nulla la cartella equitalia anonima - altra condanna contro equitalia
Equitalia: nullità cartelle anonime
La validità degli atti amministrativi senza responsabile debutta davanti alle commissioni tributarie e G.d.P.
di Pierpaolo Damiano
Sul ring delle cartelle pazze, contribuenti in vantaggio sin ora per 2 a 1. Nei primi incontri disputati nelle Commissioni Tributarie, l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Spa subiscono una doppia sconfitta a Bari ed a Lecce, mentre incassano un successo a Milano.
Sono i primi segnali di quella che sta diventando una battaglia legale senza esclusione di colpi tra agenti della riscossione e contribuenti. Forti, questi ultimi, dell’ordinanza n. 377 con cui la Consulta, il 9 novembre scorso, ha imposto ai concessionari di INDICARE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO nelle cartelle di pagamento. Arroccati, i primi, sulla linea difensiva indicata da Equitalia Spa con la direttiva n. 228 del 17/01/2008 secondo cui la cartella senza indicazione del responsabile è comunque valida.
E ad aggiungere fuoco alle polveri, nella partita è entrato anche il legislatore che – con un emendamento al DI milleproroghe – ha dichiarato nulle tutte le cartelle che non indicano il responsabile. La norma avrà efficacia solo dalla pubblicazione in Gazzetta della legge di conversione, e dunque annullerà solo le cartelle emesse dopo quella data e non in linea con la Consulta. Lavoro in più per i giudici Tributari e di Pace.
Il ciclone è partito. E, viste le posizioni assunte da alcune associazioni dei consumatori, rischia di estendersi in tutto il Paese. La posta in ballo è alta, anche se non calcolabile al momento. La stessa Equitalia Spa – per poter quantificare l’entità dei ruoli a rischio sotto i colpi dei giudici – ha convocato un tavolo tecnico al Ministero dello Sviluppo Economico per giovedì 31 gennaio: ultima occasione, anche, per trovare un accordo “bonario” tra le parti in lite. In discussione potrebbero esserci migliaia di cartelle (le associazioni dei consumatori parlano di milioni) relative a tributi e a multe, tutte prive della corretta indicazione del responsabile del procedimento.
Se il principio impone l’indicazione del responsabile come requisito fondamentale della cartella esattoriale, è inevitabile che la sua omissione ne determini la nullità. A confermarlo sono arrivate, dalla Puglia, le due sentenze di merito depositate lunedì 14 gennaio 2008.
In modo opposto aveva invece valutato la questione la Cpt di Milano a inizio dicembre, asserendo che l’indicazione del responsabile servirebbe a tutelare il diritto alla difesa del contribuente: dato il ricorso in giudizio – è il ragionamento dei giudici milanesi – non vi sarebbero dubbi che il contribuente sia stato messo in condizione di difendersi a prescindere dall’omissione. L’indicazione del responsabile, tuttavia, dovrebbe essere un mezzo per evitare il contenzioso, non viceversa.
In ogni modo, le pronunce pugliesi contribuiscono a far scattare in Equitalia Spa un fortissimo campanello d’allarme. Le due Ctp di Bari e Lecce, infatti, sostengono a tutto tondo che il concessionario DEVE NECESSARIAMENTE INDICARE LE GENERALITA’ DEL RESPONSABILE del procedimento nella sezione della cartella destinata alle informazioni su quando e come presentare il ricorso contro il ruolo e, più nello specifico, nella parte dedicata alle indicazioni sulla richiesta di informazioni e di riesame in autotutela dello stesso.
A poco serve anche l’espediente adottato dalle Entrate che si limita semplicemente ad indicare come responsabile il Direttore dell’Ufficio locale o un suo delegato. Secondo i giudici tributari rileva solo l’indicazione precisa ed esplicita del NOME e del COGNOME del funzionario.
Equitalia Spa ha comunque già provveduto, con una direttiva del 22 novembre scorso (all’indomani dell’ordinanza della Corte Costituzionale) ad adeguare le nuove cartelle lasciando lo spazio per l’indicazione del responsabile.
Esaminiamo da vicino le pronunce di Lecce, Bari e Milano.
La giurisprudenza di merito pugliese si è adeguata subito al principio stabilito dalla Corte Costituzionale (ordinanza 377/07), secondo sui illegittime le cartelle di pagamento in cui non viene indicato il responsabile del procedimento.
Per fortuita coincidenza nello stesso giorno 14/01/2008 la Ctp di Lecce (sentenza n. 517/2/07, relatore Cabra; parti Entrate/Villani) e la Ctp di Bari (sentenza n. 445/4/07), relatore Miccolis; parti Entrate/Quercia) hanno emesso due decisioni identiche dove si stabilisce perentoriamente che sono NULLE le cartelle di pagamento che non recano il nominativo del suddetto responsabile, poiché tale indicazione ha la funzione specifica di fornire all’utente ogni informazione utile sul provvedimento notificato.
