REPUTAZIONE BANCARIA, RATING & CREDITO DAL 2007

LUCA PACINI parla di fusioni ed acquisizioni, cenni

 

CAPITOLO I edit Luca PACINI

LA FUSIONE
1.1 Inquadramento dell'operazione

Le forme di fusione riconosciute dal codice civile all'articolo 2501 sono:
  1. La fusione per unione: consistente nella creazione di una nuova società che nasce da quelle che si sono fuse e che, in seguito alla fusione perdono la loro individualità;
  2. La fusione per incorporazione: la società incorporante assorbe una o più altre società (incorporate). Ad esempio la società B confluisce nella società A, a questo punto i soci di B diventano soci di A. Differentemente dall'operazione di conferimento le azioni di A vanno ad i soci di B.
L'operazione di fusione è quasi sempre un operazione di acquisizione, perché vi è sempre una parte che prevale rispetto all'altra. In particolare in molti casi la fusione è seguente ad un operazione di acquisto di un'altra società e successivamente si procede alla sua incorporazione, al fine di realizzare una integrazione con l'impresa di cui si è acquisito il controllo.

Lo scopo della fusione è quella di accrescere le dimensioni aziendali, attuando una crescita esterna. Ossia un maggior valore assunto dal sistema aziendale che va a crearsi, rispetto alla somma dei valori delle singole aziende partecipanti. Ad esempio se il mercato non cresce in termini di fatturato, un modo per accrescere il mercato è quello di acquisire un cliente.

L'operazione di fusione:
  • Comportando l'unificazione di complessi aziendali, ha tipicamente una finalità di concentrazione aziendale.
  • Permette la concentrazione aziendale senza rinunciare al coinvolgimento della proprietà dell'azienda acquisita nella gestione
  • Strumento di crescita anche in assenza di liquidità e crisi aziendale
  • Migliore ripartizione dei costi fissi con un razionale sfruttamento impianti
  • Nei casi di crisi finanziaria può ridistribuire le tra le aziende che vi partecipano volte al riequilibrio del complesso che si genera
  • Possibilità di ricorrere al credito attraverso incorporazione di società patrimonialmente forti.
1.2 Il rischio delle operazioni di fusione è quello di duplicare le funzioni, il rischio è abbastanza basso nelle funzioni:
  • Amministrativa: nel caso di due aziende si decide quale delle due funzioni amministrative è più valida e quella viene scelta, con la conseguenza che non tutte le persone che operano in amministrazione verranno assunte
  • Legale: valgono le stesse considerazioni fatte per la funzione amministrativa
  • Finanziaria: la quale essendo molto simile in tutte le imprese è più facile da accentrare
Presentano un maggior rischio le funzioni di:
  • Produzione:in quanto è più difficile da integrare perché è possibile che una delle due imprese che procedono all'incorporazione una svolge la funzione a monte del processo produttivo, l'altra a valle del processo.
  • Commerciale: se due imprese operano in mercati diversi allora la fusione è più facile da realizzare, altrimenti non lo è.
  • Logistica: intesa come operazione di distribuzione del proprio prodotto, l'efficienza è legata al risparmio dei costi nella distribuzione. La funzione logistica genera dei costi.
  • La ricerca è molto complessa da integrare, soprattutto quella ricerca che caratterizza il prodotto.
  • Le fusioni all'interno dei gruppi vengono realizzate per finalità fondamentalmente di riassetto organizzativo del gruppo, oppure, per ristrutturazioni finanziarie, nel caso di riassetto organizzativo del gruppo, si procede alla sua semplificazione e razionalizzazione, all'eliminazione di società in perdita, oppure di migliorare il core business.
1.2 Natura giuridica della fusione.

Secondo la dottrina più recente la fusione ha natura modificativa e non estintivo-costitutiva della società che ad essa partecipano. Ciò significa che l'operazione di fusione si risolve in una modificazione degli statuti delle società partecipanti e non in una loro estinzione.

1.3 Fusione societaria eterogenea.

Sono fusioni eterogenee quelle ad esempio tra società di capitali e società cooperative, ma anche quelle tra società di persone e di capitali.

in passato potevano fondersi società lucrative i cooperative, era negata la possibilità inversa. Ora invece essendo possibile la trasformazione di una società cooperativa con una società di capitali, non vi è più ostacolo a tale forma di fusione.

La regola generale può così riassumersi: si possono fondere tutte le tipologie di società, dove non è possibile basta attuare la trasformazione societaria.

I soci che si vedono cambiare il regime di responsabilità, devono acconsentire all'operazione altrimenti questa non avrà valore.

1.4 Iter di fusione

L'Iter di fusione prevede la presenza di quattro documenti:
  1. Progetto di fusione: il quale ha una funzione amministrativa, in quanto è come se si trattasse di un documento di costituzione di una società. Contiene una serie di elementi fondamentali per i soci come il rapporto di concambio
  2. La situazione patrimoniale: la quale ha lo scopo di informare sulla composizione del patrimonio ed evidenziare le variazioni degli elementi del capitale rispetto all'ultimo bilancio
  3. Relazione degli amministratori: la quale spiega le motivazioni per cui si fa l'operazione di fusione e cosa spetta ai soci. Tale relazione è incentrata sul rapporto di cambio e su come sarà rappresentato il capitale dopo la fusione
  4. Relazione degli esperti: è un analisi critica dell'iter di fusione e da informazioni sulla congruità del rapporto di cambio.
1.5 Il progetto di fusione art 2501 ter.

Il progetto di fusione deve essere redatto dagli organi amministrativi delle società interessate e rappresenta la formalizzazione degli accordi raggiunti sulle modalità e sui termini dell'operazione. Il progetto di fusione ha una duplice funzione:
  1. Una interna di statuizione degli accordi raggiunti
  2. Una esterna di informazione dei terzi e dei soci circa le concrete modalità attuative dell'operazione.
A norma dell'articolo 2501 ter del codice civile deve contenere:
  • L'anagrafica delle società che partecipano alla fusione
  • L'atto costitutivo della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modifiche derivanti dalla fusione
  • Rapporto di cambio delle azioni o eventuale conguaglio in denaro.
  • Le modalità di assegnazione delle azioni o quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante
  • La data alla quale tali azioni o quote partecipano agli utili
  • la data a decorrere dalla quale le operazioni delle partecipanti sono imputate al bilancio della società risultante dalla fusione o all'incorporante
  • il trattamento riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni
  • i vantaggi eventualmente proposti favore dei soggetti a cui compete l'amministrazione delle partecipanti, i quali potrebbero non far più parte del CDA post fusione
il conguaglio in denaro al comma 3 dell'articolo, non può superare il 10% del valore nominale delle azioni o quote assegnate.

Il progetto di fusione è unico in quanto riguarda tutte le società, è depositato nel registro delle imprese e anche nella sede sociale per favorire la visione da parte dei soci. Infine tra l'iscrizione del progetto di fusione e la delibera devono intercorrere almeno 30 giorni, salvo che i soci non decidano all'unanimità di rinunciarvi.
1.6Il procedimento di fusione

La normativa in tema di fusione individua un preciso percorso giuridico al fine di fornire ai diversi soggetti coinvolti una chiara ed attendibile informativa.

