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cancellazione protesto cambiale

    

Guida alla cancellazione dei protesti cambiari

 

domanda

cancellazione protesto cambiale:

 

 

Il debitore che paga una cambiale nel termine di 12 mesi dalla levata del protesto, può chiedere la cancellazione definitiva dal Registro Informatico dei dati relativi al protesto. Si sottolinea che, ai sensi della normativa vigente, la Camera di Commercio non è competente all'emissione di provvedimenti di cancellazione di assegni protestati

 

 

Come fare la domanda

cancellazione protesto cambiale:

 

 

Presentando formale domanda su apposito modello alla Camera di Commercio. Il responsabile dirigente dell'Ufficio protesti provvede entro 20 gg. dalla data di presentazione dell’istanza.

 

 

 

Documenti da allegare

cancellazione protesto cambiale:

 

La domanda, in bollo, deve essere corredata dei seguenti documenti:

 

1) titolo originale quietanzato e relativo atto di protesto (la cambiale smarrita può essere sostituita dalla dichiarazione del Tribunale a seguito della procedura di ammortamento):

per "titolo quietanzato" si intende:

 

·         o titolo recante il timbro "pagato" dell’istituto di credito con la data del pagamento e la firma di un funzionario della banca;

·         o titolo accompagnato da dichiarazione di avvenuto pagamento rilasciata dal creditore - persona fisica o giuridica (in questo ultimo caso il legale rappresentante) - con firma leggibile e fotocopia del documento di identità (in alternativa indicare la qualifica del dichiarante). Le suddette dichiarazioni devono riportare i riferimenti precisi del protesto (importo, data ).

 

2) fotocopia del documento di identità del protestato.

 

 

Diritti da pagare:

 

L'importo del diritto di segretaria è di € 8 per ogni singolo protesto di cui è richiesta la cancellazione (per visualizzare tutti i diritti di segreteria relativi al Registro informatico dei protesti (contenuti nella Tabella B del D.I. 02/12/2009).

 



Riabilitazione dei protestati

cancellazione protesto cambiale

(art. 17 L. 7 marzo 1996 n. 108 come modificato dall’art. 3 L. 18 agosto 2000 n. 235)

Il debitore che paga una cambiale oltre il termine di 12 mesi dalla levata del protesto e non ha subito ulteriore protesto, può chiedere la riabilitazione presentando domanda al Presidente del Tribunale corredata dai documenti giustificativi.

Ottenuto il decreto di riabilitazione ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal Registro Informatico dei Protesti, presentando istanza di cancellazione alla Camera di Commercio, con il provvedimento di riabilitazione.

 

 

Dichiarazione di rettifica (Circolare Minindustria n. 838/c del 03.05.1955 come modificata dall’art. 2 della L. 18 agosto 2000, n. 235)

Il debitore che provvede al pagamento del titolo oltre il termine di 12 mesi dalla levata del protesto, può chiedere l’annotazione nel Registro Informatico dei Protesti. Essa deve essere firmata in modo leggibile e corredata della fotocopia del documento d’identità del dichiarante. Per la pubblicazione è dovuto un rimborso spese pari a € 5 per ciascuna dichiarazione.

 

Chiamateci allo 02 87167176 o scriveteci nel form di lato per sapere come fare la

cancellazione protesto cambiale

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