necessariamente di formule sacramentali, l'assenza del
destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell'art. 139
c.p.c.. E' pertanto nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell'ufficiale
giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella
norma citata: SS.UU. 30 maggio 2005, n. 11332. Nella fattispecie, “dalla relazione di
notificazione dell'atto di pignoramento alla Ro. Ve. si ricava che, verificata l'assenza del
destinatario, l'ufficiale giudiziario non procedette alla pur necessaria ricerca delle altre persone
abilitare a ricevere l'atto, che fu consegnato direttamente al portiere dello stabile.”.
NOTIFICA A MEZZO POSTA
Se la notifica delle cartelle esattoriali o di altri atti emessi da Equitalia (ad es. un avviso di
, un fermo amministrativo
) viene effettuata per posta essa “deve
considerarsi giuridicamente inesistente
Infatti, secondo la Commissione Tributaria Provinciale di Genova (sent. n. 125 del 12/06/2008),
la notifica a mezzo posta della cartella esattoriale che
l’Agente della riscossione ha direttamente notificato al contribuente, ai sensi dell’art. 26 del DPR
602/73, SENZA AVVALERSI DELLA INDISPENSABILE INTERMEDIAZIONE
(ossia. 1) dell’ufficiale della riscossione; 2) del messo
comunale; 3) degli agenti della polizia municipale; 4) altri soggetti sempre opportunamente
autorizzati dal Concessionario.
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30 |
ritiro |
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dell'affissione all'albo comunale. |
successivo a quello di affissione. |
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non è richiamabile alcuna sanatoria degli atti (in quanto è come se non fossero mai esistiti).
Ed ancora.
Con la sentenza n. 909/05/09 del 23 ottobre scorso, la Commissione tributaria provinciale di
Lecce ha affermato che è inesistente la notifica a mezzo posta degli atti di Equitalia eseguita
direttamente e non tramite agente all’uopo abilitato. E' inesistente la cartella esattoriale notificata
da Equitalia a mezzo di raccomandata! Difatti, sebbene l’art. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, rubricato “Notificazione della cartella di pagamento”, preveda la possibilità, per gli
Agenti della riscossione, di notificare i propri atti per posta mediante invio di raccomandata con
avviso di ricevimento, esso, tuttavia, individua espressamente quali agenti notificatori gli
ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla
legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, i messi comunali o gli
agenti della polizia municipale. In base all'art. 26, comma 1, citato, quindi, secondo il
contribuente, la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il
quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche
eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all’uopo abilitato
Tale orientamento è ora maggioritario ma non univoco.
NOTIFICA PER COMPIUTA GIACENZA
Se l'atto non puo' essere personalmente notificato ne' al debitore ne' a soggetti terzi, esso
viene depositato nella casa comunale con affissione di un avviso di deposito nell'albo del
comune di residenza e contestuale suo invio al debitore tramite raccomandata a/r, con invito al
dell'atto.
In questo caso la notifica si da' per avvenuta (perfezionata) il giorno successivo a quello
Se invece l'addetto alla notifica accerta che il destinatario non ha piu' abitazione, ufficio o
azienda nel comune di notifica e ne viene accertata l'"irreperibilita' assoluta", la procedura e'
la stessa (escluso l'invio della raccomandata a/r), ma la notifica si da' per avvenuta l'ottavo giorno
Se viene utilizzato il servizio postale la cosa cambia un po', nel senso che in caso di mancata
tentativi invano esperiti |
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31 |
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seconda raccomandata a/r (da parte delle poste) inerente la giacenza.
In questo caso l'atto si da' per notificato decorsi 10 giorni senza ritiro da parte del destinatario
(ritiro che potra' comunque avvenire nei sei mesi successivi, decorsi i quali l'atto torna al
mittente).
La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 346/1998, ha dichiarato l'illegittimità dell'art 8 della L.
890/1982 nella parte in cui non prevede la comunicazione, del rifiuto o dell'impossibilità della
notifica, a mezzo raccomandata così come avviene ai sensi dell'art. 140 del CPC.
A riguardo è importante segnalare che la giurisprudenza in più occasioni ha riconosciuto a carico
del notificatore l'obbligo di indicare nella relata di notifica le ricerche effettuate nonché i
di procedere nelle modalità ordinarie. Si citano le seguenti sentenze della
Corte di Cassazione: nn. 4927/87; 6065/1999; 1427/2000 e 14475/03.
E' nulla la notifica del verbale di accertamento di violazione al codice della strada "mediante il
deposito presso l'ufficio postale", senza che sia data notizia al destinatario, tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, del compimento delle formalità della notificazione nel
senso chiarito dalla Corte costituzionale.
Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 7815 del 4 aprile 2006, richiamando la
sentenza n° 346/1998 con la quale cla Consulta aveva dichiarato «incostituzionale l'art. 8,
comma 2, l. 890/1982, nella parte in cui non prevede che, per le notifiche a mezzo posta, in caso
di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate
alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per
mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità
descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata
con avviso di ricevimento».
NOTIFICA PRESSO IL DOMICILIATARIO
Ai sensi dell'art. 60, lettera e), del DPR 600/1973, il contribuente può eleggere domicilio presso
una persona o un ufficio, nel comune del proprio domicilio fiscale, dandone comunicazione
tramite la denuncia dei redditi o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In questo
ultimo caso la variazione sarà efficace a decorrere del sessantesimo giorno successivo alla
notificare l'atto al rappresentante legale |
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32 |
persone legittimate a ricevere sono: |
notificazione a persone giuridiche |
costituzionale di tale termine in quanto eccessivamente lungo.
NOTIFICA ALLE PERSONE GIURIDICHE
Tale notifica va effettuata mediante consegna dell'atto alla persona fisica che rappresenta la
società o alla persona incaricata a ricevere la notifica; Nel caso di persone giuridiche per potere
procedere alla notifica ai sensi dell'art. 140 è necessario che sussista anche l'impossibilità di
. A riguardo si segnala che la notifica al rappresentante
della società può avvenire solo in caso in cui il domicilio dei due soggetti è nello stesso comune
(Corte di Cassazione n. 1709/1991).
La notifica di un atto ad un soggetto giuridico avviene presso la sede legale della ditta dove le
- il legale rappresentante della ditta,
- impiegata/o addetta/o alla sede.
L'ufficio, in caso di impossibilità a notificare alla persona giuridica, deve accertarsi se il
rappresentante ha domicilio nel comune della società e, solo se manca anche quest'ultimo, è
consentito procedere alla notifica ai sensi dell'art. 140 del CPC. La necessità dell'uguaglianza tra
i due domicili deriva dall'art 60 del DPR 600/1973. art. 40 dpr 600
in caso di irreperibilità della sede legale la notifica DEVE avvenire nel domicilio del legale
rappresentante...purchè questo sia posto nel comune del domicilio fiscale della società
(cassazione 9 5 2002 n 6609 )
in caso di irreperibilità della sede la notifica si perfeziona
-attraverso il deposito dell'atto presso il municipio del comune
- attraverso l'affissione dell'avviso di deposito alla "porta" della sede della società
- attraverso la comunicazione al destinatario dell'avvenuto deposito con raccomandata a.r.
Qualora non si rivenga la sede del contribuente la notifica deve essere effettuata mediante a
ffissione dell'avviso di deposito all'albo del comune
In tema di accertamento delle imposte, la notificazione di un avviso di
accertamento ad una societa' di capitali, eseguita mediante consegna nelle
mani del legale rappresentante dell'ente, deve considerarsi regolarmente
effettuata anche nel caso in cui detta persona sia reperita in luogo diverso
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33 |
. |
luglio |
2009). |
domicilio), per il medesimo principio sancito per le persone fisiche
dall'art. 138 cod. proc. civ., secondo cui la consegna a mani proprie e'
valida ovunque sia stato trovato il destinatario dell'atto." (Corte di Cassazione - Sezione V
Sentenza del 22/08/2002 n. 12373).
Nel caso di persone giuridiche per potere procedere alla notifica ai sensi dell'art. 140 è necessario
che sussista anche l'impossibilità di notificare l'atto al rappresentante legale
La notifica al rappresentante della società può avvenire solo in caso in cui il domicilio dei due
soggetti è nello stesso comune (Corte di Cassazione n. 1709/1991). L'ufficio, in caso di
impossibilità a notificare alla persona giuridica, deve accertarsi se il rappresentante ha domicilio
nel comune della società e, solo se manca anche quest'ultimo, è consentito procedere alla notifica
ai sensi dell'art. 140 del CPC. La necessità dell'uguaglianza tra i due domicili deriva dall'art 60
del DPR 600/1973. Inoltre e' obbligatoria l'affissione sulla porta e la raccomandata di avvenuta
affissione alla casa comunale o all'albo pretorio.
Corte di Cassazione – Sezione tributaria – Sentenza del 12 marzo 2002, n. 3549:“Nel caso di
accertamento a carico di una società, la notifica del relativo avviso al domicilio del legale
rappresentante è legittima solo qualora sia stata inutilmente tentata la notifica presso la sede della
società stessa”.
La giurisprudenza ha ritenuto che è' corretta la notificazione di un atto tributario eseguita presso
la sede effettiva, anziché presso la sede legale di una società, in quanto, anche ai fini della
disciplina delle notificazioni di cui all'articolo 145 c.p.c., laddove la sede legale sia diversa da
quella effettiva, i terzi possono considerare sede anche quest'ultima (sentenza n. 17590 del 29
Si deve ritenere validamente effettuata la notifica di un atto giudiziario a una società, ove venga
eseguita a mani proprie del legale rappresentante, anche quando questi sia rinvenuto in un
comune diverso dal domicilio fiscale della persona giuridica (ordinanza n. 19076 del 1°
settembre 2009).
E’ illegittima la notifica dell’avviso di rettifica al legale rappresentante di una società, già cessato
dalla carica. Lo ha deciso la sezione tributaria della Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n.
613/2011.
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in un luogo non |
l'atto. |
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3.2 |
4590/00; 8799/00 e 5305/99). |
eseguita presso la sede sociale e, conseguentemente, Cass. 12047/1995 ha stabilito che è nulla la
notifica eseguita nei confronti del socio accomandante, presso la sua residenza, perché effettuata
riferibile alla società destinataria e nei riguardi di un soggetto carente di legittimazione a ricevere
NOTIFICA A PERSONE ESTRANEE
Se la notifica è espletata in luoghi e nei confronti di persone che non abbiano alcuna relazione
con il destinatario la stessa è inesistente, in quanto in tali casi l'attività compiuta è totalmente
difforme dal modello legale di notificazione (Corte di Cassazione nn. 10380/97; 9372/1997;
14393/99 e 5011/2000).
LA RELATA DI NOTIFICA ED IL VALORE DEL SUO CONTENUTO:
La relazione di notificazione certifica l'attività del notificatore ed è l'unica fonte di riscontro, con
la conseguenza che "…le risultanze di detta relazione non possono essere interpretate o integrate
successivamente" (Corte di Cassazione sentenze nn. 9217/1995; 5305 /1999 e 11315/2000).
La relata di notificazione fa fede, fino a querela di falso, delle attestazioni che riguardano
l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario, nonché dei fatti avvenuti in sua presenza e delle
dichiarazioni rese in sua presenza, mentre per le altre attestazioni, frutto di informazioni a lui
rese, la stessa fa fede fino a prova contraria (Corte di Cassazione nn. 7573/1983; 13925/99;
In caso di discordanza tra la copia della relata in mano al contribuente e la copia della stessa in
mano all'ufficio, prevale, ai fini della valutazione della correttezza della notificazione, la copia in
mano al contribuente (Corte di Cassazione sentenze nn. 111/1986; 6309/94; 12575/95 e
4358/2001).
Ai sensi dell'art. 148 del C.p.C. e dell'art. 60 del DPR 600/1973 la relata, in calce e sull'originale,
deve contenere la data, la persona a cui è consegnato l'atto, le sue qualità, il luogo di consegna, le
eventuali ricerche fatte o i motivi della mancata consegna e la sottoscrizione di chi riceve l'atto
(peculiarità rispetto a quanto previsto dall'art. 148 del C.p.C.).
A questo punto è necessario porre in evidenza come l'art. 26 del DPR 602/1973 al comma II
notifica a mezzo posta: |
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35 |
in mano al concessionario. |
sottoscrizione del consegnatario dell'originale della cartella.
Il concessionario della pubblica riscossione in varie occasioni ha interpretato tale disposto come
una autorizzazione a non far sottoscrivere dal consegnatario la relata di notifica.
Tale interpretazione è da ritenersi errata in quanto il legislatore sancisce, al successivo IV
comma, l'obbligo per il concessionario di conservare la matrice o la copia della cartella per
cinque anni con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, ne consegue
che al contribuente viene consegnato l'originale sul quale non occorre la sottoscrizione, mentre al
concessionario resta la copia della stessa.
Di conseguenza l'esonero vale solo per l'originale nelle mani del contribuente e non per la copia
Ai sensi dell'art. 160 del C.p.C. la notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni
circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla
persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli artt. 156 e 157 del C.p.C.
La giurisprudenza in più occasioni ha sancito la necessaria compilazione della relata in caso di
in particolare si citano Commissione Tributaria Centrale, sentenza n.
385/03; CTP Salerno, sez. XV, sentenza n. 291/03; CTP Torino, sez. XIV, sentenza n. 13/03.
Comm. Trib. Regionale della Lombardia n. 61/22/2010 del 15/04/2010 “La mancata compilazione
della relata in violazione dell’art. 148 c.p.c., determina non la semplice nullità della notifica, bensì
la “giuridica inesistenza della stessa”, patologia non sanabile in senso assoluto [...] a fronte della
quale non è richiamabile l’applicazione della sanatoria del raggiungimento dello scopo prevista
dall’art. 156 c.p.c. solo per i casi di nullità.”
- La relata di notifica va apposta in calce e non sul frontespizio della cartella, questo ne comporta la
nullità - Cass.21/03/2007- Sentenza n. 6750 del 21 marzo 2007 della Corte di Cassazione Sez.
Tributaria. (Pres. Paolini Rel. Genovese)
La Suprema Corte con la sentenza in oggetto ha specificato che l`articolo 148, primo comma CPC,
dove prevede che "l`Ufficiale Giudiziario certifica l`eseguita notificazione mediante relazione da
lui datata e sottoscritta apposta in calce all`originale e alla copia dell`atto", va sempre
rigorosamente rispettato nella forma prescritta. La legge dispone quindi che la relazione di notifica
sia apposta solo in calce alla copia dell`atto notificato e non in qualsiasi altra sede "topografica" del
documento. Massima - Se la relata di notifica viene apposta, anziché "in calce", sul frontespizio
dell'originale della sentenza, non trova applicazione il principio secondo cui si presume fino a
termine quinquiennale |
e l`inesistenza giuridica |
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mancata produzione dell`effetto giuridico. |
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notificazione così eseguita è nulla ai sensi dell'art. 156, comma 2, del codice di procedura civile,
perché "l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo".
La ratio va ricercata nella funzione garantistica della notifica che deve dare certezza
dell`integralità dell`atto. La notifica sul frontespizio comporta così la nullità della notificazione
dell`atto. Infatti, ai sensi dell`articolo 156, secondo comma CPC, "l`atto
manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo" realizzando la
Il caso esaminato dalla Corte concerne la notificazione di una sentenza di una Commissione
Tributaria Provinciale che portava la relata di notifica non in calce ma sul frontespizio.
Il principio é particolarmente importante perché estendibile a qualsiasi atto impositivo: l`articolo
60 del DPR n. 600/1973 (Accertamento) richiama esplicitamente, ai fini delle notificazioni le
norme del codice di procedura civile. Solitamente, gli avvisi di accertamento portano la relata di
notifica sul frontespizio e le cartelle di pagamento vengono spedite a mezzo posta, con semplice
raccomandata, senza compilazione della relata posta graficamente sul frontespizio.
Se vi è difformità tra l'originale e la copia consegnata al contribuente, prevale quest'ultima
(nella fattispecie sulla copia dell'avviso di accertamento consegnata al contribuente risultava
una data di notificazione diversa da quella che si leggeva sull'originale dell'atto notificato - Sent.
n. 10378 del 13 gennaio 1993 (dep. il 20 ottobre 1993) della Corte Cass., Sez. I civ. - Pres. Sgroi,
Rel. Sotgiu
Obbligo di esibizione da parte del concessionario delle relate di notifica permane anche oltre il
, previsto dall'art.26 c.4 D.p.r. 602/73 a garanzia dei diritti del contribuente,
per cui la semplice dichiarazione del concessionario non costituisce prova dell'avvenuta notifica.
Commissione Tributaria di Caserta Sez. 10 Sent. n. 371 del 20 novembre 2006 dep. il 8 gennaio
2007 su ricorso di V.D.G.
3.3 LA SANATORIA DELLA NOTIFICA VIZIATA:
Nell'ambito dei vizi che possono interessare il procedimento di notificazione dobbiamo
necessariamente introdurre i concetti di irregolarità, nullità e inesistenza, poiché costituiscono
i tre aspetti patologici del procedimento.
L'irregolarità, secondo quella che è la definizione generalmente accettata, comprende quei
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(Cassazione, n. 1084 del 13/2/1996). |
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notifica. Si tratta di vizi che non impediscono il perfezionamento del procedimento di
notifica.