Le principali fasi di tale procedimento si possono riassumere come segue:
  1. pubblicazione i gazzetta ufficiale di un avviso agli obbligazionisti che detengono obbligazioni convertibili (almeno 90 giorni prima dell'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione;
  2. deposito presso il registro delle imprese del progetto di fusione (almeno 30 giorni prima della decisione dei soci);
  3. deposito presso la sede sociale del progetto di fusione, della relazione degli amministratori, della relazione degli esperti, dei bilanci degli ultimi tre esercizi e della situazione patrimoniale (almeno 30 giorni prima della decisione dei soci).
  4. Delibera di approvazione del progetto di fusione (approvato da tutte le società coinvolte)
  5. Deposito della delibera dei soci presso il registro delle imprese (il deposito va effettuato, entro 30 giorni dalla data di delibera dei soci, anche per la società di persone se la società risultante è una società di capitali);
  6. Redazione dell'atto di fusione (deve avvenire decorsi due mesi dall'iscrizione della delibera di fusione presso il registro delle imprese salvo opposizione dei creditori. Tale termine può ridursi se vi è il consenso dei creditori o il pagamento di coloro che non hanno dato il consenso);
  7. Deposito dell'atto di fusione presso il registro delle imprese (entro 30 giorni dalla stipula dell'atto di fusione).
1.7La relazione dell'organo amministrativo art 2501 quinquies

La relazione degli amministratori richiede una illustrazione e giustificazione del progetto di fusione e del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, dal punto di vista giuridico ed economico.

In particolare, tale redazione deve indicare i criteri di determinazione del suddetto rapporto di cambio. La determinazione del capitale economico delle imprese partecipanti e la conseguente determinazione del valore delle azioni o quote che lo rappresentano non è esposta in nessun altro documento: solo attraverso la relazione degli amministratori i soci di minoranza possono apprendere come le società partecipanti sono valutate ed in quale misura il rapporto di cambio eventualmente si discosta dal rapporto tra i valori economici del capitale delle imprese partecipanti.

1.8La situazione patrimoniale art 2501 quater

Ha lo scopo di informare soci e creditori e terzi in genere, fornendo un aggiornamento infrannuale sulla struttura e i valori contabili del patrimonio aziendale. Non rappresenta valori effettivi, in quanto è previsto che vada redatta secondo le norme sul bilancio ordinario d'esercizio.

Deve essere riferita ad un periodo anteriore di oltre 120 giorni rispetto al giorno in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società, sostituibile con il bilancio d'esercizio qualora questo risulti chiuso non oltre 6 mesi prima il citato giorno.

Trattasi dunque di informazione sulla composizione del patrimonio, sull'entità dei debiti, dei crediti, sulla liquidità degli investimenti.
1.9 La relazione degli esperti.art 2501 sexies

Innanzitutto gli esperti devono essere scelti nell'albo dei revisori contabili o tra le società di revisione, ma se l'incorporante o la società che risulta dalla fusione ha il capitale rappresentato da azioni, la designazione è fatta dal tribunale in cui ha la sede la società, lo stesso avviene se le società partecipanti richiedono congiuntamente la nomina di uno o più esperti comuni.

Gli esperti devono esprimersi:
  • Congruità del rapporto di cambio: indicando il metodo o il metodo utilizzato per la sua determinazione
  • I valori che risultano dalla sua applicazione e le eventuali difficoltà di valutazione
Sostanzialmente l'esperto deve ripercorrere criticamente il percorso di valutazione e le stime effettuate dagli amministratori. Si tratta di giudicare la ragionevolezza delle ipotesi assunte e delle misure attribuite alle variabili.

Tale relazione non va effettuata se l'incorporante detiene l'intero capitale della incorporata, o almeno il 90%. Altre ipotesi di esclusione è nel caso in cui alla fusione non partecipano società con capitale rappresentato da azioni, salvoconsenso di tutti i soci società partecipanti.
In sostanza secondo il legislatore destinatari di questo documento sono solamente i soci e non anche la collettività e in particolare i creditori.
1.10 L'atto di fusione

L'atto di fusione è il documento finale dell'iter procedurale. Può essere stipulato solo dopo due mesi dall'iscrizione della delibera di fusione nel registro delle imprese, senza che vi siano state opposizioni da parte dei creditori.

Nella prassi è sottoscritto dagli amministratori delle società partecipanti in base ad apposita delega a loro conferita nelle deliberazioni di fusione da parte dell'assemblea.

Il contenuto di tale atto è rigidamente predeterminato, dovendo rispecchiare quello delle deliberazioni assembleari. Gli amministratori, infatti, non possono apportare modifiche a quanto deliberato dall'assemblea dei soci.

L'atto di fusione deve essere stipulato in forma pubblica e deve essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese dove è posta la sede di ciascuna delle società coinvolte. L'iscrizione è a cura del notaio o degli amministratori della società risultante dalla fusione o dalla incorporante.

Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti.
1.11 La valutazione delle aziende partecipanti alla fusione.

Nella maggior parte dei casi si pone il problema della determinazione del rapporto di concambio ossia quante azioni o quote della società risultante dalla fusione devono essere attribuite agli azionisti o soci delle società fuse.

Tale rapporto è basato sulla determinazione del capitale economico delle società partecipanti alla fusione.

Lo scopo della determinazione del capitale economico è quello di sapere quanto ciascuna di essa vale in rapporto alle altre.

Anche in questo caso occorre che i metodi utilizzati per determinare tale valore di concambio devono derivare dall'applicazione di metodi utilizzati con modalità dimostrabili, non basati solamente su stime e previsioni soggettive.

È opportuno che si utilizzino più metodi per dimostrare che la valutazione è stata correttamente eseguita. IL metodo preferibile è quello misto della STIMA AUTONOMA DELL'AVVIAMENTO, Il quale da indicazioni di carattere patrimoniale, cioè agli elementi attivi e passivi del capitale.

L'operazione di fusione deve essere orientata alla creazione di nuovo valore in ottica sistemica. In tale caso è necessario che la società risultante dall'operazione di fusione abbia un valore economico complessivo superiore rispetto all'insieme delle parti valutate singolarmente ( cioè il complesso di aziende che partecipa alla fusione valutate in prospettiva di non effettuazione dell'operazione.

Altra questione dibattuta riguarda la valutazione del valore economico delle aziende fondende al fine di determinare il rapporto di concambio. È chiaro che in questo caso la valutazione andrebbe fatta nell'ottica di partecipazione al nuovo complesso aziendale. È necessario, infatti, riconoscere a ciascuna impresa un valore che rappresenti il suo contributo al valore del complesso determinatosi con la fusione.
1.12 Il rapporto di cambio

Il rapporto di cambio consiste nella quantità di azioni o quote dell'incorporante o risultante dalla fusione cede all'incorporata o fusa ( le quali verranno ritirate o annullate).

Nel caso di fusione per incorporazione, il rapporto di cambio è determinato, in via teorica, in base al rapporto tra il valore unitario delle azioni dell'incorporante e quello dell'incorporata. Il valore unitario delle azioni è determinato dividendo il capitale economico per il numero di azioni.

Esempio:
Società Capitale sociale N° azioni Valore nominale Capitale economico Valore unitario
Società A 600 200 3 800 800/200=4
Società B 200 200 1 400 400/200=2
Il rapporto di cambio sarebbe pari a 2.(rapporto tra i valori unitari).

Agli azionisti di B devono essere date 1 azione di A per ogni due Azioni detenute.

