cancellazione protesti cambiari
Domanda di cancellazione protesti cambiari
(pubblicazione a cura della camera di commercio)
cancellazione protesti cambiari: Le presenti disposizioni si applicano alle domande di cancellazione protesti cambiari, a seguito del pagamento del protesto nelle altre ipotesi disciplinate dall’art.4 della legge 77/1955 e dall’art.17, comma 6-bis della legge 108/199Casi possibili
E’ possibile presentare le istanze di cancellazione dal registro dei protesti nei seguenti casi:
- Se entro il termine di 12 mesi dalla levata del protesto, il debitore esegue il pagamento della cambiale tratta accettata o del vaglia cambiario (se il pagamento è avvenuto oltre detto termine, il debitore può chiedere eventualmente l’annotazione sul registro dell’avvenuto pagamento).
- Nel caso di protesto levato illegittimamente o erroneamente.
- Nel caso di riabilitazione del protestato ai sensi della legge 108/96.
Domanda di cancellazione protesti cambiari
A) Disposizioni comuniLa domanda di cancellazione, redatta secondo la modulistica all’uopo predisposta dall’Ente, è soggetta all’ imposta di bollo di € 14,62 e va presentata al Registro Informatico dei Protesti della Camera di Commercio.
La domanda deve essere compilata e firmata in originale dal debitore protestato ovvero dal richiedente diverso dal debitore nel caso di richieste di cancellazione di protesti levati erroneamente o illegittimamente (ufficiali levatori, istituti di credito) e può essere presentata all’ufficio secondo le seguenti modalità:
- può essere presentata personalmente dal debitore o sottoscrittore interessato (siano essi persona fisica o rappresentante legale di società, associazione o altro) il quale sottoscrive l’istanza in presenza dell’impiegato addetto, esibendo contestualmente un documento di identità valido;
- può essere inviata per posta, con allegata fotocopia di un documento di identità valido del debitore o sottoscrittore interessato (siano essi persona fisica o rappresentante legale di società, associazione o altro);
- può essere presentata all’ufficio da un terzo incaricato, con allegata la fotocopia di un documento di identità valido del debitore o sottoscrittore interessato (siano essi persona fisica o rappresentante legale di società, associazione o altro). La domanda di cancellazione può riguardare più protesti, levati anche in mesi diversi, purché riferiti ad uno stesso soggetto giuridico. B) Domanda di cancellazione protesti cambiari per avvenuto pagamento entro 12 mesi dalla data del protesto
- I titoli quietanzati e gli atti di protesto (contenenti il pagamento degli interessi maturati e delle spese di protesto), tutti in originale; Per titolo quietanzato si intende, in alternativa:
- la cambiale tratta accettata o il vaglia cambiario recanti il timbro “pagato” dell’istituto di credito, con la data del pagamento;
- il titolo recante la firma del creditore e la dicitura “pagato” con l’indicazione del giorno di pagamento;
- se il debitore non è ancora in possesso del titolo, si accetta un certificato di un’azienda di credito attestante il deposito dell’importo del titolo, oltre spese di protesto e interessi se dovuti, vincolato a favore del portatore, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 290/1975, accompagnato dal certificato del protesto rilasciato dal pubblico ufficiale che ha levato il protesto.
- Il versamento del diritto di segreteria di € 8,00 per ogni titolo di cui si chiede la cancellazione ; in caso di presentazione per posta della domanda dovrà essere allegata l’attestazione di versamento sul c/c postale intestato alla C.C.I.A.A. del luogo di protesto.
- Qualora sia stata effettuata azione esecutiva nei confronti del debitore, egli dovrà dimostrare l’avvenuto pagamento delle spese per il precetto e per il procedimento esecutivo.
