cancellazione di un protesto - la legge e la soluzione, contattaci
Cancellazione del protesto
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Come avviene la cancellazione di un protesto
Il protesto rimane nel Pubblico Registro Informatico dei Protestati fino a quando il protestato non paga, nel caso in cui il creditore prosegue nell’attività giudiziale il protestato oltre ad essere pignorato dei suoi beni, rimarrà iscritto a tale registro per i cinque anni successivi.
Nel caso in cui il protestato risarcisca i dovuti debiti prima che venga effettuato il pignoramento dei beni di sua proprietà, e prima che sia passato un anno dall’iscrizione al Registro Informatico dei Protestati, la segnalazione di protesto può essere cancellata.
Il protestato dovrà presentare specifica richiesta di riabilitazione al Presidente del Tribunale, se ciò venisse negato il debitore potrà reclamare in Corte D’appello entro dieci giorni.
Il debitore protestato una volta ottenuto il decreto di riabilitazione lo dovrà presentare al Presidente della Camera di Commercio e se entro venti giorni l’istanza non venisse accolta potrà ricorrere al Giudice di Pace del luogo di residenza del protestato.
A cancellazione acquisita, il protesto sarà considerato mai avvenuto.
L’istanza di cancellazione può essere presentata da chiunque possa dimostrare di essere stato protestato per errore o non leggittimamente.
Tuttavia nei casi in cui il protestato pagasse i suoi debiti oltre l’anno di segnalazione, l’iscrizione al Registro rimarrebbe ma con la nota di avvenuto pagamento.
Qualora fossero trascorsi i cinque anni previsti dalla legge la cancellazione dal Registro dei Protestati avverà automaticamente a prescindere dall’avvenuto pagamento o meno del titolo, causa del protesto.
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Come avviene la cancellazione di un protesto
Il protesto rimane nel Pubblico Registro Informatico dei Protestati fino a quando il protestato non paga, nel caso in cui il creditore prosegue nell’attività giudiziale il protestato oltre ad essere pignorato dei suoi beni, rimarrà iscritto a tale registro per i cinque anni successivi.
Nel caso in cui il protestato risarcisca i dovuti debiti prima che venga effettuato il pignoramento dei beni di sua proprietà, e prima che sia passato un anno dall’iscrizione al Registro Informatico dei Protestati, la segnalazione di protesto può essere cancellata.
Il protestato dovrà presentare specifica richiesta di riabilitazione al Presidente del Tribunale, se ciò venisse negato il debitore potrà reclamare in Corte D’appello entro dieci giorni.
Il debitore protestato una volta ottenuto il decreto di riabilitazione lo dovrà presentare al Presidente della Camera di Commercio e se entro venti giorni l’istanza non venisse accolta potrà ricorrere al Giudice di Pace del luogo di residenza del protestato.
A cancellazione acquisita, il protesto sarà considerato mai avvenuto.
L’istanza di cancellazione può essere presentata da chiunque possa dimostrare di essere stato protestato per errore o non leggittimamente.
Tuttavia nei casi in cui il protestato pagasse i suoi debiti oltre l’anno di segnalazione, l’iscrizione al Registro rimarrebbe ma con la nota di avvenuto pagamento.
Qualora fossero trascorsi i cinque anni previsti dalla legge la cancellazione dal Registro dei Protestati avverà automaticamente a prescindere dall’avvenuto pagamento o meno del titolo, causa del protesto.
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