La società A deve emettere 100 nuove azioni del valore nominale di 3 euro, da consegnare ai soci di B. Ad operazione avvenuta la situazione è la seguente:
N° azioniValore nominaleCapitale socialeQuota di partecipazioneSocietà A200360066,67%Società B100330033,33%
Nel caso di fusione per unione, il rapporto di cambio non è istaurato tra le azioni delle società fondende, ma tra queste e le azioni della società risultante dall'operazione.
Esempio:
Le società precedentemente definite danno vita alla nuova società C.
SocietàCapitale socialeN° azioniValore nominaleCapitale economicoValore unitarioSocietà A6002003800800/200=4Società B2002001400400/200=2Società C800400212001200/400=3
Percentuali di azioni di C spettanti ai soci di A
=1200/800 = 2/3
Percentuali di azioni di C spettanti ad B
= 1200/400=1/3
Per cui, se 400 è il numero di azioni rappresentanti il capitale sociale della società C avremo:
ai soci di A, andranno 400*(2/3)=267 azioni di C
ai soci di B, andranno 400*(1/3) =133 azioni di C.

il rapporto di cambio per A si determina come rapporto tra il numero di azioni di C spettanti ad A ed il numero delle azioni componenti il capitale sociale di A.
Rapporto cambio di A = 267/200 = 1, 33 ossia quattro azioni di C in cambio di 3 di A.
Il rapporto di concambio di B si determina come rapporto tra il numero di azioni di C spettanti a B e il numero delle azioni che compongono il capitale sociale di B.
Rapporto concambio B = 133/200 = 0,666 ossia due azioni di C in cambio di 3 di B.
Nb. A da tre azioni e ne riceve 4, B ne ottiene 2 e ne da 3.

1.13Gli effetti contabili. La società incorporata.
Il discorso che si farà è riferito principalmente alle fusioni per incorporazione.
Innanzitutto fino a quando non si è stipulato l'atto di fusione, ciascuna delle società che partecipano alla fusione continuano la loro vita indipendente ed è autonoma dal punto di vista giuridico e contabile.
Al momento che si produrranno gli effetti reali dell'operazione (iscrizione atto di fusione), l'incorporata deve procedere alla chiusura delle scritture contabili, determinando i saldi dei conti.
Si deve però distinguere però tra il caso in cui c'è coincidenza tra effetti reali ed effetti contabili, è quella dove vengono retrodatati gli effetti di quest'ultimo.
Se gli effetti contabili non vengono fatti retroagire occorre che oltre a chiudere i conti, bisogna assestarli per giungere alla determinazione del risultato di periodo che parte dall'inizio esercizio e termina con l'atto di fusione. Tale risultato confluisce nel risultato dell'incorporante andando a formare con il capitale sociale e anche eventualmente le riserve il patrimonio netto di fusione.
Se è prevista la retrodatazione, le componenti reddituali dell'incorporata andranno ad unirsi e a confondersi con quelli dell'incorporante, il cui reddito sarà composto anche dai componenti reddituali della incorporata del suo ultimo periodo di vita. In questo caso non si procede ad alcuna scrittura di assestamento e il patrimonio netto di fusione non subirà modifiche dovute al risultato dell'ultimo periodo.
La retrodatazione permette di risolvere una questione ossia quella di prevedere o meno l'obbligo di redigere un apposito bilancio di chiusura relativo all'ultimo periodo di vita dell'incorporata, ossia il periodo che va dalla data di chiusura esercizio al giorno in cui ha effetto la fusione. Il punto dibattuto è che seppur questo bilancio debba essere redatto, esso debba essere soggetto alla pubblicazione o approvato secondo le norme del bilancio ordinario d'esercizio. La risposta che prevale è che tale bilancio non debba dare informazioni esterne, solo di carattere interno.
Altra questione è quella relativa alla competenza degli utili prodotti dall'incorporata sempre relativamente a quest'ultimo periodo.
Si suggerisce che tale ultimo periodo debba essere suddiviso in due frazioni, quella che precede e quella che segue la data della delibera di fusione.
Gli utili relativi alla prima frazione sarebbero indisponibili, in quanto calcolati gia nel rapporto di concambio, quelli relativi alla seconda potrebbero essere distribuiti, ma a chi spettano?
Una prima tesi è che siano di competenza dei soci della incorporata, l'altra tesi è che la loro distribuzione deve essere fatta tendendo conto anche degli utili delle altre società.

La necessita di approvare un altro bilancio dopo la delibera di fusione e prima dell'atto di fusione, potrebbe nascere comunque anche avendo deciso di retroagire gli effetti contabili.
Infatti la delibera dei soci può essere assunta verso il termine dell'esercizio, oppure intervallo fino all'atto di fusione sia lungo, sicchè si esaurisce un altro esercizio e occorre redigere un altro bilancio. In questo caso si affrontano le questioni prima citate.
Se l'atto di fusione interviene prima che si esauriscano i tempi tecnici per definire e ultimare il bilancio, questo dovrebbe essere poi a fatto a cura dell'incorporante insieme al proprio, se invece si ha il tempo questo sarà approvato dall'incorporata.

1.14 Gli effetti contabili. La società incorporante.
Tutti i saldi dei conti che l'incorporata a provveduto a determinare a chiusura delle proprie scritture confluiscono nella contabilità dell'incorporante. Se le società gia intrattenevano rapporti commerciali e finanziari, come nei bilanci consolidati bisogna provvedere ad un controllo delle partite reciproche da eliminare.
I valori da accogliere. Bisogna sottoporre a considerazioni critiche scenari e parametri che hanno guidato la formazione di valori precedenti dei passati bilanci, perché l'impresa comunque è soggetta ad un operazione straordinaria.
Salvaguardo per quanto possibile la continuità dei valori di bilancio, quando possibile se non doveroso apportare variazioni nei valori contabilizzati, le quali saranno illustrate con chiarezza nel primo bilancio di esercizio che si andrà ad approvare.
L'articolo 2504 bis prevede che nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e le passività debbano essere iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di effetto della fusione, a meno che non emerga un disavanzo di fusione.
La norma sembra far riferimento ad un bilancio interno da redigere subito dopo la data di attuazione della fusione e non nell'esercizio seguente.
Tale bilancio è composto solo dalla nota integrativa e dallo stato patrimoniale, nella nota integrativa nel caso di società che ricorre al mercato di rischio, ci devono essere prospetti che indicano i valori correnti delle attività e passività delle società che partecipano alla fusione, e la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio.