CTP di LECCE
Nella controversia leccese, per quanto emerge dalla sentenza, il ricorrente aveva inizialmente eccepito un non meglio precisato “vizio proprio” dalla cartella di pagamento.
Soltanto successivamente, con memoria difensiva, era stata contestata la nullità dell’atto perché privo dell’indicazione del responsabile del procedimento.
I giudici di Lecce hanno dichiarato di aderire all’interpretazione della Corte Costituzionale, precisando che la stessa, già prima che entrasse in vigore lo Statuto del Contribuente, aveva ritenuto applicabile ai procedimenti tributari la legge generale sul procedimento amministrativo – Legge n. 241/1990, anche relativamente all’obbligo di motivazione delle cartelle esattoriali.
CTP di BARI
Nella controversia promossa a Bari la contribuente aveva eccepito la nullità della cartella per omessa sottoscrizione, per difetto di motivazione, per omessa notifica dell’avviso bonario o comunicazione di irregolarità e per omessa indicazione del funzionario responsabile.
Esaminando per prima l’eccezione di omessa notifica dell’avviso bonario, il Collegio l’ha ritenuta fondata, nella considerazione che la comunicazione di irregolarità della dichiarazione sia un indispensabile atto prodromico della cartella di pagamento.
Per i giudici baresi, la mancanza di tale formalità determina la nullità della cartella stessa, che resta priva di una condizione di validità dell’azione riscossiva.
L’accoglimento del motivo di ricorso era già sufficiente per annullare l’atto impugnato, ma la Ctp ha voluto pronunciarsi anche sull’eccezione di nullità per omessa indicazione del funzionario responsabile del procedimento, giudicando pure questa, come detto, fondata.
Secondo il Collegio l’obbligo imposto all’agente della riscossione, di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, non è una FORMALITA’ INUTILE, ma ha lo scopo di garantire la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino, anche ai fini di eventuali azioni risarcitorie, e il diritto alla difesa.
CTP di MILANO
L’autorevolezza del precedente della Consulta richiamato dai due Collegi pugliesi rappresenta certamente un punto di forza per i contribuenti. Ma Equitalia Spa, dal canto suo, non molla peraltro confortata da altra giurisprudenza secondo cui la mancata indicazione del responsabile del procedimento, ex sé, non lede concretamente il diritto di difesa del contribuente (Ctp Milano, sentenza n. 510/41/07).
A questo punto sembra inevitabile l’esplosione del contenzioso.
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La validità degli atti amministrativi senza responsabile debutta davanti alle commissioni tributarie e G.d.P.
di Pierpaolo Damiano
Sul ring delle cartelle pazze, contribuenti in vantaggio sin ora per 2 a 1. Nei primi incontri disputati nelle Commissioni Tributarie, l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Spa subiscono una doppia sconfitta a Bari ed a Lecce, mentre incassano un successo a Milano.
Sono i primi segnali di quella che sta diventando una battaglia legale senza esclusione di colpi tra agenti della riscossione e contribuenti. Forti, questi ultimi, dell’ordinanza n. 377 con cui la Consulta, il 9 novembre scorso, ha imposto ai concessionari di INDICARE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO nelle cartelle di pagamento. Arroccati, i primi, sulla linea difensiva indicata da Equitalia Spa con la direttiva n. 228 del 17/01/2008 secondo cui la cartella senza indicazione del responsabile è comunque valida.
E ad aggiungere fuoco alle polveri, nella partita è entrato anche il legislatore che – con un emendamento al DI milleproroghe – ha dichiarato nulle tutte le cartelle che non indicano il responsabile. La norma avrà efficacia solo dalla pubblicazione in Gazzetta della legge di conversione, e dunque annullerà solo le cartelle emesse dopo quella data e non in linea con la Consulta. Lavoro in più per i giudici Tributari e di Pace.
Il ciclone è partito. E, viste le posizioni assunte da alcune associazioni dei consumatori, rischia di estendersi in tutto il Paese. La posta in ballo è alta, anche se non calcolabile al momento. La stessa Equitalia Spa – per poter quantificare l’entità dei ruoli a rischio sotto i colpi dei giudici – ha convocato un tavolo tecnico al Ministero dello Sviluppo Economico per giovedì 31 gennaio: ultima occasione, anche, per trovare un accordo “bonario” tra le parti in lite. In discussione potrebbero esserci migliaia di cartelle (le associazioni dei consumatori parlano di milioni) relative a tributi e a multe, tutte prive della corretta indicazione del responsabile del procedimento.
Se il principio impone l’indicazione del responsabile come requisito fondamentale della cartella esattoriale, è inevitabile che la sua omissione ne determini la nullità. A confermarlo sono arrivate, dalla Puglia, le due sentenze di merito depositate lunedì 14 gennaio 2008.