L'ipotesi, ovviamente più grave, è quella della inesistenza. La categoria della inesistenza degli
atti giuridici non è prevista dalla disciplina positiva: è categoria di origine dottrinale e
giurisprudenziale. La Suprema corte ha costantemente chiarito che "l'inesistenza giuridica
della notificazione ricorre quando questa manchi del tutto o sia effettuata in modo
assolutamente non previsto dal codice di procedura civile, tale, cioè, da non consentirne
l'assunzione nel tipico atto di notificazione delineato dalla legge" (Cassazione,. n. 4910 del
15/5/1998).
Pertanto, non è affetta da inesistenza, bensì da nullità, l'effettuazione della notifica in un luogo
e a persona diversi da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano pur sempre qualche
riferimento con il destinatario della notificazione medesima (Cassazione, n. 11623/03). La
Suprema corte ha perfezionato il concetto affermando che "quando il procedimento
notificatorio non si è concluso mediante consegna di copia conforme all'originale dell'atto da
notificare, per il che essa debba ritenersi non compiuta, ma solo tentata, si è di fronte ad un
atto non già nullo, ma del tutto inesistente" (Cassazione, n. 4746 del 29/5/1997). Ovviamente
inesistente sarebbe anche la notificazione eseguita da soggetti non abilitati e quella eseguita
da soggetti abilitati ma al di fuori del territorio di propria competenza (ad esempio, messi
comunali fuori dal territorio del Comune di appartenenza oppure messi speciali fuori dal
distretto di competenza del proprio ufficio). Altrettanto inesistente è la notificazione eseguita
a mezzo del servizio postale, in assenza dell'avviso di ricevimento (Cassazione, n. 5141 del
26/5/94).
La notificazione inesistente non produce effetti giuridici e non può essere oggetto di sanatoria
né ai sensi dell'articolo 156 c.p.c. né ai sensi dell'articolo 291 c.p.c.. In altri termini, la
notificazione inesistente non potrà mai essere sanata né attraverso il raggiungimento dello
scopo (ex articolo 156 c.p.c.) né attraverso la rinnovazione dell'atto (ex articolo 291 c.p.c.). La
giurisprudenza afferma infatti che "solo la notificazione nulla, e non quella giuridicamente o
materialmente inesistente, è passibile di rinnovazione sanante ai sensi dell'art. 291 c.p.c."
Vediamo adesso di chiarire il concetto di nullità. La nullità è prescritta dal codice di rito e
precisamente all'articolo 160 c.p.c. Detto articolo sancisce che "la notificazione è nulla se non
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17762 del 12/12/2002). |
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se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta, o sulla data, salva l'applicazione degli
artt. 156 e 157 c.p.c.". L'articolo 156 c.p.c., al III comma, afferma che "la nullità non può mai
essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato". Tale comma riveste
un'importanza fondamentale, poiché permette di sanare tutte le ipotesi di nullità della notifica.
Tutte le volte in cui la notificazione è affetta da nullità, quest'ultima può essere sanata se l'atto
ha raggiunto il suo scopo. Poiché lo scopo della notificazione, lo abbiamo già visto sopra, è
quello di portare l'atto a conoscenza del destinatario, se questo scopo si è comunque
realizzato, se il destinatario ha avuto effettiva conoscenza dell'atto, la nullità resta sanata con
effetto ex tunc.
Nell'ambito delle notificazioni tributarie, molto si è discusso sull'applicazione o meno
dell'articolo 156 c.p.c. alla notificazione degli avvisi di accertamento. La giurisprudenza
largamente maggioritaria (con un orientamento pressoché costante) ha sempre sostenuto
l'applicabilità dell'articolo 156 c.p.c. agli avvisi di accertamento con la conseguenza che,
avendo l'avviso di accertamento natura di provocatio ad opponendum, l'eventuale
impugnazione dell'atto sana con efficacia ex tunc la nullità dell'avviso stesso (Cassazione, n.
3294 del 7/4/1994; n. 5100 del 9/6/1997; n. 7284 del 29/5/2001; n. 3549 del 12/3/2002; n.
Detto questo, dobbiamo dare conto di un isolato orientamento della Suprema corte che (con
sentenze n. 5924 del 21/4/2001 e n. 3513 del 11/3/2002) ha affermato l'inapplicabilità
dell'articolo 156 c.p.c. alle notificazioni degli avvisi di accertamento, essendo questi ultimi
atti amministrativi, esplicativi della potestà impositiva degli uffici finanziari e non atti
processuali. Dalla distinzione tra atti processuali e atti amministrativi deriverebbe la
inapplicabilità ai secondi della sanatoria di cui all'articolo 156 c.p.c. La giurisprudenza
maggioritaria sostiene, al contrario, che in virtù del richiamo operato dall'articolo 60 del Dpr
n. 600/73 alle norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti, non v'è motivo di escludere
l'applicazione dell'articolo 156 che, di quelle norme, fa parte integrante.
A dirimere la questione sorta in seno alla sezione tributaria della Corte di cassazione è
intervenuta la Corte di cassazione a Sezioni unite che, con una recentissima sentenza (n.
19854 del 3 giugno 2004, depositata il 5 ottobre 2004), ha aderito alla tesi maggioritaria,
sancendo l'applicabilità della sanatoria di cui agli articoli 156 e 160 c.p.c., anche se per
ragioni non del tutto coincidenti con quelle poste a base delle citate decisioni.
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2004 |
caso di impugnazione dell'atto la cui notificazione sia affetta da nullità significa che, se il
contribuente mostra di avere avuto piena conoscenza del contenuto dell'atto e ha potuto
adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa, lo stesso contribuente non potrà, in via
di principio, dedurre i vizi relativi alla notificazione a sostegno di una domanda di
annullamento. A diverse conclusioni deve peraltro pervenirsi se la sanatoria, costituita dalla
proposizione del ricorso alle commissioni sia intervenuta quando il termine per l'esercizio del
potere di accertamento è scaduto".
In altri termini, secondo i giudici delle Sezioni unite, la nullità della notificazione
dell'accertamento può essere sanata dal raggiungimento dello scopo, ma non può mai valere
ad attribuire ex tunc validità a un intempestivo atto di esercizio del potere di accertamento,
salvo che il conseguimento dello scopo avvenga entro il termine previsto dalle singole leggi
d'imposta per l'esercizio di tale potere. La sanatoria, pertanto, può evitare la decadenza dal
potere di accertamento soltanto ove sia intervenuta prima della scadenza del termine: occorre
che entro detto termine il contribuente proponga ricorso alla commissione tributaria. Il vizio
di decadenza, ribadiscono i giudici, deve necessariamente essere dedotto dalla parte,
escludendosi un potere di declaratoria ex officio del giudice.
Questo orientamento è stato ribaltato. Con la pronuncia 10447 del 23 aprile 2008, invece, la
Cassazione fa un passo indietro rispetto alle conclusioni raggiunte dalle sezioni unite e
sulla scorta del carattere “solo” processuale della disposizione dell’articolo 156 Cpc ne
ha negato l’applicazione agli avvisi di accertamento, in quanto atti amministrativi,
espressivi della pretesa fiscale, la cui notificazione “non attiene all’avvio della fase
giurisdizionale contenziosa” (affermazione, quest’ultima, che riprende letteralmente
alcuni precedenti di data anteriore alla citata pronuncia delle sezioni unite).
Passo indietro della Cassazione rispetto alle conclusioni cui erano giunte le sezioni unite nel
Fac simile motivazioni per inapplicabilità art. 156 cpc
Controparte afferma che la nullità/inesistenza della notifica sarebbe stata sanata, ex art. 156,
ult. comma cpc, dalla proposizione del ricorso.
Tale pretesa è infondata.
riferimento con il destinatario |
, tale, cioè, da non consentirne |
è stata effettuata in luogo ed a persona del |
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40 |
rappresentante- si verte nell’ipotesi dell’inesistenza e non della nullità. La categoria della
inesistenza degli atti giuridici non è prevista dalla disciplina positiva: è categoria di origine
dottrinale e giurisprudenziale. La Suprema corte ha costantemente chiarito che "l'inesistenza
giuridica della notificazione ricorre quando questa manchi del tutto o sia effettuata in modo
assolutamente non previsto dal codice di procedura civile
l'assunzione nel tipico atto di notificazione delineato dalla legge" (Cassazione,. n. 4910 del
15/5/1998).
Sarebbe affetta da nullità e non da inesistenza l'effettuazione della notifica in un luogo e a
persona diversi da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano pur sempre qualche
della notificazione medesima (Cassazione, n. 11623/03).
Infatti il vizio di notificazione è insanabile quando questa sia eseguita in luogo e presso
persona che non siano in alcun modo e per nessuna via riferibile al soggetto passivo della
notificazione medesima, essendo riferibile a tutt'altro soggetto, assolutamente estraneo al
destinatario e all'atto da notificare (Cass. 14393/1999; 5788/1955).
Nel caso che qui ci occupa la notifica alla società
tutto estranea (ossia una signora del piano superiore al luogo in cui la società ha la sua sede
che, peraltro ha consegnato il documento notificato solo il 20 febbraio 2008, al limite della
prescrizione!) sicchè si verte nell’ipotesi dell’inesistenza della notifica.
Ovviamente l’onere di provare a chi è stato notificato il documento (nome e cognome del
materiale destinatario) grava sul concessionario o sull’ente notificatore. Per Alfa sarebbe
una prova impossibile risalire da una mera firma illeggibile.
Quanto alla notifica al legale rappresentante la stessa è stata eseguita senza la prescritta
notizia dell’avvenuta notificazione. L'inesistenza della notifica si è verificata in questo caso in
quanto la notifica è uscita dallo schema legale degli atti di notificazione, poichè difetta
totalmente degli elementi caratterizzanti e delle necessarie certezze giuridiche e garanzie
procedimentali.
La notificazione inesistente non produce effetti giuridici e non può essere oggetto di sanatoria
né ai sensi dell'articolo 156 c.p.c. né ai sensi dell'articolo 291 c.p.c.. In altri termini, la
notificazione inesistente non potrà mai essere sanata né attraverso il raggiungimento dello
scopo (ex articolo 156 c.p.c.) né attraverso la rinnovazione dell'atto (ex articolo 291 c.p.c.).
La giurisprudenza afferma infatti che "solo la notificazione nulla, e non quella
giuridicamente o materialmente inesistente, è passibile di rinnovazione sanante ai sensi
dell'art. 291 c.p.c." (Cassazione, n. 1084 del 13/2/1996).
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e del |
In |
comunque deve evidenziarsi che nell'ambito delle notificazioni tributarie o quelle della
pubblica Amministrazione, molto si è discusso sull'applicazione o meno dell'articolo 156
c.p.c. alla notificazione degli avvisi di accertamento. Sul punto la Suprema Corte (con
sentenze n. 5924 del 21/4/2001, n. 3513 del 11/3/2002 e 12 aprile 1984 n.2358 ) ha affermato
l'inapplicabilità dell'articolo 156 c.p.c. alle notificazioni degli avvisi di accertamento,
essendo questi ultimi atti amministrativi, esplicativi della potestà impositiva degli uffici
finanziari e non atti processuali.
Infatti è indubbio che il verbale di illecito è un atto amministrativo e non un atto processuale,
né funzionale al processo poiché, non ad esso ma alla presentazione del ricorso al Giudice si
correla l’instaurazione del procedimento. Ne deriva che alla notificazione di un verbale o di
una cartella non è applicabile la disciplina della sanatoria della nullità delle notificazioni
degli atti processuali, con la conseguenza
(vd. anche Commissione Tributaria Provinciale di
Latina, Sezione VI, Sentenza n. 211/2001)- che la proposizione del ricorso avverso la cartella
o il verbale non è idonea ad escludere la possibilità di rilevare la nullità della notifica.
3.4 ALTRE SENTENZA SU VIZI DI NOTIFICA
- Secondo la Commissione Tributaria Provinciale di Parma è giuridicamente inesistente la
cartella esattoriale priva dell'indicazione della data di consegna, del modo di notifica
ricevente la notifica Con la sentenza 60 del 18 giugno 2008, la sezione 7 della
Commissione Tributaria Provinciale di Parma ha accolto la richiesta di dichiarazione di
inesistenza della cartella in quanto priva dei requisiti di notificazione (mancata
indicazione della data di consegna, del modo di notifica e del ricevente la notifica).
- E' nulla la notificazione di un avviso di accertamento a mezzo del servizio
postale se mancano sulla relata di notifica e sulle buste degli avvisi il
numero cronologico del notificatore, la sottoscrizione o firma dello stesso
sulla busta, la firma del direttore responsabile dell'avviso di rettifica,
la sottoscrizione o firma sulla busta da parte del notificatore,
l'indicazione del soggetto notificante o la sottoscrizione del medesimo,
trattandosi di irregolarita' non sanabili ex art. 156, comma 3, del codice
di procedura civile. Sentenza Comm. Trib. Prov. Torino 11.6.20
- Illegittima la notifica postale se la busta è priva di firma o numero cronologico.
mancanza del numero o della firma sulla busta con cui un avviso di accertamento viene
. Sull’Ufficio grava l’onere di verificare la |
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inesistente. Da qui, l’invalidità dell’atto, non sanabile dal fatto che il ricorso presentato
dal contribuente alla Commissione tributaria attesta in pratica la conoscenza del contenuto
della notifica, e quindi la sua “riuscita”.(Commissione Tributaria Provinciale di Torino,
Sezione XIV, Sentenza n. 12/2003)
- La mancanza di ora e luogo nella relata di notifica rende nulla la notifica.La mancata
indicazione del luogo e dell’ora della relata di notifica dell’avviso di accertamento
comporta la nullità della notifica con la conseguente nullità dell’accertamento, che non
può essere sanata dalla proposizione del ricorso.(Commissione Tributaria Provinciale di
Torino, Sezione XXX, Sentenza n. 14/2002)
SENTENZE SUL NUOVO INDIRIZZO:
La notifica dell’avviso di accertamento deve essere effettuata nel domicilio che il destinatario ha al
tempo della notifica e non in quello risultante in atti
permanenza del ricorrente nel domicilio originariamente risultante in atti ed in caso negativo usare
la normale diligenza per conoscere il nuovo indirizzo.
§ la Corte di Cassazione, sez. Civile, si è pronunciata in tal senso con Sentenza del
11.06.2009, n. 13510 con la quale ha dichiarato l’illegittimità della notifica eseguita nel
vecchio indirizzo (ex casa coniugale) del contribuente nella mani della ex coniuge,
nonostante la stessa si fosse qualificata come ancora "convivente" con il destinatario
dell'avviso, e che l'indirizzo risultasse ancora valido dalla ultima dichiarazione dei redditi.
Più precisamente la Corte ha sentenziato:” la notificazione degli avvisi deve essere eseguita
presso il domicilio fiscale del contribuente, ma le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo
non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno comunque effetto, ai fini della
notificazioni, dall'avvenuta variazione anagrafica (comma3)..
- Obblighi del Fisco in caso di variazione di domicilio comunicata dal contribuente
Ai sensi
dell’art. 58, D.P.R. n. 600/1973, “le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato
hanno il domicilio fiscale nel Comune nella cui anagrafe sono iscritte”, e in tutti gli atti
che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il comune di domicilio
fiscale e l’indirizzo che può coincidere o non coincidere con quello dell’anagrafe fiscale
per vari motivi tra cui la mancata denuncia di cambio di indirizzo”. Nel caso in cui
l’Amministrazione finanziaria notifichi l’atto nell’ultimo domicilio eletto dal
contribuente, nella specie in risposta a un questionario, qualora il messo non lo reperisse
. Sul punto anche |
, circuito |
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informazioni fornite dallo stesso contribuente secondo i documenti di cui sia in possesso.
- È nullo l’atto notificato nel vecchio domicilio del contribuente.Ai fini della
notificazione degli atti relativi all’applicazione delle imposte sui redditi, le variazioni e le
modificazioni dell’indirizzo del contribuente nell’ambito dello stesso Comune di
domicilio fiscale esplicano efficacia ex lege, e senza alcun onere di specifica
comunicazione all’ufficio tributario da parte del contribuente stesso, dal sessantesimo
giorno successivo a quello dell’intervenuta variazione anagrafica e determinano la nullità
della notifica dell’atto impositivo (nel caso di specie avviso di accertamento e
conseguente cartella esattoriale) avvenuta con le modalità di cui all’articolo 140 del
codice di procedura civile senza che sia stata preventivamente tentata la notifica nel
(nuovo) domicilio del contribuente.(Cassazione, Sezione tributaria, Sentenza n.
4997/2001).
SENTENZE SU NOTIFICHE FATTE DA SOGGETTO NON QUALIFICATO
- Il tribunale di Lecce con sentenza del 8 maggio 2006 nr. 39/2006 ha giudicato inesistente
la notificazione di un verbale di accertamento di illecito amministrativo in materia di
lavoro effettuata da soggetto sprovvisto della qualifica di funzionario
Cass. Civ. sez.I, nr 563/1994. Vedi Guida al lavoro nr. 23 del 2 giugno 2006
- Inesistente la notifica effettuata da soggetto non qualificato. La notifica dell’avviso di
accertamento effettuata da soggetto che non aveva poteri per eseguire la notifica è
inesistente per vizio radicale. L’impugnazione da parte del contribuente non sana il vizio
della notifica, infatti la disciplina che si evince dagli articoli 156, comma 3, e 160 del
C.P.C. ha una valenza eminentemente, se non esclusivamente, processuale, sicchè in
materia tributaria la sanabilità vale solo per le notificazioni eseguite nel quadro del
processo tributario, ma non per l’avviso tributario. Il processo tributario comincia con la
proposizione del ricorso e non con la comunicazione da parte del Fisco, per cui il vizio di
notifica rileva quale vizio dell’atto e non è suscettibile di sanabilità.(Commissione
Tributaria Provinciale di Latina, Sezione VI, Sentenza n. 211/2001).