1.15 Le differenze di fusione.
Differenze da partecipazione o da annullamento: nel caso in cui l'incorporante che consolida l'incorporata non vi è corrispondenza tra il valore netto contabile di questi componenti e il valore della partecipazione annullata nell'attivo del bilancio, si origina una differenza da iscrivere nell'attivo (differenza partecipazione o disavanzo da annullamento) o nel passivo chiamandola avanzo da annullamento. Si deve notare che il patrimonio netto dell'incorporata da mettere a confronto con il valore della partecipazione iscritta nel bilancio dell'incorporante è il patrimonio netto di fusione. Il caso più comune è quello dell'emersione di una differenza positiva, nel senso che il valore della partecipazione posseduta dall'incorporante è maggiore del netto contabile del patrimonio dell'incorporata. In questo caso tale maggior valore pagato fa si che tale differenza debba essere distribuita sui beni ricevuti dall'azienda assorbita, cioè utilizzarla per rivalutare tali beni. Tale differenza può essere anche all'iscrizione di un avviamento.
Tale differenza può essere dovuta ad:
  1. Un maggior valore che è stato pagato rispetto al valore contabile
  2. Il maggior valore pagato non ha riscontro nel valore attribuibile alla partecipata (acquisto sbagliato ad esempio). In questo caso la differenza attiva (disavanzo) non è giustificata da alcun maggior valore ed è priva di valore economico. Ciò significa registrare una perdita nel conto economico dell'esercizio in cui avviene la fusione.
  • Nel caso in cui il valore della partecipazione sia inferiore a quella del patrimonio netto contabile dell'incorporata accade:
  1. Valore iscritto della partecipazione non è stato registrato correttamente (sottostima del valore azienda). In questo caso la differenza negativa o avanzo va correttamente iscritta fra le riserve di capitale della società incorporante.
  2. Il patrimonio netto della incorporata è sovradimensionato rispetto al valore effettivo ad essa assegnabile. In questo caso errato sarebbe la registrazione di una riserva e la differenza negativa o avanzo dovrebbe essere destinato a rettificare i valori dei beni dell'azienda assorbita o ad aumentare sue passività non adeguatamente rappresentate.
1.16 Differenze da concambio

Nascono dalla non corrispondenza tra l'aumento di capitale della incorporante destinato ai titolari dell'assorbita e patrimonio contabile netto di questa.

Ci si può chiedere perché l'incorporante non accresca il capitale proprio dell'importo del netto contabile dell'incorporata, così da non dar luogo a tali differenze. La risposta è che il capitale da deliberare non è affatto dipendente dal capitale nominale della società assorbita, ma è correlato alla proposizione esistenti tra i valori effettivi delle due aziende oltre che dall'entità del capitale della società incorporante precedente alla fusione.
Se la differenza è positiva , a differenza della differenza della riserva di partecipazione non può corrispondere, se non per caso alla eccedenza del valore economico dell'incorporata rispetto al valore netto contabile del suo patrimonio. Contabilmente questa differenza dovrebbe andare a riporto a diminuzione di riserve, in mancanza come posta negativa del patrimonio netto.

Se queste differenze risultano essere negative, e quindi iscrivibili al passivo, possono essere incluse tra le riserve, sotto denominazione del tipo: fondo sovraprezzo da concambio, tale importo comunque non ha fondamento economico in quanto è di origine casuale.

1.17Il disavanzo da fusione nell'articolo 2504 bis del codice civile.

L'articolo 2504 bis, al quarto comma dopo aver dettato la regola dell'iscrizione nel primo bilancio successivo alla fusione delle attività e passività, aggiunge: se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato ove possibile, agli elementi attivi e del passivo delle società partecipanti alla fusione e per differenza nel rispetto dell'articolo 2426, ad avviamento.

La norma non fa differenza tra disavanzo da annullamento e quello da concambio.

La spalmatura del primo disavanzo ha senso, se e nei limiti, in cui il costo della partecipazione è superiore al patrimonio netto dell'incorporata, eccedenza giustificata dal maggior valore intrinseco della partecipazione rispetto alla quello contabile. Se questa eccedenza emerge dalle verifiche compiute, la rivalutazione cespiti e a l'avviamento hanno una logica di rivalutazione basata sul costo, che è il limite della rivalutazione.

Lo stesso non si può dire del disavanzo da concambio, in quanto ha un origine casuale, in quanto correlato al rapporto di cambio fissato, ma dipende anche dall'entità del preesistente capitale sociale dell'incorporante. In questo caso il disavanzo potrebbe mutare in avanzo o viceversa. Allora in questo caso il disavanzo potrebbe trovare origine in un maggior valore riconosciuto al patrimonio dell'incorporata, in questo caso non si può utilizzare la logica del costo, in quanto le rivalutazioni risultano essere arbitrarie.

1.18La fusione inversa

Nella fusione inversa è partecipata a incorporare la partecipante. Le ragioni che portano a questa operazione sono riconducibili al fatto che la partecipata è titolare di diritti, prerogative, concessioni, licenze che non si possono trasferire alla partecipante in quanto troppo onerose.

Ciò che caratterizza questa operazione è il fatto che l'incorporante si trova ad avere nel proprio patrimonio azioni proprie (la partecipazione che l'incorporata possedeva nella stessa incorporante.

Supponendo di avere due società A la partecipante e la società B partecipata, con la seconda che incorpora la prima.
Societa A
Attivo Passivo
Azioni di B 1.000 Passività 300
Attività 800 Capitale sociale 900
    Riserve 600
Totale 1.800 Totale  1.800
Societa B
Attivo Passivo
  900 Passività 200
Attività   Capitale sociale 400
    Riserve 300
Totale 900 Totale  900
Premesso che ogni azione è pari a € 1, per entrambe le società, facciamo due ipotesi:
  1. Intero capitale di B sia posseduto da A che contabilizza nel suo bilancio un valore di 1000 per tutte le 400 azioni del capitale di B,
  2. La partecipazione di A in B corrisponda al 80% e quindi il valore di 1000 iscritto nell'attivo, sia il prezzo pagato per 320 azioni di B (80% del suo capitale). Il valore economico stimato per A è pari a 12.000€, per B è di 8.000€
In merito alla prima ipotesi che non prevede la partecipazione di terzi nel capitale, non è giustificabile un di capitale che tenga conto dei valori economici delle due società, non serve quindi il rapporto di cambio. Il capitale di B potrà essere aumentato semplicemente nella stessa misura del patrimonio netto contabile dellasocietà da incorporare, non ci sarà alcuna differenza da concambio.

La situazione post fusione della società B sarà la seguente:
Societa B
Attivo Passivo
    Passività 200
Attività 900 Capitale sociale 1900
Attività di A 800 Riserve 300
Azioni proprie 1000 Passività di A 300
Totale 2.700 Totale  2.700
Le azioni proprie dell'incorporante possono avere due destinazioni:
  • Il loro immediato annullamento
  • Permangono nel patrimonio , annullabili solo magari successivamente ed essere cedute.
La seconda alternativa fa si che venga costituita e mantenuta, a far tempo dall'efficacia della fusione, e finchè queste restano nel patrimonio, un apposita riserva indisponibile. La prima alternativa invece prevede che immediatamente, anzi con l'operazione di fusione, le azioni proprie vengano annullate, eliminando in contropartita la quota di capitale e di riserve a cui si riferiscono. Dall'operazione emerge una differenza di fusione di annullamento, pari a quella che si sarebbe ottenuta se la fusione fosse stata fatta per via diretta

Le scritture contabili sono le seguenti:
  Capitale sociale 400    
  Riserve 300    
  Disavanzo da fusione 300    
  Azioni proprie   1.000  
         
         
La situazione post fusione sarà la seguente:
Societa B
Attivo Passivo
    Passività 200
Attività 900 Capitale sociale 1.500
Attività di A 800   300
Disavan.da fusione 300 Passività di A 300
Totale 2.000 Totale  2.000
Il disavanzo emergente può essere utilizzato per rivalutare i beni e per iscrivere eventualmente un valore di avviamento.