In modo opposto aveva invece valutato la questione la Cpt di Milano a inizio dicembre, asserendo che l’indicazione del responsabile servirebbe a tutelare il diritto alla difesa del contribuente: dato il ricorso in giudizio – è il ragionamento dei giudici milanesi – non vi sarebbero dubbi che il contribuente sia stato messo in condizione di difendersi a prescindere dall’omissione. L’indicazione del responsabile, tuttavia, dovrebbe essere un mezzo per evitare il contenzioso, non viceversa.
In ogni modo, le pronunce pugliesi contribuiscono a far scattare in Equitalia Spa un fortissimo campanello d’allarme. Le due Ctp di Bari e Lecce, infatti, sostengono a tutto tondo che il concessionario DEVE NECESSARIAMENTE INDICARE LE GENERALITA’ DEL RESPONSABILE del procedimento nella sezione della cartella destinata alle informazioni su quando e come presentare il ricorso contro il ruolo e, più nello specifico, nella parte dedicata alle indicazioni sulla richiesta di informazioni e di riesame in autotutela dello stesso.
A poco serve anche l’espediente adottato dalle Entrate che si limita semplicemente ad indicare come responsabile il Direttore dell’Ufficio locale o un suo delegato. Secondo i giudici tributari rileva solo l’indicazione precisa ed esplicita del NOME e del COGNOME del funzionario.
Equitalia Spa ha comunque già provveduto, con una direttiva del 22 novembre scorso (all’indomani dell’ordinanza della Corte Costituzionale) ad adeguare le nuove cartelle lasciando lo spazio per l’indicazione del responsabile.
Esaminiamo da vicino le pronunce di Lecce, Bari e Milano.
La giurisprudenza di merito pugliese si è adeguata subito al principio stabilito dalla Corte Costituzionale (ordinanza 377/07), secondo sui illegittime le cartelle di pagamento in cui non viene indicato il responsabile del procedimento.
Per fortuita coincidenza nello stesso giorno 14/01/2008 la Ctp di Lecce (sentenza n. 517/2/07, relatore Cabra; parti Entrate/Villani) e la Ctp di Bari (sentenza n. 445/4/07), relatore Miccolis; parti Entrate/Quercia) hanno emesso due decisioni identiche dove si stabilisce perentoriamente che sono NULLE le cartelle di pagamento che non recano il nominativo del suddetto responsabile, poiché tale indicazione ha la funzione specifica di fornire all’utente ogni informazione utile sul provvedimento notificato.
CTP di LECCE
Nella controversia leccese, per quanto emerge dalla sentenza, il ricorrente aveva inizialmente eccepito un non meglio precisato “vizio proprio” dalla cartella di pagamento.
Soltanto successivamente, con memoria difensiva, era stata contestata la nullità dell’atto perché privo dell’indicazione del responsabile del procedimento.
I giudici di Lecce hanno dichiarato di aderire all’interpretazione della Corte Costituzionale, precisando che la stessa, già prima che entrasse in vigore lo Statuto del Contribuente, aveva ritenuto applicabile ai procedimenti tributari la legge generale sul procedimento amministrativo – Legge n. 241/1990, anche relativamente all’obbligo di motivazione delle cartelle esattoriali.
CTP di BARI
Nella controversia promossa a Bari la contribuente aveva eccepito la nullità della cartella per omessa sottoscrizione, per difetto di motivazione, per omessa notifica dell’avviso bonario o comunicazione di irregolarità e per omessa indicazione del funzionario responsabile.
Esaminando per prima l’eccezione di omessa notifica dell’avviso bonario, il Collegio l’ha ritenuta fondata, nella considerazione che la comunicazione di irregolarità della dichiarazione sia un indispensabile atto prodromico della cartella di pagamento.
Per i giudici baresi, la mancanza di tale formalità determina la nullità della cartella stessa, che resta priva di una condizione di validità dell’azione riscossiva.
L’accoglimento del motivo di ricorso era già sufficiente per annullare l’atto impugnato, ma la Ctp ha voluto pronunciarsi anche sull’eccezione di nullità per omessa indicazione del funzionario responsabile del procedimento, giudicando pure questa, come detto, fondata.
Secondo il Collegio l’obbligo imposto all’agente della riscossione, di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, non è una FORMALITA’ INUTILE, ma ha lo scopo di garantire la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino, anche ai fini di eventuali azioni risarcitorie, e il diritto alla difesa.
CTP di MILANO
L’autorevolezza del precedente della Consulta richiamato dai due Collegi pugliesi rappresenta certamente un punto di forza per i contribuenti. Ma Equitalia Spa, dal canto suo, non molla peraltro confortata da altra giurisprudenza secondo cui la mancata indicazione del responsabile del procedimento, ex sé, non lede concretamente il diritto di difesa del contribuente (Ctp Milano, sentenza n. 510/41/07).
A questo punto sembra inevitabile l’esplosione del contenzioso.
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