- Molti concessionari della Riscossione si avvalgono per la notifica delle cartelle di
Agenzie private, non lo possono fare, la legge stabilisce che le notifiche le devono
effettuare tramite i loro messi notificatori o in alternativa tramite Poste Italiane
atti amministrativi e giudiziari, per cui l'affidamento ad agenzie private rende inesistenti le
non può ritenersi valida |
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Corte di Cassazione Sez. I civile, del 19-10-2006, n. 22375
SENTENZE A SOGGETTO DECEDUTO ED EREDI
- In caso di notifica dell’avviso di accertamento intestato a contribuente defunto, l’art. 65
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, pone un obbligo di comunicazione a carico degli
eredi, dalla cui inosservanza deriva che la notifica degli atti intestati al dante causa può
essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello
stesso; pertanto, se l’atto viene notificato ad uno solo degli eredi deriva la nullità assoluta
ed insanabile della notifica e dell’avviso di accertamento.(Cassazione, Sezione tributaria,
Sentenza n. 11447/2002).
- Nullo l’avviso di accertamento notificato a persona deceduta. L’avviso di accertamento,
intestato a un contribuente deceduto e notificato allo stesso nell’ultimo domicilio
mediante consegna a un custode, è affetto da nullità assoluta ed insanabile, atteso che, ai
sensi dell’articolo 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l’atto impositivo intestato al
dante causa può essere notificato nell’ultimo domicilio dello stesso solamente
indirizzando la notifica agli eredi collettivamente ed impersonalmente e purchè questi,
almeno trenta giorni prima, non abbiano comunicato all’ufficio delle imposte del
domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio
fiscale.(Cassazione, Sezione tributaria, Sentenza n. 3865/2001).
ALTRE SENTENZE VARIE
- Nell'ipotesi in cui l'agente postale si è limitato ad annotare sull'avviso di ricevimento della
raccomandata la scritta "trasferito" senza svolgere alcuna altra attività, la notificazione
, richiedendo necessariamente per essere tale l'espletamento delle
formalità previste dall'art. 140 c.p.c. per il caso di irreperibilità del destinatario.La
disposizione dell'Art.201 comma 3 secondo cui le notificazioni si intendono validamente
eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla
carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso la direzione
generale della M.C.T.C. o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente, secondo
quanto stabilito dalla Suprema Corte, deve esser interpretata nel senso che la validità della
notificazione non è fondata sul semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi
summenzionati, bensì sul necessario espletamento delle formalità previste per l'ipotesi di
irreperibilità del destinatario, sia per quanto riguarda la notificazione ordinaria, sia quella
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Corte di cassazione, Sentenza 15 febbraio 2007, n. 3453 (cfr. Cass., 5789/1992;
7044/1999; 5907/2002).
- Sentenza Cassazione 2.10.2008 n. 24442 La sottoscrizione dell'atto di notifica di un
avviso di accertamento è elemento costitutivo essenziale di tale atto giuridico, sicché la
sua mancanza ne determina la giuridica inesistenza. Questa situazione e' del tutto
insuscettibile di sanatoria in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo,
la quale e' prevista solo per la sanatoria della nullita'.
ONERE DELLA PROVA DEL CONCESSIONARIO
Una recente sentenza del Trib. Reggio Cal., 15 ottobre 2009 stabilisce che, in materia di
notifica, ha sì dato ragione al Concessionario ma poichè ha ritenuto raggiunta la prova della
correttezza della notifica a seguito della riproduzione fotografica dell’avviso di ricevimento con
attestazione di consegna a mani di persona che si era qualificata anche specificando la relazione
con il destinatario. Da tale pronuncia si ricava- ragionando al contrario- che una notifica non può
essere ritenuta valida a priori addirittura senza il bisogno che il Concessionario produca una prova
che ne attesti la regolarità. L’onere della prova in capo al Concessionario è rinvenibile anche nella
pronuncia della Cassazione 18/3/2009 n. 6510 laddove si enuncia il principio secondo cui, “in
tema di notificazione di atti impositivi, nel caso di notifica effettuata a norma dell'art. 140 cpc,
allorché venga eccepito il mancato recapito di uno di essi, è onere dell'amministrazione provare
in giudizio la regolarità e la ritualità della notifica, mediante deposito dell'avviso di ricevimento.
In difetto, la notificazione deve considerarsi come non avvenuta”.
In altre occasioni la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare, con la sentenza n. 2722
del 10/02/2005, sez. prima, che “l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ. e
dalle disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890 è il solo documento idoneo a dimostrare
sia l'intervenuta consegna che la data di essa e l'identità e l'idoneità della persona a mani della
quale è stata eseguita. Ne segue che la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta,
non la mera nullità, ma l'inesistenza della notificazione
.”Ed ancora. Le sentenze della Corte di
Cassazione nn. 9328/94; 965/99 e 6599/95 confermano il principio per cui la mancata
produzione dell'avviso di ricevimento determina l'inesistenza della notifica. Le sentenze della
Corte di Cassazione nn. 9217/1995; 5305 /1999, 11315/2000 e Sez. 1, Sentenza n. 13748 del
18/09/2003 evidenziano che la relazione di notificazione certifica l'attività del notificatore ed è
l'unica fonte di riscontro.
- Multe al codice della strada e sanzioni amministrative in genere: |
d’ufficio |
conoscenza dell’altra parte. Ad ogni modo l’atto è interruttivo |
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pubblici, previdenziali, etc.etc. |
4. LA PRESCRIZIONE:
Come gia' visto, la cartella esattoriale e' il mezzo con il quale i concessionari riscuotono,
come intermediari, cifre relative a tasse, tributi, sanzioni etc. dovute allo Stato, ad enti
Per tale motivo non si puo' dire che esista un termine di prescrizione proprio della cartella.
Esso c'e' ma e' diverso a seconda del tipo di tributo oggetto dell'iscrizione a ruolo e della
riscossione.
Il termine di prescrizione della cartella (ovvero il termine entro il quale la cartella deve
essere notificata), segue quello del tributo riscosso.
Nulla autorizza gli enti previdenziali a ritenersi sottratti alla regola di cui all’art. 2943 cc,
sicchè per atto idoneo ad operare l’interruzione non possono certo considerarsi i tabulati da
cui risulterebbe il credito. Si tratta di atti fatti ad uso e consumo di una parte e mai portati a
se da questo si evinca in modo
non equivoco la volontà di messa in mora del debitore.
L’iscrizione a ruolo (prima della notifica) non è atto interruttivo della prescrizione.
Il termine di decadenza sostanziale stabilito in favore del contribuente non può essere rilevato
ex l'articolo 2969 del codice civile; b)l’eccezione di decadenza che non abbia
formato oggetto d’esame in primo grado , poiché non proposta sulla base della allora vigente
normativa sostanziale , non può essere formulata per la prima volta in sede di appello ex
articolo 57 del dlgs 546/92 sulla base della asserita retroattività della legge n. 156/2005 .
Esempi:
il termine di prescrizione
e' di cinque anni dalla data dell'infrazione. La corretta notifica del verbale (atto precedente la
cartella) interrompe il termine facendolo ripartire, pertanto la prescrizione della cartella e' di
cinque anni dalla notifica del verbale (codice della strada art.209 e legge 689/81 art.28);
- - PRESCRIZIONE ICI In base all’art 11 del Dlgs 504/92 gli avvisi di liquidazione
dell’imposta, per errori materiali o di calcolo devono essere emessi obbligatoriamente:
- Imposte dirette |
- Canone RAI: |
- Bollo auto: |
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se la dichiarazione e’ regolare.
Entro il terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione o al versamento se la
dichiarazione e’ infedele, incompleta o inesatta.
Entro il quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione o al versamento se
la dichiarazione e’ omessa
- PRESCRIZIONE TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU)
3 anni se e' stata presentata la denuncia
4 anni se la denuncia e' stata omessa
art.71 dlsg 507/93
La Tarsu va comunque iscritta a ruolo entro l’anno successivo a quello in cui il tributo è
dovuto.
ATTENZIONE:
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 4283/2010 depositata il 23.2.2010. La tassa smaltimento
rifiuto solidi urbani, il tributo occupazione di aree pubbliche e passi carrabili, così come i contributi
per consorzio di bonifica si prescrivono in 5 anni ex numero 4, art. 2948, codice civile
il termine di prescrizione e' in pratica di quattro anni, perche' cade alla fine del
terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento.
la prescrizione e' quella ordinaria, 10 anni dalla scadenza.
: Per le attivita' di liquidazione, accertamento e controllo formale delle imposte
dirette i termini di prescrizione per la notifica delle cartelle esattoriali sono specificate dall'art.25
del dpr 602/73, cosi' come modificato dalle leggi 156/2005 e 248/2006.
- Contributi inps:
L'articolo 3, comma 9, della legge 335 dell'8 agosto 1995, stabilisce che il
termine decennale relativo alla prescrizione dei contributi, a decorrere dal 1° gennaio 1996 e con
effetto retroattivo in mancanza di atti interruttivi, viene ridotto a cinque anni.
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La finanziaria 2007 (legge 296/06, art.1 commi dal 161 al 167) ha modificato tutte le norme relative alla riscossione dei tributi locali.
La finanziaria 2007, all’art.1 comma 171, dispone che “le norme si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge”, ovvero al 1/1/07.
A partire dal 1/1/07, relativamente alla:
1. rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti;
2. accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti;
gli enti locali devono notificare al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso
di ricevimento, un apposito avviso motivato – a pena di decadenza – entro il 31 dicembre del quinto
anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto
essere effettuati.
Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie
previste dalla legge (si veda il d.lgs.472/97).
Quindi per un pagamento insufficiente della TARSU effettuato nel 2009 c’è tempo per un avviso
fino al 31 dicembre 2013.
Per l’anno 2005, in caso di pagamento insufficiente o omesso, a fronte di dichiarazione di avvio
TARSU (denuncia di locali ed aree tassabili) esistente, il diritto dell’ente che gestisce lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani si prescrive al 31 dicembre 2010.
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5. MANCANZA DELL’AVVISO BONARIO
L'emissione della cartella di pagamento senza la preventiva notifica del cosiddetto avviso
bonario, richiesto a pena di nullita' dall'art. 6 comma 5 della legge n. 212/2000, rientra tra i casi
di nullita' assoluta della cartella esattoriale.
Ormai si tratta di una Giurisprudenza consolidata. Ed a confermarla è stata, da ultimo, la
Commissione Tributaria di Secondo Grado della Campania, con la sentenza n. 52/05/08, con la
quale è stato annullato l’atto di riscossione dell’Agenzia delle Entrate emesso in violazione
dello Statuto del contribuente. Infatti, l’art. 6 della L. 212/2000 sancisce la necessità che il
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ogni volta che risultino incertezze sulle dichiarazioni del primo. Dunque, l’Amministrazione,
attraverso il mezzo postale o quello telematico, deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti
necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine non inferiore a 30 giorni dalla
ricezione della richiesta. Senza questo previo avviso la notifica delle cartelle esattoriali è da
ritenersi nulla.
Sentenza Cassazione SSUU 4.3.2008 n. 5791 La correttezza del procedimento di formazione
della pretesa tributaria e' assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo
una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e
specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo
scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di
difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto
costituisce vizio procedurale che comporta la nullita' dell'atto consequenziale notificato
e tale nullita' puo' essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare,
per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale
successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i
termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare
cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa
tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se
congruamente motivata non sara' censurabile in sede di legittimita' - interpretare la
domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la
nullita' dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione.
- Liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione: l'omesso invio
dell'avviso bonario è vizio procedurale che comporta la nullità della cartella di
pagamento — Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza - Sezione I - Sentenza
n. 306 del 1° luglio 2008
- Cartella di pagamento ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73: nulla se manca la notifica
dell'avviso bonario — Commissione Tributaria Provinciale di Roma - Sezione LXV -
Sentenza n. 282 del 10 luglio 2008
- Nulla la cartella di pagamento se l'Ufficio non prova il ricevimento da parte del
contribuente del cosiddetto "avviso bonario" — Commissione Tributaria Provinciale di
Torino - Sezione XIV - Sentenza n. 42 del 25 settembre 2008
- Prima della Cartella esattoriale e’ obbligatorio notificare un avviso di pagamento o avviso
bonario da parte dell’Ente creditore, se la cartella non e’ stata preceduta dall’invito di
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Sentenza N. 220/40/2006 Depositata il 28/11/2006 su ricorso di D.S. difeso dal Dott.
Giuseppe Marino - Commissione Tributaria di Napoli Sez. 12 Sentenza N. 517/12/2005
Depositata il 16/11/2006 su ricorso di coop S. a.r.l. difesa dal Dott. Giuseppe Marino,
Commissione Tributaria di Napoli sez. 9 Sentenza n. 576/09/2007 Depositata il
06/12/2007 su ricorso di R.B. difesa da Dott. Giuseppe Marino
ATTENZIONE: Per i ruoli contributivi l’Inps non ha l’obbligo di inviare preventivamente
l’avviso bonario
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6. MANCATA MOTIVAZIONE
Attenzione il vizio motivazionale si ritiene sanato in tutte le ipotesi in cui il contribuente
abbia proposto opposizione contestando nel merito la pretesa, avendo l’atto raggiunto lo
scopo a cui è destinato.
La legge 27 luglio 2000, n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, al fine di salvaguardare
il diritto del contribuente al contraddittorio, prevede che tutti gli atti dell'Amministrazione
finanziaria devono essere motivati e cioè devono indicare le ragioni che stanno alla base della
pretesa tributaria. Ciò vale anche per le Cartelle di Pagamento.
Infatti, l'art. 7 - legge 212/2000 citata, rubricato “Chiarezza e motivazione degli atti”,
recita:«comma 1 - Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto
prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei
provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che
hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Comma 2 - Gli atti dell'amministrazione
finanziaria e dei concessionari della riscossione devono indicare … . Comma 3 - Sul titolo
esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in
mancanza, la motivazione della pretesa tributaria».
Ed ancora, l'art. 17 - legge n. 212/2000, intitolato “Concessionari della riscossione”, prevede
che:«Le disposizioni della presente legge si applicano anche nei confronti dei soggetti che
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compresi i soggetti che esercitano l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione di
tributi di qualunque natura».
Inoltre, il D. Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, contenente disposizioni correttive di leggi tributarie
vigenti, a norma dell'art. 16 - legge n. 212/2000, ha apportato con l'art. 8 modifiche al Dpr. n.
602/1973, concernente la riscossione dei tributi, stabilendo tutta una serie di adempimenti
essenziali, in mancanza dei quali l'iscrizione a ruolo non può avere luogo con conseguente
maggiore tutela del contribuente.
Sul punto molto esaustiva è stata una sentenza della Corte di Cassazione la quale ha statuito
che:«La cartella esattoriale deve indicare espressamente, oltrechè l'ammontare del tributo
eventualmente recuperato a tassazione ai sensi dell'art. 36 bis, Dpr. 29 settembre 1973, n. 600,
la natura stessa di tale tributo, non competendo al cittadino il quale si veda recapitare una
cartella esattoriale priva di qualsiasi riferimento alla natura suddetta, pervenire alla
ricostruzione della stessa attraverso operazioni interpretative condotte sulla base di elementi
offerti in forma criptica in cartella». (Cfr. Ex Multis: Corte di Cassazione Civile, Sez. I, 20
dicembre 1999, n. 14306 - Pres. Cantillo; Corte di Cassazione - Sezione Tributaria, sentenza
11 novembre 2003, n. 16875)
Con la sentenza n. 18385 del 16 settembre 2005, la Suprema corte ha sancito che "…l'ente
impositore ha sempre l'obbligo di chiarire nella cartella esattoriale, sia pure succintamente,
le ragioni - intese come indicazione sia della mera causale che della motivazione vera e
propria - dell'iscrizione a ruolo dell'importo preteso, in modo da consentire al contribuente
un non eccessivamente difficoltoso esercizio del diritto di difesa "atteso che alla cartella di
pagamento devono ritenersi comunque applicabili i principi di ordine generale indicati per
ogni provvedimento amministrativo dall'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n.. 241, e
successivamente recepiti, per la materia tributaria, dall'art. 7 della L. 27 luglio 2000, n. 212,
ponendosi una diversa interpretazione della norma in insanabile contrasto con gli artt. 3 e 24
della Costituzione, tanto più quando la cartella non sia stata preceduta da un motivato avviso
di accertamento".
ALCUNE SENTENZE:
§ Sentenza 15 marzo 2010, n. 206 LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI
LECCE Con questa sentenza la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce in linea con le
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applicabili i principi di ordine |
che |
della |
vera |
e |
- |
nel |
ruolo |
nell’opera di strenua difesa del contribuente, occupandosi di trasparenza e diritto di difesa.