Sotto l'aspetto fiscale c'è identità tra i disavanzi che emergono da una fusione diretta e quelli di una fusione inversa.
Ipotesi 2. La società B per attuare l'incorporazione della propria controllante, che la possiede all'80% procede ad un aumento del proprio capitale, sulla base dei valori effettivi delle due società, in quanto ci sono altri soci che detengono il restante 20%

Dai dati ipotizzati che la società contribuisce al 60% 12000 euro, e B al 40% con8000 euro, l'aumento del capitale sociale sarà di 600:

400:40=x=60

X= 600

Se non si procedesse al contestuale annullamento delle azioni proprie la situazione post fusione di B sarebbe la seguente:
Societa B
Attivo Passivo
    Passività 200
Attività 900 Capitale sociale 1.000
Attività di A 800 Riserve 300
Azioni proprie 1000 Passività di A 300
    Avanzo da fusione 900
Totale 2.700 Totale  2.700
L'avanzo da fusione è dato dalla differenza da concambio tra l'aumento di capitale di 600 e il patrimonio netto contabile dell'incorporata che è 1500.

Procedendo all'annullamento delle azioni proprie avremo le seguenti scritture:
Capitale sociale (80*400)/100 320    
Riserve (80*300)/100 240    
Disavanzo da fusione 440    
Azioni proprie   1.000  
       
       
La situazione post fusione di B è la seguente:
Societa B
Attivo Passivo
    Passività 200
Attività 900 Capitale sociale 680
Attività di A 800 Riserve 60
Dis.nzo fusione 440 Passività di A 300
    Avanzo da fusione 900
Totale 2.140 Totale  2.140
Un'altra soluzione per eliminare le azioni proprie quando si attua una fusione inversa è quella di escludere il passaggio delle azioni proprie nel patrimonio dell'incorporante e procedere poi all'annullamento, ma procedendo all'assegnazione pro quota ai soci dell'incorporata.

Vediamone ora gli effetti sia nell'ipotesi 1 che 2.

Nella prima ipotesi, non si darebbe luogo ad alcun aumento di capitale, in quanto i soci della estinta società A, proprietaria al 100% di B, verrebbero date pro quota tutte le azioni gia detenute da A, e rappresentanti l'intero capitale di B. La situazione post fusione:
Societa B
Attivo Passivo
    Passività 200
Attività 900 Capitale sociale 400
Attività di A 800 Riserve 300
    Passività di A 300
    Differenza da fusione 500
Totale 1.700 Totale 1.700
La differenza di fusione, qui indicata come riserva, dipende dal fatto che i soci di A, per un medesimo investimento un numero di azioni inferiore a quello che precedentemente avevano.

Non c'è il disavanzo da annullamento pari a 300, il patrimonio netto risultante è inferiore rispetto alla soluzione precedente, che prevedeva prima l'aumento di capitale e poi la riduzione dello stesso per l'effetto di annullamento delle azioni proprie.

Nella seconda ipotesi (incorporata aveva 80% dell'incorporante), la società B doveva aumentare di 600 il capitale per rispettare la proporzione tra capitale economico proprio e quello della società A.

Se le 320 azioni che rappresentano l'80% del capitale di B, che fanno gia parte del patrimonio di A, venissero direttamente distribuite ai soci della stessa, a questi andrebbero date soltanto altre 280 azioni, limitando tale cifra di aumento del capitale

La situazione post fusione:
Societa B
Attivo Passivo
    Passività 200
Attività 900 Capitale sociale 680
Attività di A 800 Riserve 300
    Passività di A 300
    Differenza da fusione 220
Totale 1.700 Totale  1.700
Anche in questo caso il patrimonio netto risulta inferiore alla soluzione del contestuale annullamento di azioni proprie per un ammontare di disavanzo da concambio pari a 440.

La differenza da fusione qui è data dalla differenza dell'aumento di capitale pari a 280 e una successiva riduzione dello stesso all'importo di 680, il valore del patrimonio netto dell'incorporata A, calcolato però senza più la presenza della partecipazione in B, è perciò pari a 500.

I due esempi mostrano che se si procede all'assegnazione diretta delle azioni dell''incorporante agli azionisti dell'incorporata, si ottengono differenze da fusione ibride, non corrispondenti a quelle delle fusione tipica, non essendo ne differenze da annullamento ne da concambio.

1.19La reserve acquisition

La reserve acquisition prevista dallo IFRS 3, si riconosce in quei casi in cui l'acquirente legale differisce da quello riconosciuto ai fini della contabilizzazione dell'operazione.

Ciò accade quando un'incorporante per effetto del rapporto di concambio, deve aumentare il capitale in misura superiore al capitale preesistente, perciò i soci dell'incorporata si trovano loro ad assumere il controllo della società risultante dalla fusione.

In questo caso, è il patrimonio legale (incorporante) che viene rideterminato al fair value, mentre il valore di quanto corrisposto (corrispettivo riconosciuto al cedente), sulla base del fair value delle che l'incorporata avrebbe dovuto emettere per dare ai soci dell'incorporata la stessa percentuale che essi possedevano nella società risultante dalla fusione, se l'operazione si fosse svolta all'opposto.

Una fusione inversa è reverse acquisition se l'incorporanda possiede una partecipazione nell'incorporante non di controllo, ma il suo socio di maggioranza acquisisce il controllo dell'incorporante per effetto di un rapporto di concambio che a ciò conduce. Si deve segnalare che le azioni proprie che si trova ad avere l'incorporante devono essere portate a riduzione del patrimonio netto, in quanto secondo lo IAS 32, l'acquisto e la cessione di tali azioni sono un operazione sul patrimonio netto.

1.20Aspetti fiscali delle fusioni art 172 TUIR

L'articolo in questione tratta 3 aspetti fondamentalmente:
  • Conseguenze fiscali riguardanti le differenze di fusione
 
  • Possibilità dell'incorporante di beneficiare sul piano fiscale delle perdite precedenti dell'incorporata.
  • Trattamento fiscale delle cosiddette riserve in sospensione d'imposta eventualmente presenti nel bilancio della incorporata.
L'operazione di fusione è neutrale dal punto di vista fiscale, in quanto non costituisce ne realizzo, ne distribuzione di plusvalenze o minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporante.
Le differenze da fusione: l'iscrizione di tali differenze non sono rilevanti ai fini fiscali, ossia non se ne tiene conto ai fini della determinazione del reddito fiscale.

Il che significa se il disavanzo da annullamento viene utilizzato per rivalutare componenti attive patrimoniali della società incorporata o fusa, in questo caso il costo tributario non ha riconoscimento fiscale, quindi ammortamenti calcolati sui maggiori valori iscritti non sono deducibili, oppure le plusvalenze in caso cessione beni vanno calcolate ai fini fiscali non tenendo conto di questi maggior valori. Questa impostazione fa si che bisogna predisporre un prospetto di riconciliazione nella dichiarazione dei redditi, che raccordi i valori espressi in bilancio con quelli fiscalmente riconosciuti.
Le perdite fiscali pregresse: l'articolo 84 del TUIR, consente di calcolare in diminuzione del reddito imponibile le perdite subite nei 5 anni precedenti. Tale diritto che è della società in perdita, si trasferisce per effetto della fusione alla incorporante o risultante dalla fusione.