C) Domanda di cancellazione protesti cambiari per riabilitazione
In base all’art. 17, comma 6 bis della legge 7 marzo 1996, n. 108, il debitore protestato ha diritto ad ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto. Per ottenerla deve presentare un’istanza in bollo redatta secondo quanto indicato al precedente punto A), corredata dal decreto di riabilitazione in copia conforme rilasciato dal competente Tribunale, previo pagamento dei diritti di segreteria nella misura di € 8,00 per ogni protesto per il quale si richiede la cancellazione. Il pagamento può essere effettuato allo sportello oppure sul c/c postale intestato alla C.C.I.A.A
. La cancellazione protesti è dposta dal Dirigente entro 20 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
D) Domanda di cancellazione protesti cambiari ritenuti illegittimi e/o erronei (cambiali, vaglia cambiari ed assegni)
La domanda di cancellazione per questi motivi dovrà essere presentata con le modalità indicate al precedente punto A). Nella domanda dovranno sempre essere specificati esplicitamente i motivi per i quali si ritiene la levata del protesto illegittima o erronea e dovrà essere allegata tutta la documentazione atta a dimostrare che il protesto è stato levato illegittimamente od erroneamente, nell’ipotesi di cui all’art.4, comma 2 della legge 77/1955. Eventualmente, qualora ne sia in possesso, il richiedente allegherà i titoli di cui chiede la cancellazione. Contestualmente alla presentazione della domanda dovrà essere versato il diritto di segreteria di € 8,00 per ogni titolo di cui si chiede la cancellazione ; in caso di presentazione della domanda per posta dovrà essere allegata l’attestazione di versamento sul c/c postale intestato alla C.C.I.A.A.
Decisione del Dirigente
Il Dirigente del Settore Anagrafico-Informativo della Camera di Commercio dispone con propria determinazione sulle istanze di cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti di cui ai precedenti punti A) B) e D) entro 20 giorni dalla data di presentazione. In caso di accoglimento dell’istanza, il Dirigente sotto la sua personale responsabilità, cura l’esecuzione del provvedimento, mediante la cancellazione definitiva dal Registro Informatico dei Protesti dei dati relativi al protesto, da effettuare non oltre 5 giorni dalla data del provvedimento medesimo. Relativamente alle istanze di cui al precedente punto C) (domanda di cancellazione per riabilitazione) la cancellazione è disposta dal Dirigente entro 20 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. In caso di accoglimento dell’istanza di cancellazione ne sarà data comunicazione all’interessato entro 10 giorni dalla data del provvedimento del Dirigente. Nel caso di rigetto della domanda nel relativo provvedimento deve essere indicata la possibilità di presentare ricorso al Giudice di Pace della provincia in cui risiede il debitore protestato o è fissata la sede legale in caso di società, a norma dell’art. 414 e ss. del c.p.c.; si precisa che secondo le medesime procedure può essere impugnata anche la mancata decisione da parte del Dirigente entro il termine di 20 giorni.Cancellazione protesti cambiari dagli Elenchi
Qualora entro l’ultimo giorno del mese la Camera di Commercio abbia agli atti domande di cancellazione relative a protesti riferiti a quel mese di levata e non ancora pubblicati e che abbiano già ottenuto il provvedimento di accoglimento del Dirigente, si procederà a cancellare il protesto dagli elenchi di cui all’art.3 della legge 77/1955, come sostituito dall’art.1 della legge 235/2000, escludendo dalla pubblicazione sul Registro il nominativo cancellato. In tali casi le determinazioni relative all’accoglimento delle istanze di cancellazione dal Registro dei protesti non vengono affisse all’Albo Camerale. Se alla medesima data la Camera di Commercio ha agli atti domande di cancellazione di protesti non ancora pubblicati e in attesa del provvedimento del Dirigente, i protesti verranno cancellati successivamente alla loro pubblicazione sul Registro Informatico, rispettando i termini di legge.Sospensione della pubblicazione
Il debitore può notificare alla Camera di Commercio l’eventuale provvedimento d’urgenza concesso dal Tribunale ai sensi dell’art. 700 del codice di procedura civile, con il quale viene disposta la sospensione della pubblicazione del protesto. In tali casi l’Ufficio Protesti provvede direttamente, senza indugio, alla sospensione del protesto dal Registro.Articolo Precedente: CANCELLAZIONE DEI PROTESTI COME FARLA