Appare chiaro che la serie di codici e numeri riportata usualmente nella cartella esattoriale, non
consente al destinatario di controllarne la fondatezza nè la dovutezza. Su questo punto si è
pronunciato il Giudice di Lecce che ha ritenuto il difetto di trasparenza nella compilazione della
cartella esattoriale lesivo del diritto di difesa oltre che posto in essere il violazione del principio
di collaborazione e buona fede ai quali si deve improntare l’azione amministrativa. In altre
parole, il Giudice ritiene la cartella impugnata illegittima giacchè non vi erano riportate nè le
date dell’invio degli avvisi di mora, ritenuti dalla Commissione elementi particolarmente
significativi in quanto capaci di rendere effettivo, di dare contenuto concreto al diritto di
partecipazione del contribuente che, altrimenti, resterebbe lettera morta, nè i calcoli
giustificativi degli interessi e, conseguentemente, dell’aggio del concessionario sui quali si basa.
- Nella sentenza la Commissione Tributaria Provinciale di Avellino del 17 marzo 2008
dichiara che occorre rispettare il costante indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez.I 20
dicembre 1999 n.14306) che raccomanda all’Amministrazione Finanziaria una chiara
motivazione della cartella con cui si effettui un recupero a tassazione ai sensi dell’articolo 36
bis DPR 602/1973 in quanto non compete al cittadino pervenire alla ricostruzione della stessa
attraverso operazioni interpretative condotte sulla base di elementi offerti in forma criptica in
cartella.
- Sentenza Cassazione 16.5.2007 n. 11251 “Alla cartella di pagamento devono ritenersi
generale indicati per ogni provvedimento amministrativo dall'art. 3 della L.
7 agosto 1990, n. 241 (poi recepiti, per la materia tributaria, dall'art. 7
della L. 27 luglio 2000, n. 212), ponendosi una diversa interpretazione in
insanabile contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, tanto piu'
quando tale cartella non sia stata preceduta da un motivato avviso di accertamento.
Pertanto anche nella cartella di pagamento l'ente impositore ha "l'obbligo di chiarire,
sia pure succintamente, le ragioni - intese come indicazione sia della mera causale
motivazione
propria
dell'iscrizione
dell'importo dovuto, in modo tale da consentire al contribuente un non
eccessivamente difficoltoso esercizio del diritto di difesa”.
- Con la mancata conoscenza dell'aliquota applicata e dell'importo sui cui è determinato il
contributo richiesto, viene a mancare la parte essenziale della motivazione che rende chiara e
visibile la "corretta formazione della volontà dell'Ufficio tributario" (Cassazione, 17/6/2002,
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n. |
2254). |
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14306 del 20/12/1999). |
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(Cassazione 20/12/1999, n. 14306). |
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periodo d'imposta, l'imponibile e l'aliquota applicata. Tale motivazione minima fornisce al
contribuente i riferimenti precisi degli atti che sono stati verificati e dei dati che esso ha
esposto in dichiarazione. La mancanza del citato contenuto minimo costituisce violazione di
uno dei principi cardini del diritto tributario e importa la nullità dell'atto. L'assenza della
motivazione minima lede il diritto di difesa del cittadino contribuente, il quale, non
conoscendo i motivi, nonché le somme su cui grava la pretesa azionata nei propri confronti,
ha difficoltà a difendere la propria posizione.
La cartella esattoriale, emessa ai sensi dell'articolo 36-bis del Dpr 600/1973, deve essere
fornita di motivazione adeguata, con l'evidenziazione degli eventuali errori di calcolo o di
indebite detrazioni o deduzioni rilevati nella dichiarazione, in modo che il contribuente (e
anche il giudice) sia messo in grado di comprendere immediatamente, dalla semplice lettura
della cartella esattoriale, la causale della richiesta del fisco (Cassazione, sezione I, sentenza n.
Le informazioni sul debito, contenute nella cartella esattoriale, mirano ad assicurare al
debitore il consapevole esercizio del diritto di difesa, anche in ossequio alle disposizioni
previste dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), i cui articoli 6
e 7 garantiscono al contribuente la possibilità di avere esatta conoscenza degli atti a lui
destinati e di essere in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, per
potere efficacemente contestarne l'an e il quantum. Questi deve poter verificare l'esattezza
dell'operato dell'ufficio allo scopo di comprendere il fondamento della maggiore pretesa;
pertanto, una cartella esattoriale priva di motivazione rende illegittima l'iscrizione a ruolo
Diviene irrilevante che il contribuente, nonostante la mancanza di motivazione dell'atto,
abbia, comunque, argomentato nel merito, ma solo dal punto di vista generale, senza
un'appropriata e adeguata difesa di merito, senza avere, cioè, la possibilità di conoscere l'iter,
o meglio, il calcolo di come si è giunti all'imposta richiesta (Cassazione, 1/3/1999, n. 1697).
Con la mancata conoscenza dell'aliquota applicata e dell'importo, sui cui è determinata
l'imposta richiesta, viene a mancare la parte essenziale della motivazione che rende chiara e
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n. 2254), in ossequio a quanto statuisce l'articolo 42 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600.
Invero, non sono difese di merito, ma difese di principio, di carattere preliminare, rispetto a
una sostanza della controversia che l'immotivata rettifica lascia nel vago, poiché la difesa è
fondata sui dati meramente supposti e non reali. Da ciò discende la consequenziale
affermazione che l'esercizio del diritto di difesa non costituisce sanatoria del vizio di omessa
motivazione dell'atto impugnato. E' il caso di evidenziare che la motivazione dell'atto deve
considerarsi "sostanza" dell'atto stesso e non può che essere contestuale e integrante a esso
(Cassazione, 21/4/2001, n. 5924).
- Nulle le cartelle di pagamento sintetiche sono nulle perchè poste in essere in violazione
delle disposizioni dello Statuto del Contribuente. Sono nulle, per palese violazione alle
disposizioni contenute nello statuto del contribuente (legge n. 212/2000), le cartelle di
pagamento che non riportano gli estremi o le motivazioni dell'atto cui si riferiscono.
Lo precisa l'ottava sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto nel testo
della sentenza n. 56/2006 (da poco resa nota), con la quale viene nel solco del costante
orientamento giurisprudenziale, ribadita l'illegittimità di quella prassi amministrativa
consolidata che si sostanzia nell'emanazione di atti e provvedimenti privi della
esposizione dell'iter logico-giuridico che ha portato alla relativa adozione,
dell'indicazione degli atti e provvedimenti cui si fa riferimento (qualora non siano
conosciuti o conoscibili dal contribuente), della individuazione del funzionario
responsabile e della sottoscrizione da parte di quest'ultimo.
In tutti questi casi, viene rilevato dal collegio, vengono poste in essere palesi violazioni
dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, che non possono certamente essere giustificate
sulla base della semplice conformità degli atti emessi al modello ministeriale.
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONE VENETO Sezione VIII SENTENZA del 8
novembre 2006, n. 56
- La Cassazione tributaria, con sentenza Sentenza 16/09/2005, n. 18415, ha avuto modo di
osservare che: “L'Amministrazione non può limitarsi a indicare i codici tributo…La
cartella esattoriale non può riportare solo i codici del tributo richiesto, lasciando al
contribuente l'onere della ricostruzione dell'operato dell'Ufficio attraverso difficili
operazioni interpretative di codici e numerazioni.”
ATTENZIONE!!! I vizi sulla regolarità formale della cartella sono deducibili con il rimedio
dell’opposizione agli atti esecutivi per cui il ricorso va presentato entro 20 giorni dalla notifica.
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deducibile con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.
Inoltre con circolare n. 77/E del 3 agosto 2001, in commento alle disposizioni in esame dello
Statuto dei diritti del contribuente ed in tema di enunciazione del principio di chiarezza e
motivazione degli atti dell'Amministrazione Finanziaria, è stata ribadita la circostanza che
gli atti di natura tributaria devono essere motivati con l'indicazione dei presupposti di
fatto e delle ragioni di diritto che hanno determinato l'adozione del provvedimento
amministrativo
e che, qualora nella motivazione si faccia riferimento ad altro atto,
quest'ultimo deve essere allegato all'atto che lo richiama.
Si tratta, com'è noto, degli stessi principi che già in precedenza avevano trovato generale
accoglienza nell'ordinamento con la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. In
base all'articolo 3 della Legge n. 241 del 1990, infatti, è stato previsto che ogni
provvedimento amministrativo debba essere congruamente motivato e che, nei casi di
motivazione per relationem (ossia quando la motivazione non risulta dal corpo del
provvedimento finale, ma dai precedenti atti procedimentali), l'atto da cui risultino le ragioni
della decisione debba essere indicato e reso disponibile.
Pertanto, al fine di stabilire una continuità logico-sistematica con i suddetti principi, il
Decreto Legislativo n. 32 del 2001 ha apportato nell'ambito dell'ordinamento tributario una
serie di necessarie modifiche ed integrazioni, integrando l'articolo 42 del D.P.R. n. 600 del
1973, in materia di accertamento delle imposte sui redditi e modificando l'articolo 56 del
D.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, con la esplicita previsione di nullità degli atti
di accertamento nel caso di inosservanza delle prescrizioni dettate in materia di obbligo
della motivazione.
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7. MANCATA SOTTOSCRIZIONE
- La cartella di pagamento è atto di precetto:
la cartella di pagamento è atto di precetto. Tale equipollenza deriva dal confronto della
disciplina della cartella di pagamento con quella del precetto, ed in particolare delle norme
che disciplinano il contenuto dei due atti, nonché gli effetti degli stessi:
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costituisce precetto. |
l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni
dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza si procederà ad esecuzione forzata";
- ai sensi dell'art. 480 del C.p.C., il precetto consiste "…nell'intimazione di adempiere
l'obbligo risultante dal titolo esecutivo…..con l'avvertimento che in mancanza si procederà a
esecuzione forzata";
- ai sensi dell'art. 50 del DPR 602/1973, così come modificato dall'art. 16 del D. Lgs. n.
46/1999, "…il concessionario procede all'espropriazione forzata quando è inutilmente decorso
il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento";
- ai sensi delL'articolo 482 del C.p.C. "…non si può iniziare l'esecuzione forzata prima che
sia decorso il termine indicato nel precetto".
- Dalle norme citate si evince chiaramente che la cartella di pagamento è il precetto, con
conseguente applicazione alla prima, tranne esplicite deroghe, delle norme del C.p.C. ed in
particolare dell'art. 480, IV comma, e dell'art. 125 del C.p.C.
Ai sensi del disposto di tali articoli il precetto deve essere sottoscritto dalla parte ("…tanto
nell'originale quanto nelle copie da notificare debbono essere sottoscritti dalla parte").
Si pone in evidenza che con la notifica della cartella di pagamento si realizza la fattispecie
prevista dall'art. 479, comma 3, del C.p.C. ai sensi del quale "… il precetto (ossia la cartella
di pagamento, N.d.r.) può essere redatto di seguito al titolo esecutivo (ovvero l'iscrizione a
ruolo, N.d.R.) ed essere notificato insieme con questo, purchè la notificazione sia fatta alla
parte personalmente".
L'equipollenza del precetto con la cartella di pagamento, nonché la necessità della firma della
seconda, è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza ed in particolare nelle seguenti
sentenze: Cassazione, sez. Trib., sentenza n. 11227; C.T.R. del Veneto, sezione VI, sentenza
n. 153/1997; CTP di Padova, sezione I, sentenza n. 325/1999.
In queste occasioni la giurisprudenza ha sancito l'equipollenza tra l'avviso di mora e il
precetto, con conseguente applicazione al primo della disciplina relativa al precetto.
Oggigiorno non essendo più previsto l'avviso di mora, tranne il caso di mancato inizio
dell'azione di esecuzione entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, le sue
funzioni sono esplicate dalla cartella di pagamento che quindi, al pari dell'avviso di mora,
La conclusione di quanto detto è che se la cartella di pagamento non contiene la firma
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nullità della cartella per omessa sottoscrizione della stessa;
Circa la natura della cartella esattoriale, dalla lettura in combinato disposto dell’art. 25
DPR 602/73 (secondo cui la cartella deve contenere “l’intimazione ad adempiere l’obbligo
risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l’avvertimento
che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata), dell’art. 480 c.p.c. (secondo cui il
precetto consiste “…nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo
esecutivo…con l’avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata”), dell’art.
50 DPR 602/73, come modificato dall’art. 16 D.L.vo 46/99 (“il concessionario procede
all’espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di 60 giorni dalla notifica
della cartella di pagamento”) emerge che la stessa è un atto di precetto e, in quanto tale va
sottoscritta dal rappresentante del concessionario a pena di inesistenza tanto nell’originale
quanto nelle copie da notificare, come previsto dagli artt. 480/4 e 125 c.p.c. (CTR Veneto,
sez. IV, n.153/97; CTP Padova, Sez. I, n.325/99; Cass. Sez. Trib. N.11227).
In che modo l'ente impositore può dimostrare l'avvenuta sottoscrizione del ruolo?
A decorrere dal 1° gennaio 2006 è entrato in vigore il "Codice dell'amministrazione digitale"
(D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), che fornisce una definizione della firma elettronica ancora più
dettagliata rispetto alla precedente normativa, indicando, in particolare, le specifiche modalità di
riproduzione proprio al fine di garantire, in ogni momento, la sua autenticità in riferimento al
soggetto legittimato ad apporla.
Risultano, nello specifico, disciplinate due forme di firma elettronica, la firma cosiddetta digitale
e quella autenticata.
Articolo 24 - definizione di firma digitale
1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o
all'insieme di documenti cui è apposta o associata.
2. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri,
contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.
3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al
momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o
sospeso.
4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare la validità del certificato stesso, nonché
gli elementi identificativi del titolare del certificatore e gli eventuali limiti d'uso.
Articolo 25 - definizione di firma autenticata
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tipo di firma elettronica qualificata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò
autorizzato.
I termini adottati dal legislatore inducono a ritenere che l'utilizzo di forme elettroniche di
sottoscrizione di un documento siano incentivate, ma a condizione che vengano impiegate
modalità idonee a garantire in qualsiasi momento la paternità e l'autenticità della sottoscrizione
digitale.
Applicando i predetti principi all'esecuzione erariale ne deriva che, in caso di contestazione
giudiziaria del ruolo, la prova della sua sottoscrizione consiste nell'identificazione certa del suo
autore, al fine di constatarne la legittimazione in base all'articolo 12 del DPR 602/73 (“Il ruolo è
sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato”).
Tale prova, in caso di sottoscrizione manuale, si risolve nella produzione del documento cartaceo
che la contiene.
Nel caso, invece, di sottoscrizione mediante firma elettronica, l'Amministrazione sarà tenuta a
provare, sulla base delle disposizioni dettate dal "Codice dell'amministrazione digitale", chi sia
stato l'autore della stessa, affinché la sua paternità possa essere attribuita ad un soggetto
legittimato, ossia al titolare dell'ufficio o ad un suo delegato.
Ma non finisce qui.
Infatti, in caso di sottoscrizione da parte di chi sia stato delegato dal titolare dell'ufficio,
incomberà sull'Amministrazione anche l'onere della produzione della delega, al fine di verificare
la sussistenza dei presupposti sanciti dal legislatore per l'esercizio del potere di delega da parte
dei dirigenti della pubblica amministrazione. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1 bis, del D.Lgs. 30
marzo 2001 n. 165 il potere di delega dei dirigenti è subordinato alla ricorrenza di particolari
condizioni, cumulativamente prescritte. In particolare, viene sancito che la delega può essere
rilasciata "con atto scritto e motivato" e " per specifiche e comprovate ragioni di servizio",
nonché " per un periodo di tempo determinato".
In buona sostanza e sotto il profilo pratico, nel giudizio di opposizione dovremo contestare, oltre
alla data di consegna del ruolo, anche la mancanza della sottoscrizione di esso da parte di un
soggetto legittimato.
Il giudice investito dell’opposizione alla cartella esattoriale, quando vi sia contestazione
dell’opponente e l’ente impositore non fornisca la relativa prova certa, dovrà necessariamente
accogliere il ricorso ed annullare la cartella di pagamento per intervenuta decadenza dell’azione
esecutiva e per illegittima iscrizione a ruolo.
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di: |
alla data di consegna di esso mediante la semplice produzione della stampa della schermata a
video dei dati contenuti nell'elaboratore elettronico e relativi al ruolo, anche se essi riportassero,
tra le altre informazioni, la data della sua sottoscrizione. Ciò si risolverebbe in una palese
riduzione della portata della disciplina dettata dal "Codice dell'amministrazione digitale" e,
quindi, della volontà del legislatore di consentire l'utilizzo di modalità elettroniche di
sottoscrizione degli atti amministrativi purché venga garantita la prova dell'effettiva sua
apposizione e della legittimazione del suo autore. In particolare, perderebbe rilevanza la
definizione di firma digitale, nonché le modalità della sua apposizione, dettate dall'articolo 24 del
"Codice dell'amministrazione digitale", di cui sopra.
Questa considerazione risulta ancora più legittima se si considera che il legislatore ha definito il
termine di "validazione" dei documenti informatici come "il risultato della procedura
informatica, con cui si attribuisce, ad uno o più documenti informatici, un riferimento temporale
opponibile ai terzi" (art. 1 n. bb del Codice dell’amministrazione digitale). Il successivo articolo
44 stabilisce che la validazione si effettua mediante l'apposizione di una marca temporale
generata da un apposito sistema elettronico sicuro in grado di apporre anche la sottoscrizione
digitale.