Ci sono però delle limitazioni:
  1. Le perdite della società di cui ci vuole giovare della facoltà prevista dall'articolo 84, devono essere in attività. Ossia dal conto economico devono risultare ricavi, proventi attività caratteristica e le spese del personale dipendente sono superiori del 40% della media di tali componenti dei due esercizi anteriori. Se ciò si verifica le perdite fino al quinto anno precedente sono deducibili , ma solo per la parte che non eccede il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio. Non si considerano nel patrimonio netto dei conferimenti e dei versamenti. Questo per evitare artefici contabili sul patrimonio della società
Le riserve in sospensione di imposta: (accantonamenti non soggetti ad imposta fin quando non se ne decide l'utilizzo.

Dal punto fiscale queste riserve possono essere di due tipi:
  • Riserve che sono sottoposte a tassazione solo se distribuite ai soci (di secondo grado) ad esempio riserva rivalutazione monetaria
  • Riserve sottoposte a tassazione anche se hanno una destinazione diversa dalla distribuzione ai soci (ad esempio imputazione a capitale sociale)(riserve primo grado), tranne se destinate alla copertura di perdite.
La fusione può essere uno strumento per riclassificare diversamente queste riserve presenti nel bilancio dell'incorporata. Per evitare ciò devono essere ricostituite nel bilancio dell'incorporante, assoggettandole a tassazione nel caso in cui si verifichino gli eventi.

Per le riserve di secondo grado tale obbligo è limitato all'importo di avanzo di fusione di annullamento o concambio. La tassazione si verificherebbe nel momento in cui si distribuisce ai soci l'avanzo di fusione o il capitale.

Anche per le riserve di primo grado che devono essere ricostituite, pena la tassabilità, la norma prevede che si devono utilizzare prima l'avanzo di fusione.




CAPITOLO II . edit Luca PACINI



IL CONFERIMENTO D'AZIENDA
2.1 Inquadramento dell'operazione

Il conferimento di azienda è un operazione in cui un soggetto imprenditore (persona fisica o società) trasferisce ad una società la propria azienda o una sua parte, ricevendo in contropartita in cambio azioni o quote della destinataria.

Quello che differenzia i conferimenti di azienda dalla cessione di azienda, è la natura diversa del corrispettivo, che nel secondo caso è rappresentato da denaro o altri beni.

Nel caso poi di apporto di azienda in società di capitali, il valore del conferimento è stabilito da un esperto (scelto nell'albo dei revisori contabili o di nomina giudiziaria a seconda del tipo di società).

Tale operazione viene definita anche apporto di azienda nel caso in cui si tratti di uno strumento per integrare altre realtà e per costituire sistemi aziendali di maggiore grandezza e complessità.
2.2 Finalità economiche

Fondamentalmente le finalità economiche di questa operazione sono:
  • Realizzare una concentrazione presso il destinatario del complesso aziendale
  • Staccare dal conferente tutta la sua azienda o una sua parte.
Con la prima finalità s'intende creare organismi dimensionali maggiori e si attuano prevalentemente con soggetti conferitari già esistenti. (simile alla fusione).

Nel secondo caso la finalità è legata all'interesse del soggetto conferente di staccare da se l'azienda e frazionarla o trasferire una parte, solitamente l'operazione è attuata con soggetti destinatari di nuova costituzione.

2.3Valutazione dell'azienda conferita

Il conferimento richiede naturalmente la valutazione dell'azienda oggetto del trasferimento.

Nel caso di apporto in società di persone la valutazione avviene in forma libera, mentre nel caso in cui il destinatario sia una società di capitali la valutazione deve essere affidata ad u esperto designato dal tribunale (art 2343 per le s.p.a.) o nominato tra le parti e scelto nell'albo dei revisori contabili, se non si tratta di società iscritta nell'albo speciale.

Secondo tale norma l'esperto deve presentare una relazione giurata contenente la descrizione dei beni conferiti e i criteri di valutazione seguiti nonché l'attestazione che il loro valore sia almeno pari a quello da essi attribuito ai fini della costituzione del capitale sociale e dell'eventuale sopraprezzo.

Se il conferimento avviene in una società preesistente anche quest'ultima deve essere valutata.

L'articolo 2441 al sesto comma prevede che in caso di aumento del capitale sociale la cui sottoscrizione delle azioni è offerta a terzi contro conferimenti in natura, si rende obbligatorio il sopraprezzo ( per limitare il danno dei vecchi soci, ai quali in questo caso non è riconosciuto il diritto di opzione) e determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto da intendersi, come valore corrente effettivo del patrimonio.

Si tratta di una valutazione dell'azienda destinataria, affidata naturalmente agli amministratori e quindi a soggetti diversi da coloro che stimano l'azienda conferita, da confrontare poi con il valore dell'azienda conferita al fine di decidere quanta parte del valore conferito andrà ad aumento del capitale sociale e quanta a sopraprezzo.
2.4 Il controllo delle valutazioni

La norma generale sui conferimenti in natura nelle s.p.a e s.r.l., prevede inoltre nel termine di 180 giorni la revisione delle valutazioni effettuate nella relazione di stima da parte degli amministratori delle società.

Nel caso in cui i valori dell'apporto è inferiore di più del 20% del valore per cui è stato conferito, la società:
  • Deve ridurre il capitale sociale ( ma il socio può versare la differenza in denaro)
  • Oppure può recedere dalla società.
Nel caso in cui la revisione della stima dovesse portare ad evidenziare una perdita non superiore al 20%, si rilevano svalutazioni di attività o incrementi di passività, il cui saldo determina la perdita stessa da iscrivere nel conto economico.

Se quest'ultima, tuttavia, eccede il previsto 20% essa troverà copertura nella riduzione del capitale sociale proporzionalmente alla riserva sopraprezzo, ovvero nel versamento in denaro da parte del socio, se questi esercita la facoltà che gli è concessa dalla norma e non recede.

2.5 Conferimenti di crediti o beni in natura senza relazione di stima

• Nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario non e' richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo e' pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi

precedenti il conferimento.

Non e' altresì richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti, diversi da quelli di cui al primo comma, corrisponda al valore equo ricavato da un bilancio approvato da non oltre un anno, purche' sottoposto a revisione legale e a condizione che la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento, ovvero al valore equo risultante dalla valutazione, precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, effettuata da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento e dalla società e dotato di adeguata e comprovata professionalità.

2.6 Fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione art 2343 codice civile
• Gli amministratori verificano, nel termine di trenta giorni dalla iscrizione della

società, se, nel periodo successivo a quello di cui all'articolo 2343, primo comma, sono intervenuti fatti eccezionali che hanno inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario conferiti in modo tale da modificare sensibilmente il valore di tali beni alla data effettiva del conferimento, comprese le situazioni in cui il mercato dei valori o strumenti non e' più liquido, ovvero se, successivamente al termine dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di cui alla lettera D_ del secondo comma dell'articolo2343, o alla data della valutazione di cui alla lettera E_ del medesimo comma si sono verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore equo dei beni o dei crediti conferiti. Gli amministratori verificano altresì nel medesimo termine i requisiti di professionalità ed indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'articolo 2343-WHU, secondo comma, lettera E_.

Qualora gli amministratori ritengano che siano intervenuti i fatti di cui al primo comma ovvero ritengano non idonei i requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'articolo 2343- WHU, secondo comma, lettera E_, procedono ad una nuova valutazione. Si applica in tal caso l'articolo 2343.
2.7 Effetti sul soggetto conferente

Sul piano contabile al momento dell'effettivo trasferimento del complesso aziendale bisogna accreditare le attività e addebitare le passività oggetto del conferimento così da chiudere i conti delle scritture. La differenza rappresenta il valore netto contabile ceduto, che confrontato con il valore della partecipazione ricevuta (registrato nel conto dare del tipo azioni o quote società X), che è pari al valore assegnato all'apporto, darà di solito luogo ad una plusvalenza da iscrivere nei proventi straordinari del conto economico.

2.8 Effetti sulla società destinataria

Se la società a cui viene trasferita l'azienda è di nuova costituzione l'apporto e le sue componenti ne vanno a comporre lo stato patrimoniale iniziale.

In società preesistenti, il conferimento determina l'iscrizione di nuove attività e passività, il cui valore netto è rappresentato dall'aumento di capitale appositamente deliberato più la riserva sopraprezzo.

Le azioni o quote da assegnare al conferente non possono che rispecchiare la proporzione esistente tra i valori economici dell'azienda apportata e di quella del soggetto destinatario.

Ad esempio se la conferitaria ha un valore economico del capitale pari a 300 ed ha un capitale sociale di 180, l'azienda conferente ha un valore economico del capitale pari a 100, il valore totale del capitale economico è 400, dunque il 25% apparterrà alla conferente. L'aumento del capitale sociale non potrà che essere pari a 60 portandolo a 240, in modo tale che al conferente spetti il 25% del capitale. La riserva di sopraprezzo è di 40.

Infatti l'articolo 2441 del codice civile stabilisce che glia aumenti di capitale con l'esclusione del diritto di opzione, impone agli amministratori redigano un'apposita relazione che illustri le ragioni dell'operazioni e indichi i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione (sulla congruità è chiamato ad esprimersi l'organo di controllo). Tale determinazione va fatta in base al valore del patrimonio netto e non di quello risultante dal bilancio, tenendo conto per le azioni quotate anche l'andamento delle quotazioni dell'ultimo semestre. Sembra scontato dunque che si voglia giungere ad una valutazione del capitale economico della società destinataria.
2.9Aspetti fiscali

L'operazione di conferimenti ai fini fiscali è regolata all'articolo 176 del TUIR, considerando anche questa operazione in regime di neutralità.

Neutrale significa che la sua attuazione non causa la realizzazione di plusvalenze e minusvalenze fiscalmente rilevanti.

L'operazione è neutrale, ma non esente. Il conferente seppur può scrivere la sua partecipazione ricevuta al valore effettivo, ai fini tributari deve essere iscritta al costo fiscalmente riconosciuto all'azienda conferita al momento del conferimento.

Il ricevente pur contabilizzando il patrimonio dell'azienda ricevuta al valore emergente dalla stima, ai fini tributari i valori che precedentemente erano fiscalmente riconosciuti presso il conferente, ossia subentra nella medesima posizione del conferente. Di qui l'obbligo di un prospetto di riconciliazione nella propria dichiarazione dei redditi nella quale devono essere esposte le differenze esistenti tra i valori civilistici e quelli fiscali, ad esempio gli ammortamenti, svalutazioni saranno ogni atto oggetto di ripresa, in quanto non deducibili ai fini del reddito imponibile.

La società conferitaria può optare per l'applicazione di un imposta sostitutiva, sui maggiori valori emersi ed attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Tale imposta è in misura:
  • 12% sui maggiori valori fino a 5 milioni euro
  • 14% sui maggiori valori oltre i 5 milioni, ma fino a 10
  • 16% oltre i 10 milioni
Effetti fiscali per il conferente

In capo al conferente non emergono plusvalenze tassabili. Solo all'atto di una cessione successiva della partecipazione, verrà tassata la differenza tra il valore che si realizza e il costo attribuito alla partecipazione, pari al netto contabile dell'azienda trasferita fiscalmente riconosciuto.

Se si tratta di una società di capitali o ente assoggettato a IRES si precisa che la cessione di una partecipazione è esente per il 95% in presenza di alcune condizioni:
  1. La partecipazione è compresa tra le immobilizzazioni finanziarie e nn nell'attivo circolante
  2. Il periodo minimo di possesso ininterrotto di 12 mesi precedenti
  3. La residenza della partecipata, almeno da tre anni in uno stato diverso da quello della black list.
  4. Esercizio per almeno tre anni da parte della partecipata di un'impresa commerciale.
In assenza di queste condizioni, la plusvalenza è tassabile per l'intero periodo d'esercizio, è però rateizzabile in quote costanti, al massimo di cinque esercizi, se la partecipazione è tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi esercizi. A tale scopo la partecipazione si considera iscritta nelle immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita.
Se si tratta di altri soggetti conferenti l'esenzione è limitata al 50,28% e sempre in presenza delle condizioni prima richiamate, altrimenti valgono le stesse regole appena ricordate.

Se l'imprenditore ha conferito la propria ed unica azienda, si pensa che questo abbia cessato la sua attività imprenditoriale e pertanto all'atto della cessione della partecipa zio e ricevuta sarà tassato al pari di qualsiasi persona fisica. Ossia la plusvalenza sarà classificata tra i redditi diversi e tassata in ogni caso come se si riferisse ad una partecipazione qualificata e quindi al 49,72% del suo ammontare.

CAPITOLO III

LA TRASFORMAZIONE
3.1 Aspetti definitori

La trasformazione è un operazione straordinaria che non implica un trasferimento di azienda, ma il mutamento della veste giuridica sotto la quale l'impresa opera.

Le motivazioni che possono spingere un'impresa ha trasformarsi sono:
  1. Problematiche di tipo aziendale: legate spesso a strategie dimensionali in seguito alla crescita delle dimensioni aziendali.
  2. Problematiche di tipo organizzativo: nel caso di riassetto organizzativo dell'impresa o della compagine azionaria.
  3. Problematiche di responsabilità civilistica: connesse alla responsabilità limitata dei soci nelle società di capitali, rispetto a quella solidale e illimitata delle società di persone.
Nel nostro ordinamento sono possibili le seguenti tipologie di trasformazione:
  • Trasformazioni nell'ambito di società di persone
  • Trasformazioni nell'ambito società di capitali
  • Trasformazioni di società di persone in società di capitali e viceversa
  • Trasformazione di società cooperative a responsabilità illimitata in cooperative a responsabilità limitata
  • Trasformazioni eterogenee di enti in società di capitali e viceversa.
3.2La trasformazione aspetti giuridici.

Il codice civile vigente contiene norme raggruppabili in 4 raggruppamenti distinti:
  1. Una disciplina generale per tutte le tipologie di trasformazione agli articoli 2498 – 2500 bis.
  2. Norme specifiche per la trasformazione progressiva (da società persone a società capitali), agli articolo 2500 ter – 2500 quinquies
  3. Norme specifiche per la trasformazione regressiva di società di capitali in società di persone articolo 2500 sexies
  4. Regole relative alla trasformazione eterogenea agli articoli 2500 septies -2500 novies.
3.3 Articolo 2498 codice civile la continuità

Con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione.

Non c'è insomma l'estinzione di un soggetto e la nascita di uno nuovo, è sempre il medesimo a restare in vita; non vi è un trasferimento del patrimonio, ma solo una modificazione delle regole organizzative.
3.4Articolo 2499 codice civile Limiti alla trasformazione

Può farsi luogo alla trasformazione anche in pendenza di procedura concorsuale, purchè non vi siano incompatibilità con le finalità o lo stato della stessa.
3.5 Articolo 2500, contenuto, pubblicità, ed efficacia dell''atto di trasformazione.