In particolare, l'articolo 44 sancisce che:
1. "Una evidenza informatica è sottoposta a validazione temporale con la generazione di una
marca temporale che le si applichi;
2. "Le marche temporali sono generate da un apposito sistema elettronico sicuro in grado
a) mantenere la data e l'ora conformemente a quanto richiesto dal presente decreto;
b) generare la struttura di dati secondo quanto specificato negli articoli 45 e 48;
c) sottoscrivere digitalmente la struttura di dati.
La "validazione" delle evidenze informatiche costituisce, quindi, l'esplicazione di una modalità di
apposizione della sottoscrizione elettronica, ma deve possedere le caratteristiche previste dalla
disciplina innanzi illustrata.
E’ interessante ricordare la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale della Puglia 27
febbraio 2006, nella quale viene sancito che "... la indicazione contenuta nella cartella non è
coperta da fede privilegiata e deve essere provata da parte dell'ente impositore; tale prova non può
essere fornita con la produzione dei dati contenuti nell'elaboratore dell'anagrafe tributaria in
quanto non si tratta di altro che degli stessi dati contenuti nella cartella. Né si può ammettere che
una circostanza risulti provata solo perché una parte del processo dichiari che è così.
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dei giudice di me-rito |
Irpef ed Ilor anni 1982-1986) |
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dichiarazione unilaterale, il che renderebbe inutile il processo stesso.
Va ribadito che di nessun ausilio sono i flussi dei ruoli che non sono altro che la stampa di una
videata dei dati contenuti nell'elaboratore della concessionaria. La stessa videata, proprio perché
di parte e non coperta da alcuna fede privilegiata, non può assumere valore di prova delle
circostanze contestate dai contribuenti".
Un’ulteriore questione si pone relativamente alla possibilità di chiedere al giudice l’ordine
esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione probatoria della data di consegna del ruolo
all’agente per la riscossione.
A mio parere, poiché l’onere della prova è a carico dell’amministrazione, non deve essere
l’opponente a proporre una siffatta istanza, né dovrebbe essere il giudice a disporla d’ufficio,
sostituendosi alla parte, ma questi dovrebbe prendere atto semplicemente che l’opposto non ha
fornito la prova che la notifica è avvenuta nei due anni dalla consegna del ruolo e,
conseguentemente, annullare la cartella esattoriale.
La mancata sottoscrizione degli avvisi di mora
ATTI TRIBUTARI - Avviso di mora - Mancata sottoscrizione - Nullità - Esclusione - Valutazione
La riferibilità dell'atto amministrativo all'organo competente ad emanarlo se non risulta chiaramente
dal timbro e dalla firma del funzionario responsabile - l'autografia della quale non è requisito di
esistenza giuridica dell’atto stesso -, deve essere, in caso di contestazione sul punto da parte
dell'interessato, accertata dal giudice. Perciò, in caso di mancanza o illeggibilità [equiparabile sotto
il profilo della (ir)riconoscibilità della provenienza dell'atto, all'ipotesi di mancanza della firma]
della sottoscrizione di un avviso di mora, il giudice deve, qualora sorga contestazione fra le parti
circa la provenienza e la regolarità dell'atto, accertare, con giudizio di fatto, la riferibilità dell'atto
stesso all'autorità legittimata ad emanarlo (viene perciò cassata la sentenza di merito che aveva
ritenuto che la mancanza di sottoscrizione fosse, di per sé, causa di inesistenza dell'avviso di mora,
senza alcuna indagine sulla provenienza dell'atto) . (Oggetto della controversia: avviso di mora
(CASSAZIONE, Sez. trib. - Sent. n. 4923 del 16 gennaio 2007, dep. Il 2 marzo 2007)
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comma 4 ter dell’articolo 36 |
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PROCEDIMENTO
ATTENZIONE: la legge di conversione del decreto mille proroghe del 2008, ha introdotto al
:“La causa di nullità di una Cartella di pagamento priva
dell’indicazione del responsabile del procedimento viene riconosciuta solo dal 1 giugno
2008”. Finalmente la Commissione Tributaria Regionale del Veneto con ordinanza n.8
dell'11/03/2008 ha portato la questione di legittimità costituzionale del decreto mille proroghe
innanzi alla Corte Costituzionale attendiamo l'esito.
La cartella esattoriale priva dell’indicazione del responsabile del procedimento è da considerare
illegittima e quindi nulla.
L’importante principio è contenuto nella recente sentenza n. 230/1/08 depositata il 21 maggio
2008 emessa dalla Commissione tributaria regionale Lazio (Sez. 1) in cui viene affermato in
modo innovativo che - in conformità a quanto statuito dalla ordinanza n. 377/07 della Corte
Costituzionale -, gli atti dei concessionari della riscossione “devono tassativamente indicare, tra
l’altro, il responsabile del procedimento”. [1]
L’art. 7, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) stabilisce che gli
atti dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente
indicare, tra l’altro, il responsabile del procedimento. Successivamente a detta previsione
normativa contenuta nello Statuto del contribuente i giudici delle leggi [2] hanno disposto la
manifesta infondatezza della questione di legittimità in merito alla sollevata questione di
legittimità dell’art. 7, comma 2, lettera a), legge n. 212/00, nella parte in cui prevede che gli atti
dei concessionari della riscossione “devono essere tassativamente indicare, fra l’altro, il
responsabile del procedimento.
Su detta questione è intervenuto il legislatore che, uniformandosi a quanto statuito dalla Corte
Costituzionale, con l’art. 4-ter del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248 (cosiddetto Milleproroghe)
legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha previsto che a decorrere dal 1° giugno 2008 le cartelle
esattoriali devono contenere, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento
di iscrizione, nonché quello di emissione e notificazione della cartella stessa.
Prima della citata norma le Commissioni Tributarie Bari e Lecce avevano sostenuto
(sentenza n. 517/2/07 e sentenza n. 445/4/07) che il concessionario DEVE
se emessa prima del 1 giugno 2008 |
il Direttore dell’Ufficio locale o un suo delegato. |
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17 dello stesso provvedimento. |
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notificato o comunicato |
E |
- il responsabile del procedimento |
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procedimento nella sezione della cartella destinata alle informazioni su quando e come
presentare il ricorso contro il ruolo e, più nello specifico, nella parte dedicata alle indicazioni
sulla richiesta di informazioni e di riesame in autotutela dello stesso. A poco serve anche
l’espediente adottato dalle Entrate che si limita semplicemente ad indicare come responsabile
Secondo i giudici tributari rileva solo
l’indicazione precisa ed esplicita del NOME e del COGNOME del funzionario
Illegittimità della cartella di pagamento per vizi propri della stessa in quanto emessa in
violazione dell’art.7 , secondo comma, lettera a) della Legge 27 luglio 2000 n.212. e dell’art.
Prevede l’art. 7, 2° comma, lettera a) della L.212/00, che “gli atti dell’amministrazione
finanziaria e dei concessionari della riscossione devono TASSATIVAMENTE indicare:
- l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto
ATTENZIONE! La comissione tributaria provinciale di Messina Sez. VIII, con sentenza 11
giugno 2008 ha stabilito che è nulla la cartella priva dell’indicazione del responsabile anche
purchè sia stata proposta la specifica eccezione (vd.
corriere tributario nr. 29 pag. 2379).
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9. LE SANZIONI SU DEBITI CONTRIBUTIVI: evasione ed omissione
A) L’evasione contributiva.
Si verifica in caso di registrazioni contabili o denunce obbligatorie false, finalizzate
all’occultamento di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate (ad esempio, mancata
iscrizione dell’azienda all’INPS, mancata iscrizione dei dipendenti, retribuzioni c.d. “fuori
busta”) e in tutti gli altri casi in cui l’importo dei contributi previdenziali dovuti non è
rilevabile da nessuna registrazione o denuncia obbligatoria prevista dalla legge1
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nei confronti degli enti previdenziali2
Le “registrazioni obbligatorie” sono le annotazioni che i soggetti obbligati devono fare nei
libri di cui è obbligatoria la tenuta3
Quando ricorre tale fattispecie si applica la sanzione civile, determinata in ragione d’anno, in
misura pari del 30% dei contributi evasi.
Tale sanzione deve essere calcolata fino alla data di pagamento di quanto dovuto e non può
essere superiore al 60% dell’importo dei contributi evasi (c.d. tetto).
Dopo il raggiungimento del suddetto tetto massimo senza che si sia provveduto al pagamento,
sulla sorte contributiva maturano anche gli interessi di mora.
B) L’omissione contributiva.
Si verifica quando l’importo del mancato versamento è rilevabile dalle denunce e/o
registrazioni contabili obbligatorie4
Appare utile specificare alcune ipotesi in cui tale fattispecie ricorre:
- quando, a fronte della regolarità delle denunce e delle registrazioni obbligatorie, manca solo
il pagamento dei contributi;
- quando manca solo la denuncia mensile connessa al pagamento dei contributi, ma risulta
possibile ugualmente desumere l’ammontare dei contributi dovuti dalle denunce annuali o
dalle altre registrazioni obbligatorie5
Se ricorre tale fattispecie si applica la sanzione, determinata in ragione d’anno, in misura
pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR), più una maggiorazione del 5,5%.
In tal caso, il tetto massimo è del 40% dell’importo dei contributi non versati.
Dopo il raggiungimento del suddetto tetto massimo senza che si sia provveduto al pagamento
sulla sorte contributiva maturano anche gli interessi di mora.
DISTINZIONE TRA EVASIONE E OMISSIONE CONTRIBUTIVA
disgiuntiva “o” (“registrazioni o |
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1. |
2. |
n.388/2000 che testualmente recita:
“ I soggetti che non provvedono…al pagamento dei contributi o premi…ovvero vi
provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è
rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie…al pagamento di una sanzione
civile…;
in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non
conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non
versare contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate,
al pagamento di una sanzione civile…”6
La sentenza citata nelle note 1 e 4 ha riassunto i due diversi orientamenti emersi dalle
sentenze della Corte di Cassazione in materia.
Secondo un primo orientamento (sentenze nnn.1552 e 5386 del 2003), basato soprattutto
sull’interpretazione letterale della norma, per l’integrazione della fattispecie di evasione è
sufficiente che sia omesso uno degli adempimenti obbligatori, in quanto la norma utilizza la
denunce obbligatorie”).
L’altro orientamento (sentenza n.533/2003), fondato su un’interpretazione teleologica, poggia
sul criterio della pericolosità sociale della condotta: quando è possibile rilevare l’ammontare
dei contributi non versati basandosi sui dati indicati dallo stesso contribuente in denunce o
registrazioni obbligatorie, ricorre l’ipotesi meno grave dell’omissione; per contro, la
mancanza di dati contabili relativi al rapporto di lavoro indica la presenza della fattispecie di
evasione.
Tale orientamento è avvalorato dal fatto che la norma richiede il dolo specifico dell’evasione
(“intenzione specifica di non versare contributi o premi”); tale elemento psicologico si può
agevolmente escludere nel caso in cui il contribuente effettua regolarmente le denunce e le
registrazioni obbligatorie, manifestando così una volontà contraria all’occultamento
dell’attività o del rapporto di lavoro.
La sentenza n. 14727/2003 accoglie tale ultime conclusioni.
normativa ovvero dall’interpretazione non univoca |
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1. |
2. |
3. |
4. |
le sanzioni tributarie non sono applicabili allorché la violazione discende da incertezza
delle disposizioni tributarie accertata
dal giudice, ai sensi dell’art. 8 D Lgs n. 546 del 1996
Il principio di cui sopra è contenuto anche nella sentenza n. 26142 del 13 dicembre 2007 con
cui la Corte di Cassazione ha ribadito che la situazione di obiettiva incertezza della norma
determina l’esclusione dell’applicabilità delle sanzioni .
Il citato art. 8, che riproduce quanto contenuto nell’art. 39-bis del D.P.R n. 636 del 1972,
stabilisce che la commissione tributaria dichiara la non applicabilità delle sanzioni non penali
nel caso in cui la violazione è giustificata condizioni di incertezza sulla portata e
sull’applicazione della norma a cui si riferisce. Tale disposizione contiene, quindi, l'esimente
in tema di sanzioni amministrative (sanzioni non penali) per la violazione delle disposizioni
tributarie che assume rilievo allorché la disciplina normativa si articoli in una pluralità di
prescrizioni, il cui coordinamento risulti concettualmente difficoltoso per l'equivocità del loro
contenuto derivante da elementi positivi di «confusione» ovvero dalla equivocità di singole
prescrizioni. Per sanzioni non penali (o amministrative) devono intendersi le pene pecuniarie,
le sanzioni accessorie, nonché le soprattasse in quanto queste ultime hanno natura meramente
afflittiva e non meramente risarcitoria.
Peraltro anche la legge n. 212 del 2000 all’Art. 10 stabilisce che: “le sanzioni non sono
comunque irrogate allorché la violazione è legata ad obiettive condizioni di incertezza
sull'ambito e la portata di applicazione della disposizione tributaria (Vd. Anche Comm. trib.
reg. Roma, sez. XIX, 12 luglio 2005, n. 146).
(Art.116 commi 15 e 16 legge n.388/2000 e Circolare INPS n.88/2002)
La riduzione delle sanzioni è prevista solo se ricorre la fattispecie di omissione e nei seguenti
casi espressamente previsti dalla legge:
rilevanti, oggettive incertezze connesse a contrastanti o sopravvenuti diversi orientamenti
giurisprudenziali o amministrativi (art.116 c.15 lett.a);
fatto doloso del terzo denunciato all’Autorità giudiziaria;
aziende in crisi con richiesta di cassa integrazione guadagni;
aziende in fase di riorganizzazione, riconversione, ristrutturazione, che abbiano
particolare rilevanza sociale ed economica nell’ambito territoriale e il cui stato di crisi sia
accertato dagli ispettori del Ministero del Lavoro;
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66 |
5. |
6. |
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enti non economici, enti, fondazioni e associazioni senza fini di lucro, nel caso in cui
l’inadempienza contributiva sia dipesa da ritardata erogazione di contributi pubblici previsti
per legge o convenzione.
MISURA DELLA RIDUZIONE DELLE SANZIONI
Le sanzioni, nei suddetti casi, possono essere ridotte fino alla misura degli interessi legali
(attualmente 2,5%) vigenti alla data della presentazione dell’istanza oppure fino alla misura
degli interessi legali maggiorati del 50%, secondo i seguenti criteri:
livello di correttezza del comportamento pregresso dell’azienda in relazione agli obblighi
contributivi;
correntenza dei versamenti contributivi;
situazione patrimoniale complessiva;
rilevanza delle cause che hanno determinato il mancato pagamento dei contributi;
riflessi sui livelli occupazionali;
importo delle somme da recuperare;
incidenza della concessione rispetto alle possibilità di recuperare il credito.
9. 3 LA NULLITA' E ANNULLABILITA’ DELLE SANZIONI
L'art. 16, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997 stabilisce che l'atto di
contestazione delle sanzioni (sia esso contestuale all'avviso di accertamento o costituisca un
atto autonomo) deve contenere l'"indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al
trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire
per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché dei minimi edittali previsti
dalla legge per le singole violazioni ...". La mancanza o l'insufficienza nell'atto degli
elementi indicati nella norma conduce alla nullità della contestazione della sanzione;
pertanto, in relazione alla descrizione dei fatti costituenti l'illecito tributario, all'indicazione
delle fonti probatorie, eccetera, si applica il regime delle nullità assolute.
L'art. 5 dello statuto dell'illecito tributario dispone che "Nelle violazioni punite con sanzioni
amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria,
sia essa dolosa o colposa ...". In altri termini, per applicare una misura punitiva tributaria
occorre necessariamente che:
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67 |
colpa. |
dalla sanzione;
b) l'imputazione soggettiva all'autore della violazione sia qualificata da dolo o almeno da
9.4 SANZIONI TRIBUTARIE LA INTRASMISSIBILITA’ AGLI EREDI
Dottrina e giurisprudenza di merito, hanno sempre concordato nello stabilire che la pena
pecuniaria, comminata per la violazione della legge tributaria, non si trasmette agli eredi
dell’autore della violazione, essendo applicabile anche alle pene pecuniarie previste per
violazioni delle leggi finanziarie non depenalizzate la norma della non trasmissibilita‘ di cui
all’art. 7 della L. 24 novembre 1981, n. 689.In realta‘ non sembra necessario il richiamo alla
L. n. 689 per affermare l’intrasmissibilita‘ della pena pecuniaria agli eredi del trasgressore di
leggi tributarie. Il principio, anche se non espressamente stabilito, e‘ insito nella L. n. 4 del
1929 ed il legislatore, forse per evitare nella piu‘ recente materia delle sanzioni
amministrative il ripetersi di interpretazioni contrastanti, ha ritenuto di introdurre
esplicitamente nelle leggi n. 706 del 1975 e n. 689 del 1981 quella disposizione di
intrasmissibilita‘ che, quantunque non espressa, e‘ tuttavia connaturata nella legge del
1929.Gli artt. 3 e 15 della L. 7 gennaio 1929, n. 4 esplicitamente considerano la pena
pecuniaria nascente dalla violazione, per cui l’obbligazione per il pagamento della pena
pecuniaria sorge al momento della violazione ed il successivo provvedimento di irrogazione
costituisce non un provvedimento costitutivo, ma un semplice provvedimento di liquidazione
di un’obbligazione gia‘ sorta, con valore dichiarativo (Cassazione 30 novembre 1985, dec. n.
5980). Ne deriva, in relazione a tale natura, che deve ritenersi fondata la concezione che
considera non trasmissibile agli eredi la pena pecuniaria, di guisa che la sua applicazione e
determinazione in concreto non puo‘ non avvenire che nei confronti dell’autore della
violazione. Se, pertanto, esiste un principio presuntivo di carattere generale di non
trasmissibilita‘ agli eredi della sanzione pecuniaria, gia‘ nella stessa L. n. 4/1929 si sarebbe
dovuto sancire, per la sua trasmissibilita‘, una regola espressa contraria al detto principio, che
invece nella legge del 1929 manca del tutto.Espressione di tale principio generale di
intrasmissibilita‘ e‘ stato, invero, confermato nella disposizione contenuta nell’art. 7 della
succitata legge di depenalizzazione n. 689/1981, che sancisce l’intrasmissibilita‘ agli eredi
dell’obbligo di pagare le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, posto che l’art. 12
della stessa legge stabilisce che i principi ivi contenuti sono applicabili in tutti i casi in cui
“non sia diversamente stabilito”.Motivo di ulteriore convincimento e delle affermazioni del
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finanziarie depenalizzate si applicano le disposizioni della L. n. 4/1929 “salvo che sia
diversamente disposto da leggi speciali”. E poiche‘ la L. n. 4/1929 non contiene alcuna norma
contraria al principio generale di intrasmissibilita‘ della pena pecuniaria, la quale e‘ affine alla
sanzione pecuniaria amministrativa, ne discende che “in mancanza di espressa diversa
disciplina sul punto contenuta nella legge speciale, la normativa della L. n. 689 e,
specialmente, i principi generali da essa codificati debbono ritenersi applicabili”, dal
momento che il principio generale di intrasmissibilita‘ appare coessenziale alla natura della
sanzione ed e‘ prevista dall’art. 7 della L. n. 689/1981, non potendo l’applicazione di un
principio generale essere escluso se non da una contraria espressa previsione normativa. Ved.
Commissione Tributaria di Monza primo grado 14 aprile 1994 Numero 1130 Tale
interpretazione e’ stata alla fine recepita dall’art. 8 D.Lgs. n. 472/1997 che prevede, in linea
con l’art. 7 della legge n. 68 9 del 1981,la non trasmissibilità della sanzione agli eredi
dell’obbligazione avente ad oggetto il pagamento. Questa disposizione non fa venir meno
la responsabilità degli obbligati in solido che, come si dirà, assume particolare rilevanza
nel nuovo sistema sanzionatorio anche quando la morte dell’autore della violazione si
sia verificata anteriormente all’irrogazione della sanzione, secondo l’espressa prescrizione
della delega.
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10. MANCATA INDICAZIONE DEL TERMINE PER IMPUGNARE
La Cartella di pagamento non indica il termine entro il quale il contribuente può fare
opposizione? È valida. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che con sentenza del 26 giugno
2009 n.15143 ha precisato, facendo espresso riferimento alla giurisprudenza in materia, che
“la mancata indicazione nell’atto amministrativo del termine d’impugnazione e dell’organo
dinanzi al quale può essere proposto ricorso, prevista dall’art.3, comma 4, l.7 agosto 1990
n.241, non inficia la validità dell’atto, ma comporta sul piano processuale il riconoscimento
della scusabilità dell’errore in cui si eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente
riammissione in termine per l’impugnativa, ove questa sia stata proposta tardivamente
(Cassazione civile, sez. trib. 6 settembre 2006, n.19189) e tale principio - continua la Corte –
può ritenersi applicabile pur in esito all’entrata in vigore dell’art.5 della legge n.21/2000, dal
momento che, in ogni caso, la norma non prevede espressamente la nullità dell’atto tributario
per il sol fatto che le richiesta indicazioni non siano presenti”
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11 TASSA AUTOMOBILISTICA
Il termine per l’ACCERTAMENTO della tassa automobilistica dovuta è fissato dall’art. 5 l. n.
53/1983 e dall’art. 94 co. 1 l.r. n. 10/2003 al 31 dicembre del 3^ anno successivo all’ultimo giorno
utile per il pagamento. Tuttavia, l’art. 37 d.l. n. 269/03, convertito in l. n. 326/03, ha prorogato i
termini per l’accertamento dei tributi de quibus per gli anni 2000/01/02 al 31 dicembre 2005. Per il
2003 il termine per l’accertamento è il 31 dicembre 2006.
Per ciò che concerne invece la RISCOSSIONE (ergo Equitalia e cartelle), l’art. 94 comma 3 l.r.
10/03 dice(va) che entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è
divenuto definitivo, devono essere resi esecutivi i ruoli coattivi..”. Di conseguenza, i ruoli per gli
anni 2000/01/02 dovevano essere resi esecutivi entro il 31/12/08 e quelli per l’anno 2003 entro il
31/12/2009.
Ora, il difficile problema di collegamento normativo si pone sulla NOTIFICA di tali cartelle. Sino
alla legge cd. finanziaria 2007 (l n. 296/06, art. 1 co. 161-167, che ha modificato le norme relative
alla riscossione dei tributi locali), non vi era una scadenza ope legis per la notifica della cartella
esattoriale, ma solo quella per la formazione del ruolo. Con tale novella legislativa, invece, si è
stabilito che dal momento in cui l’accertamento è divenuto definitivo (id est 60 giorni dalla notifica
dell’avviso se questo non sia stato opposto ovvero la pretesa tributaria non sia stata versata), il
debito venga iscritto a ruolo e diventi titolo esecutivo da notificarsi al contribuente entro il 31/12 del
terzo anno successivo.
Conseguentemente, la finanziaria 2007 ha de facto eliminato i termini per l’iscrizione a ruolo
stabilendo scadenze perentorie per la notifica del titolo esecutivo (cartella).
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12. L’IPOTECA
L'iscrizione dell'ipoteca esattoriale e' illegittima senza la valida notifica della cartella,
Commissione Tributaria Provinciale di Napoli Sez. 15 Sentenza n. 482/15/2007
Depositata il 15/10/2007 su ricorso di V.C. difeso dal Dott. Giuseppe Marino.
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euro |
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addebiti di diversa natura. |
poi l'esattoria procede. Alcuni concessionari mandano questi atti per posta ordinaria,
quando devono essere notificati e addebitano le spese di iscrizione e cancellazione
quando sono esenti da imposte e tasse ex art. 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46,
modificativo dell'art. 47 del D.p.r. 602/73.
Cosa fare.
La prima cosa da verificare e' se le cartelle esattoriali a cui si riferisce l'ipoteca, sono state
realmente notificate, se non e' cosi' bisogna fare subito ricorso alla Commissione Tributaria o
al Giudice ordinario.
art. 76 dpr. 602/1973: Il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare
se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ottomila
. Tale limite può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze. 2. Il
concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a
norma dell'art. 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale
si procede, è inferiore all'importo indicato nel comma 1.
Il successivo art. 77, stabilisce che decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50,
comma 1 (pari a 60 giorni dalla notifica della cartella), il ruolo costituisce titolo per iscrivere
ipoteca sugli immobili.
se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento
del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione, determinato a norma dell'art. 79 del
D.P.R. n. 602 del 1973, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere
ipoteca e, solo dopo che siano decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato
estinto, può procedere all'espropriazione .
GIUDICE COMPETENTE
Bisogna verificare se le cartelle di pagamento cui è seguito il fermo amministrativo o l'iscrizione
si riferiscano a tributi o sanzioni amministrative irrogate da uffici finanziari oppure riguardino
Ne segue che, ad esempio, se il fermo o l’ipoteca non fanno riferimento a tributi ma a sanzioni
amministrative per violazione del Codice della Strada o a contribuzioni previdenziali, si dovrà
ricorrere, nel primo caso, dinanzi al Giudice di Pace e, nel secondo caso, dinanzi al Tribunale del
Lavoro.
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”. |
determinato addebito. |
citato. |
Cassazione, con la sentenza 8 febbraio 2008, n. 3001, hanno confermato la predetta tesi rilevando
che “rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non di quello tributario la controversia
avente a oggetto sanzioni irrogate per infrazioni valutarie, anche se la pretesa sia stata azionata
a mezzo di cartella esattoriale, ciò in quanto tale atto costituisce uno strumento in cui viene
enunciata una pregressa richiesta di natura sostanziale e non possiede alcuna autonomia;
pertanto la cartella esattoriale deve essere impugnata dinnanzi al giudice competente a decidere
in ordine al rapporto cui la cartella stessa è funzionale
Ne segue che se gli addebiti cui il provvedimento di iscrizione ipotecaria si riferisce sono
conseguenti al mancato versamento di contributi previdenziali deve restare ferma la giurisdizione
del giudice ordinario e la competenza per materia del Giudice del Lavoro.
Come sappiamo l’iscrizione di ipoteca è un provvedimento che può trovare il proprio fondamento
in un' unica come in una pluralità di cartelle.
Allo stesso tempo, un' unica cartella può contenere più di un titolo corrispondente ad un
Proprio per quest’ultimo motivo, l’interpretazione proposta, definita in dottrina “criterio
sistematico”, unica possibile sulla base del dettato legislativo, crea nell’applicazione concreta una
serie di problematiche. Ad esempio risulta ardua l’individuazione del Giudice che possa disporre
la cancellazione dell’iscrizione di ipoteca nelle ipotesi in cui il concessionario va ad attuare
illegittimamente misure di garanzia operando per il contestuale recupero di crediti di
diversa natura (previdenziali, tributari, sanzionatori amministrativi).
Il criterio proposto dalla dottrina al fine di poter superare le citate problematiche, consiste nel
temperamento del proposto criterio sistematico mediante l'applicazione del c.d. criterio “ratione
temporis”.
In virtù di quest’ultima ricostruzione della normativa supra citata, sarebbe sempre pacifica la
competenza del giudice amministrativo (commissioni tributarie) in materia di provvedimenti di
cui a n. e-bis) ed e-ter) dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 31.12.1992, n. 546,
anche per crediti INPS e relativi a sanzione amministrativa, in conseguenza del momento storico
e delle finalità perseguite dal legislatore con l’introduzione delle due lettere in questione al
comma
Tale radicale interpretazione, che non può essere di per se accolta, trascurando la stessa il dettato
del citato art. 2 del D. lgs 546/92 e tutta la giurisprudenza e la prassi precedente alla legge
Bersani, può, comunque, offrire spunti utili alla risoluzione delle citate problematiche di
Secondo tale ultima ricostruzione, Il fermo o l’ipoteca |
, pena lo |
, essendo la sua efficacia sospesa ex lege fino a |
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). |
dovranno essere impugnati, nel rispetto
del dettato normativo, e qualunque sia il credito sotteso alla cartella cui la proposta misura di
garanzia è riferita, dinanzi alla competente commissione tributaria. Ma la commissione investita
dall’opposizione non potrà che fermarsi a valutare la sola legittimità del fermo (Es. per vizi di
notifica, inesistenza del credito per intervenuto pagamento
Successivamente, la commissione potrà entrare nel merito della cartella di cui si chiede
l’eventuale annullamento solo ed esclusivamente ove si verta in materia di tributi
sconfinamento nella giurisdizione del giudice ordinario.
Questa pare, peraltro, la posizione fatta propria dalla Suprema Corte di Cassazione con
l'ordinanza 3171/07 con cui si è stabilito che possono essere attribuite ai giudici tributari quelle
controversie che riguardano atti c.d. “neutri”, cioè utilizzabili a sostegno di qualsiasi pretesa
patrimoniale, quali il fermo e l'iscrizione ipotecaria.
Diversamente, se il contribuente, contestualmente alla impugnazione dell’iscrizione o del
fermo amministrativo, intende ottenere la declaratoria di nullità delle cartelle di pagamento per
cui si è operata la tutela, magari per nulla od omessa notifica delle stesse (come accade sempre
più spesso) dovrà rivolgersi al Giudice all’uopo competente, nel rispetto del citato art. 2, senza
che però ciò intacchi la verifica sulla legittimità del fermo o dell’ipoteca operata della
Commissione Tributaria.
ILLEGITTIMITA’ IPOTECA PER MANCANZA INTIMAZIONE AD ADEMPIERE
L'art. 50, comma 2°, del D.P.R. 602/1973 dispone: “Se l'espropriazione non è iniziata entro
un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere
preceduta dalla notifica… di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo
risultante dal ruolo entro cinque giorni”. La mancata attivazione della fase espropriativa nel
termine annuale fissato dalla predetta disposizione, determina il venir meno della capacità
del ruolo a valere come titolo esecutivo
quando non è ripristinata dalla notifica dell’intimazione ad adempiere.
La C.T.P. di Milano, in particolare, ha rilevato che l’ipoteca si atteggia come una misura
cautelare conservativa strumentalmente connessa all’espropriazione forzata immobiliare e
dunque soggetta all’applicazione non solo della disposizione dell’art. 77 del D.P.R. n. 602/1973
(Espropriazione immobiliare), ma anche dei precetti consacrati negli art. 49 e seguenti
del 31.01.2006 |
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espropriazione forzata in senso stretto, rimane comunque un provvedimento funzionale alla fase
esecutiva. Sul punto si allega sub. doc. 7 ossia la recente sentenza della commissione Tributaria
di Milano ed il commento pubblicato sul quotidiano di informazione giuridica di Altalex.
Ad ogni modo anche le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SS.UU., sentenza n. 2053
) hanno osservato che l’iscrizione d’ipoteca -equiparabile al fermo
amministrativo- “è preordinata all'espropriazione forzata e dunque è un atto funzionale
all'espropriazione medesima, ovvero un mezzo teso ad agevolare la realizzazione del credito”.
A pari conclusioni è giunta anche la Commissione Regionale della Puglia con sentenza n.
117/14/09 del 18 settembre 2009 (doc. 8), per la quale: “indiscutibile che espropriazione,
ipoteca legale e fermo amministrativo, benché non vincolati gli uni agli altri, vantano
comunque identici presupposti e condizioni, posto che gli stessi dipendono direttamente e
immediatamente dalla concreta ed attuale piena efficacia della prodromica notifica della
cartella di pagamento. Nel caso, quindi, sia decorso più di un anno dalla notificazione della
cartella, l’espropriazione potrà essere avviata – e l’iscrizione ipotecaria potrà essere disposta
– solo dopo la notifica dell’intimazione di pagamento di cui al secondo comma dell’art. 50 del
DPR n. 602/1973. Nel caso in esame la notifica della cartella esattoriale – si ripete- è avvenuta
il 17.7.2006. La mancata attivazione della fase espropriativa nel termine annuale fissato dalla
predetta disposizione, determina il venir meno della capacità del ruolo (ossia del credito
contenuto nella cartella esattoriale) a valere come titolo esecutivo, essendo la sua efficacia
sospesa ex lege sino a quando non è ripristinata dalla notificazione dell’intimazione ad
adempiere”.
Ed ancora. La sentenza della Ctp Brindisi n. 99 del 12/7/07 evidenzia che: “Ai sensi dell'art.
50 secondo comma del D.P.R. n. 602/73, nel testo vigente alla data del 20/12/2006, se
l'espropriazione non e' iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di
pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso contenente
l'intimazione ad adempiere, nel termine di cinque giorni, l'obbligazione tributaria risultante dal
ruolo. Decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento senza che sia iniziata
l'espropriazione forzata, il ruolo perde efficacia di titolo esecutivo, di talche' come non
puo' essere iniziata detta espropriazione forzata senza la preventiva notifica
dell'intimazione, nemmeno puo' farsi luogo, in mancanza della stessa notifica dell'avviso-
intimazione, all'iscrizione ipotecaria”.
Attenzione non è giurisprudenza univoca |
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o o o o o o o o |
2009; |
o |
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sent. n. 222/29/09 del 1°.12.2009, la cui sentenza è stata pubblicata sulla rivista Fiscalitax 2/10
(doc. 9). In tale sentenza si legge: “L’interessante sentenza dei Giudici di appello di Roma
consolida il recente orientamento giurisprudenziale secondo cui l’Agente della Riscossione,
qualora sia decorso più di un anno dalla notifica al contribuente della cartella di pagamento,
non può procedere alla diretta iscrizione di ipoteca se prima non ha provveduto a notificare al
debitore la specifica intimazione ex art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973, ad adempiere al
pagamento di quanto dovuto entro cinque giorni”.
Parimenti si è espressa la giurisprudenza che segue, citata a titolo esemplificativo e non
esaustivo:
Commissione Tributaria di Pisa Sez. 4 Sentenza N. 58/04/2008 –
Commissione Tributaria di Napoli Sez.20 Sentenza n. 620/20/2007
Commissione Tributaria di Napoli Sez. 20 sentenza n. 630/20/2007
Commissione Tributaria di Napoli Sez.20 Sentenza n. 620/20/2007
Commissione Tributaria Provinciale di Firenze Sez. 20 sentenza n. 57/20/2008
Giudice di Pace di Frattamaggiore, sent. 09/11/2007 n. 4338;
Giudice di Pace di Pozzuoli, sent. 28/12/2006
Commissione Tributaria Provinciale di Treviso - Sezione VII - Sentenza n. 1 del 14 gennaio
Commiss. Tribut. Reg. di Bari - Sezione XIV - Sentenza n. 117 del 25 settembre 2009
. C’è anche giurisprudenza che sostiene che l’ipoteca
ed il fermo non sono atti di espropriazione forzata e quindi non si applica l’art. 50, comma 2°,
del D.P.R. 602/1973.
ILLEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE IPOTECARIA PER LE
SANZIONI AMMINISTRATIVE
L’ipoteca non è applicabile per crediti derivanti da sanzioni amministrative sicchè la stessa è
illegittima.
L’inapplicabilità dell’ipoteca a crediti derivanti da sanzioni amministrative deriva dal fatto che
l’ipoteca ha la propria normativa genetica nel DPR 602/73.
Sul punto il Giudice di Pace di Roma con sentenza del 8/11/2007 (doc. 5), richiamando una
recente sentenza della Cassazione, n.2214 del 01/02/2007, in materia di sanzioni
amministrativo degli autoveicoli, e |
norma è reperibile nel nostro ordinamento che autorizzi il Concessionario a disporre |
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” |
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il moltiplicatore pari a settantacinque. |
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esecuzione forzata ad iniziativa dell’ Esattore solo ed esclusivamente per l’imposte sui redditi
e per gli altri tributi, tasse od imposte, dovuti allo Stato o agli altri Enti Pubblici. Nessuna
il fermo
l’ipoteca sugli immobili, di proprietà del debitore, per le
sanzioni amministrative.
COME SI DETERMINA IL VALORE DELL'IMMOBILE al fine di valutare congruità ipoteca
Per la determinazione del valore l'art. 79 del D.p.r. 602/73 rinvia all'art. 52 D.p.r. 131/86
(sull'imposta di registro), stabilisce che: “Il valore e' determinato per i terreni, a
settantacinque volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a cento
volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti .
Si rammenta, che le rendite catastali devono essere prima aggiornate del 5% legge 662/96. Il
D.M. 14 dicembre 1991 ha modificato l'art. 52 stabilendo che il moltiplicatore di 100 volte la
rendita e' sostituito come segue: unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C,
con le esclusioni di quelle classificate nelle categorie A/10 e C/1, alle quali si applica,
rispettivamente, nella misura pari a cinquanta ed a trentaquattro.
Per le unità immobiliari classificate nei gruppi D ed E si applica all'ammontare della nuova
rendita attribuita per stima diretta, nella misura pari, rispettivamente cinquanta ed a
trentaquattro.
Per i terreni, esclusi quelli per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione
edificatoria, continua ad applicarsi all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto
Ai sensi dell'art. 2, comma 63, L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1º gennaio 2004,
ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, i moltiplicatori previsti dal presente
comma, sono rivalutati nella misura del 10 per cento.
Ai sensi dell'art. 1-bis, comma 7, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla L. 30 luglio
2004, n. 191, a decorrere dal 1° agosto 2004, per i beni immobili diversi dalla prima casa di
abitazione, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, i moltiplicatori previsti
dal presente comma, sono rivalutati nella misura del 20 per cento. Circa l'applicazione della
presente disposizione vedasi lo stesso art. 1-bis, commi 7 e 8,
D.L. n. 168/2004
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di pagamento “mute” non esime il Concessionario |
passato abbia sanato le cartelle |
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di |
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Il fatto che il decreto c.d. milleproroghe (DL nr.248/2007, convertito in legge il 27/02/2008) in
della Riscossione
dall’obbligo di indicare il responsabile del procedimento negli altri atti dallo stesso emessi, come ad
esempio nella comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria.
essendo stato coinvolto dalla recente disposizione “sanatoria” che ha coinvolto solo le cartelle
pagamento mute – necessita imprescindibilmente dell’indicazione del responsabile del
procedimento.
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13 IL FERMO AMMINISTRATIVO
Cos'e'?
E' un atto tramite il quale le amministrazioni o gli enti competenti (si va dall’ Agenzia delle
entrate all’Inps, dalle Regioni ai Comuni) provvedono, tramite enti esattori, alla riscossione
coattiva di crediti insoluti "bloccando" un bene mobile dell'obbligato. Tipicamente l’atto
segue il mancato pagamento di una cartella esattoriale entro i termini di legge (60gg), ed
interessa beni mobili come l’automobile o la moto.
Il fermo e’, inoltre, previsto dal codice della strada come sanzione accessoria a determinati
tipi di infrazioni, per esempio quelle compiute da minorenni o quelle per le quali e’ previsto il
ritiro della carta di circolazione (attenzione! Cosa diversa sono la rimozione ed il blocco dei
veicoli con ganasce. Essi vengono eseguiti, come previsto dal Codice della strada, secondo
direttive locali nei casi in cui la sosta del veicolo comporti un grave intralcio o pericolo per la
circolazione).
Sia il sollecito di pagamento che il preavviso di fermo devono indicare chiaramente la natura
del debito, il numero della cartella di pagamento, la relata di notifica della stessa, l'importo
dovuto nonche' l'anno di riferimento (se presente nel ruolo).
Il preavviso di fermo, in particolare, deve contenere un termine per pagare di 20 giorni,
decorsi i quali il fermo diventa effettivo.
A questo punto l'unico modo per evitare il fermo e' pagare, e visto che la procedura e' gia'
iniziata sono anche dovuti gli interessi di mora e le spese inerenti l'iscrizione del
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77 |
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della strada, art.214); |
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corrispondendo le relative spese. |
Se il fermo e’ applicato come sanzione accessoria di una multa per infrazione al codice della
strada, invece, la procedura si attiva al momento dell’accertamento della violazione,
l’obbligato e’ nominato custode e tenuto a custodire l’auto in un luogo non sottoposto a
pubblico passaggio, mentre il documento di circolazione viene trattenuto –per tutto il periodo
del fermo- dall’organo di polizia. Nel caso invece in cui venga sottoposto a fermo un mezzo
come la moto o il ciclomotore, la rimozione e la custodia avvengono a cura dell’organo di
polizia. In ogni caso tutte le procedure applicabili debbono essere riportate sul verbale (codice
La circolazione con mezzi sottoposti a fermo e' vietata e sanzionata, come previsto
dall'art.214 comma 8 del codice della strada, col pagamento di una multa variabile da euro
656,25 ad euro 2.628,15 nonche’ con la confisca del mezzo;
Se il mezzo e' stato venduto prima dell'iscrizione del fermo (la data dev'essere certa,
certificata da un documento), e la vendita risulta iscritta successivamente, l'ACI deve entro 10
gg da tale iscrizione avvisare la competente direzione delle entrate al fine di provvedere alla
cancellazione del fermo, con comunicazione sia al concessionario che al contribuente.
Viceversa, se la vendita avviene dopo l'iscrizione del fermo questo non e' cancellabile, e la
responsabilita' ricade eventualmente sul soggetto venditore rispetto al contratto concluso col
compratore (se quest'ultimo non era stato messo a conoscenza della cosa potra', ovviamente,
rivalersi sul venditore con un'azione di rimborso del danno).
Fonte: D.M.503/98 art.5
Cancellazione a seguito di pagamento
In caso di integrale pagamento delle somme dovute e delle spese di notifica, il concessionario
entro 20gg deve darne comunicazione alla competente direzione regionale delle entrate, che
nei successivi 20 gg deve emettere un provvedimento di revoca del fermo inviandolo al
contribuente.
Questi deve poi recarsi al PRA munito di detto provvedimento per farsi cancellare il fermo,
Fonte: D.M.503/98 art.6
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di |
il "periculum in mora". |
(giudice competente,
indicazione responsabile ecc.)
La Cassazione a Sezioni Unite con sentenza del 5 giugno 2008 n. 14831 ha stabilito che: “Il
giudice tributario innanzi al quale sia stato impugnato un provvedimento di fermo di beni
mobili registrati ai sensi dell'art. 86, D.P.R. n. 602 del 1973, deve accertare quale sia la natura
- tributaria o non tributaria - dei crediti posti a fondamento del provvedimento in questione,
trattenendo, nel primo caso, la causa presso di sé, interamente o parzialmente (se il
provvedimento faccia riferimento a crediti in parte di natura tributaria e in parte di natura non
tributaria), per la decisione del merito e rimettendo, nel secondo caso, interamente o
parzialmente, la causa innanzi al giudice ordinario, in applicazione del principio della
translatio iudicii. Allo stesso modo deve comportarsi il giudice ordinario eventualmente adito.
Il debitore, in caso di provvedimento di fermo che trovi riferimento in una pluralità di crediti
di natura diversa, può comunque proporre originariamente separati ricorsi innanzi ai giudici
diversamente competenti. (Nella specie è stata affermata la giurisdizione del giudice ordinario
essendo stato disposto il fermo per contributi INPS).
VARIE SENTENZE IN TEMA DI FERMO
Trib. Brindisi (sent. 43/2002): Il fermo amministrativo è lecito quando non sia possibile per
l'esattoria riscuotere con altri mezzi, e' illegittimo il ricorso diretto al fermo amministrativo
senza aver tentato altre azioni alternative.
Trib. Trib.Parma (sent.151/2003): E' nullo il fermo amministrativo per mancanza di norma
attuazione.
Trib. Bari (decr. 17/3/2003): E' nullo il fermo amministrativo per mancanza di norma di
attuazione. E' possibile l'inibitoria ex art. 700 cpc.
Trib. Milano (ord. 9/4/2003): La sproporzione fra valore veicolo e ammontare del debito
configura eccesso di potere dell'esattoria. E' possibile inibitoria ex art. 700 cpc.
Trib. Catanzaro (sent. 18/2/2003): La mancanza di norma di attuazione non blocca l'attività
dei concessionari (esiste normativa del 1998). E' possibile inibitoria ex art. 700 cpc se manca
Trib. Novara (sent.12/5/2003): Il fermo amministrativo e' legittimo solo per i crediti
esattoriali di natura fiscale, sono escluse multe, contributi inps e inail
Consiglio di Stato ordinanza n. 3259/2004: ha bloccato tutti i fermi amministrativi per
mancanza di proporzionalità tra importo dovuto e danno cagionato al contribuente, l'ordinanza
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92/E ha disposto il blocco dei fermi amministrativi.
CTP Caserta - Sezione X - Sentenza n. 285 del 25 ottobre 2006: nullo se avvenuto dopo un
anno dalla notifica della cartella di pagamento senza l'invio preventivo dell'intimazione di
pagamento
CTP Isernia - Sezione II - Sentenza n. 4 del 1° febbraio 2008:Fermo amministrativo: nullo
per mancata comunicazione nei 5 giorni dall'iscrizione ex art. 4 D.M. 503/1998 e mancata
prova della notifica della cartella di pagamento da parte dell'Agente della riscossione
CTP Reggio Emilia - Sezione II - Sentenza n. 272 del 14 novembre 2008 Preavviso di
fermo amministrativo: impugnabile al pari della iscrizione al PRA ed il ricorso permette al
contribuente di chiedere che venga accertata la regolare notificazione della sottostante cartella
esattoriale, la cui mancata dimostrazione, a carico del Fisco, costituisce vizio procedurale che
comporta la nullità dei conseguenti atti di natura cautelare .
Trib. Novara (sent.12/5/2003)Il fermo amministrativo e’ legittimo solo per i tributi erariali.:
Il fermo amministrativo e' leggittimo solo per i crediti esattoriali di natura fiscale, sono
escluse multe, contributi inps e inail
Trib. Brindisi (sent. 43/2002): il concessionario non puo’ provvedere direttamente al fermo
amministrativo senza aver tentato altre vie alternative. Il fermo amministrativo è lecito
quando non sia possibile per l’esattoria riscuotere con altri mezzi, e’ illegittimo il ricorso
diretto al fermo amministrativo senza aver tentato altre azioni alternative.
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14.CARTELLE PER MULTE STRADALI
14.1 TEMPISTICHE DI NOTIFICAZIONE DELLE MULTE
La Legge 120 del 29 luglio 2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010 ed
entrata in vigore il 13 agosto 2010, ha introdotto rilevanti novità al Codice della strada.
Una di queste riguarda i termini di notifica dei verbali di contravvenzioni. In pratica qualora la
violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e
dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la
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accertamento dell’infrazione (in precedenza il termine era di 150 gg.).
Il nuovo termine si applica per le violazioni accertate dal 13 agosto 2010 (data in cui è entrata in
vigore la predetta legge).
Il termine dei 90 giorni decorre dal giorno successivo a quello in cui:
- è stata commessa la violazione (ipotesi più frequente);
- è stato oggettivamente possibile effettuare l’accertamento dell’infrazione (si pensi al caso in cui
l’organo di polizia ha dovuto ricostruire la dinamica di un incidente stradale);
- l’organo accertatore si è trovato nella condizione di conoscere effettivamente i dati del
trasgressore.
Una ulteriore considerazione va fatta per le multe notificate a mezzo posta. In questi casi il termine
di 90 giorni si considera rispettato quando la polizia ha consegnato entro tale termine il verbale
all’ufficio postale o all’ufficiale giudiziario addetto alle notifiche, a nulla rilevando gli eventuali
ritardi compiuti dalle poste nella consegna materiale del verbale o il successivo momento di ritiro
del plico da parte del destinatario.
Ai 90 giorni se ne aggiungono altri 60 nel caso in cui il trasgressore non sia stato subito identificato
(l’esempio classico è quello dell’auto presa a noleggio o dell’auto aziendale).
Il termine massimo per la notifica del verbale è invece di 100 giorni nel caso in cui la multa sia
stata direttamente contestata al trasgressore.
Per i residenti all’estero la notifica deve essere effettuata entro 360 giorni dall’accertamento.
TEMPI PER FARE RICORSO
Il ricorso al Prefetto può essere presentato al Comando o all’Ufficio da cui dipende l’Organo
accertatore o direttamente al Prefetto oppure inoltrato ai medesimi a mezzo di raccomandata
A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data della contestazione o della notificazione del
verbale.
ATTENZIONE: L'opposizione con la quale si denuncino vizi propri della cartella esattoriale,
per carenze di elementi che essa dovrebbe contenere in base agli artt. 25 e 26 del D.P.R. 29
settembre 1973 n. 602, è qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art.
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notificazione dell'atto impugnato
TERMINI SUCCESSIVI AL RICORSO
Il Prefetto, ricevuto il ricorso, ha termine di 180 giorni (nel caso in cui il ricorso sia stato
presentato all’Ufficio da cui dipende l’Organo accertatore) oppure termine di 210 giorni (nel
caso in cui il ricorso sia stato presentato direttamente al Prefetto) per decidere sul ricorso
emettendo alternativamente ordinanza ingiunzione di pagamento di una somma non inferiore
al doppio del minimo previsto per la sanzione commessa oppure ordinanza di archiviazione.
In caso di omessa decisione il ricorso si intende accolto in quanto i termini sono perentori.
Se il ricorrente chiede di essere sentito personalmente i termini sopra indicati sono sospesi a
decorrere dalla notifica dell’invito al ricorrente per la presentazione all’audizione sino alla
data fissata per l’audizione o sino alla data dell’espletamento dell’audizione medesima.
L’ordinanza deve esser notificata entro il termine di 150 giorni dalla sua adozione. Il che
comporta che, per avere la certezza dell’esito favorevole di un ricorso occorrerà attendere, in
caso di mancata notifica dell’ordinanza, il termine complessivo di 330 giorni (ove il ricorso
sia stato presentato all’Ufficio dal quale dipende l’organo accertatore) oppure il termine
complessivo di 360 giorni (nel caso in cui il ricorso sia stato presentato direttamente al
Prefetto).
Consigli:
guardare la data riportata sull'ordinanza-ingiunzione per verificare se sono trascorsi più di
330/360 giorni dalla data di presentazione o spedizione tramite raccomanadata AR del
ricorso.
Per i 120 giorni entri i quali deve essere adottato il provvedimento del prefetto vale la
data in cui l'ingiunzione è stata emessa dal prefetto e non quella in cui è stata notificata
all'automobilista. Particolare non di poco conto!
L'art. 28 della L.689/81 prevede un termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa
la violazione per la notifica della cartella esattoriale. .
Contro la cartella esattoriale si può fare ricorso al giudice di pace, entro 30 giorni dalla
notifica della stessa. Per poter fare ricorso bisogna quindi verificare se il termine di 5 anni di
cui detto sia decorso o meno.
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Un'indicazione tassativa dei motivi per i quali un verbale può essere dichiarato nullo non è
oggettivamente possibile. La materia è, infatti, soggetta a continue rivistazioni e
reinterpretazioni da parte del legislatore e della giurisprudenza ed i casi concreti possono
essere di una varietà pressocchè infinita. Nell’elencazione che segue sono indicati molti dei
più frequenti motivi di nullità che può capitare di constatare esaminando un verbale di
contravvenzione.
Motivi di nullità relativi alla forma
- Omessa indicazione che la copia del verbale notificata è autentica e conforme
all’originale
- Omessa indicazione dei rimedi attraverso i quali è consentita l’opposizione
- Omessa indicazione del soggetto responsabile del procedimento amministrativo
- Omessa indicazione dell’agente accertatore
- Omessa indicazione della delibera di autorizzazione di installazione di impianto
semaforico
- Omessa indicazione, sul retro del segnale stradale, della data e del numero della
delibera
Mancanza di elementi di riscontro dell’infrazione
- Omessa indicazione del luogo esatto in cui sarebbe avvenuta la presunta infrazione
- Omessa indicazione di alcun punto di riferimento, nella cui prossimità sarebbe
avvenuta l'infrazione
- Omessa indicazione dell’ora in cui sarebbe avvenuta la presunta infrazione
- Omessa indicazione del senso di marcia percorso e della dinamica della presunta
infrazione
- Omessa indicazione degli elementi che hanno impedito la contestazione immediata
dell’infrazione
- Per i verbali redatti a mano, inintellegibilità della grafia
- Verbale redatto dalla Polizia Municipale al di fuori del proprio territorio di competenza
- Mancanza di visibilità degli agenti del traffico.
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Omessa informazione circa il controllo della velocità effettuato tramite mezzi di
rilevazione elettronica
Omessa indicazione della marca e del modello dello strumento misuratore (autovelox)
Omessa indicazione del numero di matricola dello strumento misuratore (autovelox)
Omessa indicazione del provvedimento di omologazione dello strumento misuratore
(autovelox)
Omessa indicazione del procedimento di taratura dello strumento misuratore
(autovelox)
AUTOVELOX
Con la recentissima Sentenza n. 12833/2007, la Corte di Cassazione ha ribadito il
principio secondo cui la multa per eccesso di velocità è nulla se la predisposizione di
autovelox non è preventivamente segnalata agli automobilisti in transito.La decisione si fonda
sull'art. 4 della legge 168/2002 che è norma di "carattere imperativo, che non consente
all'interprete di disapplicarla in ragione di un'asserita, ma inespressa "ratio", che ne
limiterebbe l'efficacia nell’ambito dei rapporti organizzativi interni alla p.a."
MANCATA IDENTIFICAZIONE DEL CONDUCENTE E OBBLIGO DI
SEGNALAZIONE
L’art. 126 bis, comma 2, C.d.S. recita che "Nel caso di mancata identificazione di questi
(conducente), la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo,
salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che
procede i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa
violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale
rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine,
all’organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a
suo carico la sanzione prevista dall’art. 180, comma 8…”
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27884/2005 e 27179/2006). |
n.24010 del 20/11/07). |
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principali del procedimento. |
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ATTI IMPUGNABILI |
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Questi possono essere: |
La commissione provinciale tributaria, ovvero il giudice tributario, e' l'organo competente per
tutte le controversie che hanno per oggetto i tributi di ogni genere, compresi:
* i tributi locali (regionali, provinciali e comunali);
* i contributi al Servizio Sanitario Nazionale;
* le sovrimposte, le addizionali e le sanzioni amministrative irrogate da uffici finanziari,
nonche' gli interessi ed ogni altro accessorio;
* le controversie riguardanti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il
classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo di una stessa particella;
* le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unita' immobiliari
urbane e l'attribuzione della rendita catastale;
* le controversie riguardanti il canone per lo scarico e la depurazione delle acque, il canone
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), il canone comunale sulla pubblicita' e il
diritto sulle pubbliche affissioni (competenze specificate dal d.l.203/2005 e ribadite dalle
sentenze di Cassazione n.8273/08 e 8279/08, vedi nota *).
* le controversie in materia di tasse automobilistiche (sentenze Cassazione n.3599/2003,
* le controversie in materia di TIA, la nuova "tariffa di igiene ambientale" relativa al servizio
di smaltimento rifiuti (sentenza Cassazione n. 17526/2007).
* le controversie in materia di CANONE RAI (sentenza Cassazione -sezioni unite civili-
Le normative di riferimento sono il d.lgs.546/92 (con aggiornamenti) ed il codice di
procedura civile. Ne riportiamo un estratto, riassumendo -per utilita' pratica- le caratteristiche
Sono impugnabili tutti gli atti dell'amministrazione finanziaria (il ministero delle Finanze, le
agenzie delle Entrate) dell'ente locale (Regione, Provincia, Comune), oppure del
concessionario della riscossione (Equitalia, Cerit, etc.etc.).
- avviso di accertamento o di liquidazione del tributo (compresi gli "avvisi bonari", ovvero le
ricorrente puo' anche agire da solo |
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n.16293/2007) ; |
- avviso di mora; |
(variazione di rendita catastale); |
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relativi albi professionali). |
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tributaria ormai definita, con o senza intimazione di pagamento, vedi sentenza Cassazione
- provvedimento che irroga le sanzioni;
- ruolo e cartella di pagamento;
- uno o piu' atti attinenti il classamento di immobili e l'attribuzione della relativa rendita
- rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi non
dovuti;
- diniego o revoca di agevolazioni;
- iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del Dpr n. 602/73 (*)
- fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del Dpr n. 602/73 (*)
- tutti gli altri atti per i quali e' consentito di ricorrere alla commissione.
CHI PUO' PROCEDERE (E STARE IN GIUDIZIO)
L'ente locale o il ministero possono essere presenti autonomamente o tramite dirigenti o
titolari -rispettivamente- degli uffici tributi e di quelli adibiti al contenzioso.
Gli altri soggetti possono anche stare in giudizio mediante procura generale o speciale e
devono essere assistiti da un difensore abilitato (che, a seconda della materia trattata, puo'
essere un avvocato, un dottore commercialista, un ragioniere o un perito commerciale, un
consulente del lavoro non dipendenti della pubblica amministrazione, etc., purche' iscritti nei
Se la controversia ha un valore inferiore ad euro 2.582,28 il difensore non e' obbligatorio e il
. Per valore si intende l'importo del tributo al netto di
interessi e di eventuali sanzioni. Se la controversia riguarda esclusivamente le sanzioni, il suo
valore e' costituito dalla somma delle stesse.
IL PROCEDIMENTO
Il ricorso va presentato alla Commissione competente entro 60gg dalla notifica dell'atto. Se
esso riguarda un "rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed
interessi non dovuti" il termine decorre dal novantesimo giorno dalla presentazione della
domanda di restituzione e scade al termine della prescrizione prevista per quel rimborso.
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; |
bollo. |
, |
impugnabile.
I. PRIMA FASE, PROPOSIZIONE DEL RICORSO
Dev'essere presentato direttamente alla controparte (ufficio del ministero delle
Finanze, ente locale, concessionario) utilizzando, alternativamente, queste
modalita':
* spedizione dell'originale in bollo tramite raccomandata A/R senza busta
* consegna diretta dell'originale in bollo presso l'ufficio finanziario (o ente
locale o concessionario), con rilascio, da parte dell'impiegato addetto, di una
ricevuta;
* notifica tramite ufficiale giudiziario (secondo quanto previsto dal codice di
procedura civile all'art.137 e segg.), con consegna allo stesso di due originali in
Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere
l'indicazione dell'incarico a norma dell'art. 12, comma 3, salvo che il ricorso non
sia sottoscritto personalmente, nel qual caso vale quanto disposto dall'art. 12,
comma 5. La sottoscrizione del difensore o della parte deve essere apposta tanto
nell'originale quanto nelle copie del ricorso destinate alle altre parti, fatto salvo
quanto previsto dall'art. 14, comma 2.
II. SECONDA FASE, COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
Il ricorrente, dopo aver presentato il ricorso, deve "costituirsi in giudizio"
presso la competente commissione provinciale tributaria, ovvero presso quella
nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio finanziario, l'ente locale o il
concessionario del servizio della riscossione che ha emesso l'atto. I dati di detta
commissione dovrebbero essere riportati sull'atto stesso.
La costituzione in giudizio va fatta entro 30gg dalla proposizione del ricorso
pena l'inammissibilita' del ricorso stesso (termine perentorio), depositando
presso la segreteria della commissione:
* l'originale del ricorso notificato dall'ufficiale giudiziario;
* copia del ricorso consegnato direttamente, o spedito per posta, con fotocopia
della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata. In questo caso
. In questo caso il termine |
, infatti un eventuale ritardo non |
, dopo aver sentito le parti. La sospensione, che |
. Essa e' ammessa |
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documenti utili alla controversia. |
le parti in giudizio. |
|
e da |
giorni. |
|
del deposito suddetto. |
difformita' il ricorso diventa inammissibile;
* l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, e gli altri
Tutta questa documentazione costituisce il fascicolo del ricorrente.
III. Anche la controparte, ovvero l'ufficio del ministero, l'ente o il concessionario
nei cui confronti e' stato presentato il ricorso, deve costituirsi in giudizio
entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso
della costituzione in giudizio non e' perentorio
comporta la inammissibilita'. Anche in questo caso la costituzione e' fatta
tramite deposito presso la segreteria della commissione di un fascicolo
(contenente controdeduzioni, prove, eccezioni, etc.) in tante copie quante sono
Sospensione dell'atto impugnato
Il ricorrente puo' chiedere, quando dall'atto impugnato puo' derivargli un danno
grave ed irreparabile, la sospensione degli effetti dello stesso tramite istanza di
sospensione motivata da presentarsi con il ricorso o con atto separato
notificarsi alle altre parti. La decisione in merito viene presa dal collegio con
ordinanza non impugnabile
"congela" l'atto fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado, puo'
anche essere parziale o subordinata al rilascio -da parte del ricorrente- di
specifiche garanzie (cauzione, fideiussione). Dal momento in cui viene
emanata l'ordinanza di sospensione, la controversia dev'essere trattata entro 90
Integrazione dei motivi
Quando la controparte deposita documenti non conosciuti all'altra parte, si
rende necessario procedere ad un integrazione dei motivi
entro (tassativamente) 60 giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia
Se fosse gia' fissata la trattazione della controversia, l'interessato deve
dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in
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. |
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allegati (ad esempio, nel ricorso). |
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trattazione o l'udienza debbono essere rinviate
Le regole per il deposito dei documenti
Il processo tributario è un processo prevalentemente documentale: non è quindi ammessa la
possibilità di avvalersi degli altri mezzi di prova ordinariamente riconosciuti come, ad esempio,
il giuramento e la prova testimoniale.
Per essere utilizzati nel processo, i documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono
È comunque ammesso produrli anche separatamente; in tal caso è però necessario preparare una
apposita nota (chiamata "Nota di deposito documenti"), firmarla e depositarla in segreteria (in
originale e in tante copie in carta semplice per quante sono le altre parti).
I "motivi" e il divieto delle "memorie integrative"
Uno degli elementi essenziali del ricorso - prescritto a pena di inammissibilità - è costituito dai
"motivi", ossia dalla dettagliata esposizione delle proprie ragioni.
L’esposizione dei motivi che sono a base del ricorso costituisce un elemento di estrema
importanza in quanto i motivi non potranno essere integrati in atti successivi.
Fa eccezione il caso in cui l’integrazione sia resa necessaria dal successivo deposito di
documenti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione. In questi casi l’integrazione
è ammessa entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data in cui l’interessato ha notizia del
deposito.
TERZA FASE, LA TRATTAZIONE DELLA CONTROVERSIA
Inizia con la nomina del relatore e la fissazione dell'udienza di trattazione, a cui provvede il
presidente di sezione. La segreteria della commissione provvede a darne comunicazione alle
parti, almeno 30 giorni (non festivi) prima dell'udienza.
Fino a 20 giorni prima dell'udienza le parti possono depositare documenti, e fino a 10
giorni possono presentare memorie illustrative.
Il termine per fare opposizione e' di 60 giorni dalla notifica |
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E' |
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possibile, comunque, l'udienza pubblica su istanza di una delle parti, che deve essere
depositata presso la Segreteria entro 10 giorni dall'udienza
. Una volta deciso per l'udienza
pubblica, il presidente non puo' piu' revocare tale decisione.
Il relatore riferisce i fatti e le questioni al collegio. Qualora l'udienza sia pubblica il presidente
ammette alla discussione anche le parti. Della trattazione, o dell'udienza, e' redatto un verbale
da parte del segretario. In taluni casi la commissione puo' disporre, su istanza di una delle
parti, un differimento della discussione.
Tentativo conciliativo
Ciascuna delle parti puo' proporre davanti alla commissione, non oltre la prima udienza, la
conciliazione parziale o totale della controversia, ovvero un accordo "amichevole". La
proposta di conciliare puo' anche essere avanzata dalla commissione stessa, d'ufficio.
La conciliazione permette di ridurre le sanzioni ad un terzo.
In mancanza di accordo, la trattazione continua.
Emissione della sentenza
Il collegio giudicante, dopo la discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio,
delibera la decisione in segreto. Solitamente la cosa avviene subito, ma in certi casi la delibera
puo' essere rinviata (di non oltre trenta giorni, in ogni caso).
Impugnazione della sentenza
Per le impugnazioni delle sentenze delle commissioni provinciali tributarie si applicano le
norme del codice di procedura civile, art.323 e segg.
della sentenza su istanza di parte
(o 6 mesi in mancanza di notifica) e l'organo al quale ci deve rivolgere e' la commissione
tributaria regionale.
In alcuni casi particolari (essenzialmente i vizi di illegittimita') si puo' ricorrere presso la corte
di cassazione. In altri (dolo, pronuncia in base a prove false, ritrovamento di documenti
decisivi prima non prodotti, etc.) si puo' impugnare la sentenza per revocazione. Volendo
approfondire puo' essere consultata la normativa di riferimento (d.lgs.546/92)
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16. 1 IL CONDONO
Il pagamento delle rate da condono non pagate, non rendono nulla la sanatoria, e' illeggittimo
richiedere l'intera somma, Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno n.
36 del 26 gennaio 2007 (dep. il 26 febbraio 2007) Sez. XVIII - Sentenza della Commissione
Tributaria Provinciale di Pavia del 14 novembre 2006, n. 222, le somme dovevano inoltre
essere recuperate a pena di decadenza entro il 31/12/2006 Sentenza della Commissione
Tributaria di Genova Sez. I, Sent. 7 febbraio 2006 (23 gennaio 2006), n. 20 Pres. Monteverde
- Rel. Graziano, e' inoltre illegittima la procedura di esecuzione senza la comunicazione
dell'avviso bonario Sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma Sent. n. 23 del
23 gennaio 2007 (dep. il 7 febbraio 2007) Sez. XXXIV
16.2 DIRITTI CAMERALI
Diritti camerali della Camera di Commercio illegittimi per contrasto con la direttiva Cee
Commissione Tributaria di Foggia. La Commissione Tributaria Provinciale di Foggia ha
dichiarato l’illegittimità dell’articolo 18, comma terzo, della legge 580/1993 per contrasto con
le disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 della Direttiva Comunitaria 69/335 nella parte in cui
esso preveda l’obbligo per le imprese di pagare il diritto di iscrizione nei Registri
appositamente tenuti dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura. Gli
articoli 10 e 12 della Direttiva Comunitaria 69/335 vietano agli Stati membri dell’Unione
Europea di applicare alle imprese imposte sulla raccolta di capitali. Il tributo di iscrizione di
un’impresa nei Registri appositamente tenuti dalle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura, condizione di procedibilità dell’esercizio dell’attività da parte di
questa, è da ritenersi imposta indiretta sulla raccolta di capitali e come tale non è dovuto
Commissione tributaria provinciale di foggia sezione nona sentenza n. 142 del 21/09/2004
Prescrizione: 10 ANNI Nel silenzio della legge si applica il termine di prescrizione ordinrio
decennale ex art. 2967 del codice civile
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presenza di ampie spiegazioni delle motivazioni |
per loro natura sintetici, non è esaustiva |
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91 |
18.2 |
1° gennaio 2003"). |
Le modalità dell’ispezione previdenziale sono contenute nel Dlgs n.124/2004 e chiarite
dall'Inps con la circolare n. 132 del 20 settembre 2004.
17.1 CONTENUTO NECESSARIO DEL VERBALE E OBBLIGO DI
MOTIVAZIONE
Gli art. 14 e 15 del codice di comportamento degli ispettori (DD 20 aprile 2006) stabiliscono
il contenuto del verbale di accertamento (obbligo di indicare anche gli organi ai quali vanno
inoltrati i ricorsi)e del processo verbale. L’art 16 stabilisce l’obbligo di motivazione. Su
questo punto vedi anche codice delle ispezioni di Rausei a pag. 545.
La circolare Inps 27 ottobre 2003 nr. 166 evidenzia che la sola redazione dei modelli DM10V,
delle elaborazione alla base degli addebiti pur in
e delle tipologie di omissioni riscontrate. Ciò
non consente alle aziende di prendere piena conoscenza delle irregolarità accertate e non
fornisce alle stesse tutti gli elementi idonei a verificare la validità degli addebiti ed impostare
le argomentazioni a sostegno di eventuali ricorsi. Su questo punto vedi anche codice delle
ispezioni di Rausei a pag. 545.
Ne consegue la necessità di implementazione dell’analisi degli addebiti. La citata circolare
stabilisce l’obbligo di redigere due nuovi reports a supporto dei tradizionali verbali. Vedi
codice delle ispezioni di Rausei a pag. 534 e 545-546 e seguenti.
E’ quindi necessaria l’indicazione di: - parametri e procedure relative al calcolo della
sanzione- dati anagrafici dei lavoratori- categoria mansione e livello – indicazione del periodo
di inadempienza – indicazione dell’imponibile
LA PRESCRIZIONE
Dal 1° gennaio 1996 i termini per interrompere la prescrizione e per effettuare un successivo
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