La trasformazione di una società a responsabilità illimitata in una società di capitali deve risultare da atto pubblico, contenenti le indicazioni previste dalla legge per l'atto di costituzione per il tipo di società adottato.

L'atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato ed alle relative forme di pubblicità, nonché a quelle richieste per la cessione dell'ente che ha effettuato la trasformazione. La trasformazione ha effetto da l'ultimo degli adempimenti pubblicitari del comma precedente.

L'articolo 2500 bis sancisce che nel caso siano stati correttamente espletati gli adempimenti pubblicitari dell'articolo precedente l'invalidità della trasformazione non può essere pronunciata.
3.6 Art 2500 ter Trasformazione di società di persone.

Salvo patto contrario previsto dal contratto sociale, per trasformare una società di persone in una società di capitali occorre la maggioranza dei soci, determinata in relazione alla quota di utili di ciascun socio. Il socio che non concorre alla formazione della maggioranza può recedere dalla società.

Il capitale della società risultate deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare dalla relazione di stima redatta a norma degli articoli 2343 se società a responsabilità illimitata, o 2465 se società a responsabilità limitata.

L'articolo 2500 quinquies sancisce che la trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali ante trasformazione se non risulta che i creditori hanno dato il bene stare alla trasformazione.

Il consenso si presume ci sia se i creditori a cui la delibera di trasformazione sia stata inviata per raccomandata o altri mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento, non lo hanno negato nei termini di 60 giorni dal ricevimento della raccomandata.

3.7 La relazione di stima da parte del perito.

L'articolo 2500 ter sancisce la necessità di una relazione di stima del patrimonio aziendale da parte di un perito indipendente che deve attesti che il capitale sia congruo per l'operazione di trasformazione, questo perché ci si trasforma da una società che non ha particolari vincoli sul capitale come può essere una s.n.c., ad una società di capitali.

Tale stima deve essere fatta sulla base dei valori correnti, il che significa che la perizia deve essere fatta tenendo conto dei valori contabili al momento della trasformazione. In sostanza tale perizia mira a dare un giudizio di congruità del capitale minimo per poter mettere in essere un operazione di trasformazione.

Il metodo di valutazione da utilizzare è il metodo patrimoniale semplice proprio perché non si tratta di un trasferimento di azienda, ma di una ricognizione dell'azienda. La valutazione ha come assunto di base il fatto che l'azienda è in funzionamento, il valore economico del capitale serve solamente ad attestare che in futuro l'azienda non subirà delle perdite.
3.8 Trasformazione di società di capitali art 2500 sexies.

Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di trasformazione di società di capitali in società di persone è adottata con le maggioranze previste per la modifica dello statuto. È necessario il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata. Questa responsabilità illimitata viene assunta non per le obbligazioni post trasformazione, ma per tutte le obbligazioni anche quelle ante trasformazione.

Gli amministratori devono predisporre una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione. Tale relazione deve essere depositata nella sede sociale nei trenta giorni che precedono l'assemblea che delibera sulla trasformazione.

I soci hanno diritto all'assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della quota o delle sue azioni.
3.9 Trasformazione eterogenea in società di capitali. Art 2500 octies

I consorzi, le società consortili, le comunioni d'azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni possono trasformarsi in una società di capitali.

La deliberazione di trasformazione deve essere assunta:
  • Nei consorzi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorzianti
  • Nelle comunioni di azienda all'unanimità
  • Nelle società consortili e nelle associazioni con la maggioranza richieste dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato.
La trasformazione di associazioni in s.p.a. è esclusa nel caso in cui queste associazioni hanno ricevuto denaro pubblico.

Il capitale sociale derivante dalla trasformazione è diviso in parti uguali tra gli associati, salvo patto contrario.

La trasformazione di fondazioni in società di capitali è disposta dall'autorità governativa su proposta dell'organo competente. Le azioni o quote sono assegnate secondo le disposizioni dell'atto di fondazione o in mancanza dall'articolo 31.
3.10 Opposizione dei creditori art 2500 novies.

La trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dallo stesso articolo, salvo il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso.

I creditori possono nei sessanta giorni fare opposizione, in questo caso si applica l'ultimo comma dell'articolo 2445 codice civile.
Contenuto dell'atto di trasformazione

L'atto di trasformazione ad esempio se ci si vuole trasformare da una s.n.c. ad una s.r.l. deve rispettare le disposizioni di legge previste dal codice civile per la tipologia societaria assunta.

In particolare l'articoli:
  • 2328 per le società per azioni
  • 2454 per le società in accomandita per azioni
  • 2463 per le società a responsabilità limitata.
Le fasi di attuazione della trasformazione

Per semplicità si veda l'iter di trasformazione relativamente ad un periodo annuale

1/1    25/4

30/4    16/5    31/12

Quattro sono i prospetti necessari per l'operazione di trasformazione:
  • Due di carattere extracontabile come la situazione contabile (bilancio di verifica), da consegnare al perito indipendente, la quale deve essere riferita ad una data il più vicino possibile alla data di delibera della trasformazione. Il secondo è la relazione di stima degli elementi dell'attivo e del passivo effettuata dal perito. Si tratta di una ricognizione dei valori(analisi critica anche mediante riscontro fisico) dell'attivo e del passivo del capitale effettuate dal perito al fine di attestare l'esistenza di un capitale netto di trasformazione. Il metodo utilizzato per farlo è il metodo patrimoniale semplice proprio perché si tratta di una ricognizione di valori e non di un trasferimento del complesso aziendale. Il perito inoltre deve esprimere un giudizio di solvibilità a breve della società trasformando. Questo perché deve informare i terzi che intrattengono relazioni con la società. Ad esempio se una s.nc. si trasforma in s.r.l, di conseguenza il socio cambia il proprio regime di responsabilità passando da una responsabilità illimitata ad una limitata, a tal proposito il terzo creditore non potendosi più rifare sul patrimonio del socio nel caso in cui per le obbligazioni sociali non risponda la società, prima di dare il proprio assenso alla trasformazione deve essere informato sulla solvibilità della società prima di dare l'assenso alla trasformazione.
  • Ci sono poi due prospetti di carattere contabile come il bilancio di chiusura alla data di iscrizione della delibera della trasformazione (data in cui comincia a decorrere la trasformazione), il quale ha un importanza anche a livello fiscale. Il secondo è il bilancio d'apertura della società trasformanda, in questo bilancio i conti devono essere riaperti tenendo conto delle osservazioni fatte dal perito nella sua relazione. Ad esempio se i crediti nel bilancio di chiusura risultavano essere iscritti per 100 €, mentre il perito ha corretto il dato stimando che di quel credito possa essere recuperato solo 70€, nel bilancio d'apertura questi crediti devono essere iscritti per un valore di 70€.
Valutazioni in ambito di trasformazione

Le valutazioni poste dal perito devono considerare il fatto che il capitale netto di trasformazione deve essere il meno possibile distante dal capitale di funzionamento correttamente determinato applicando i principi contabili di riferimento. Capitale di funzionamento che si differenzia da quello netto di bilancio per il fatto che quest'ultimo introduce elementi di valutazione soggettiva, come anticipo di costi e rinvio di ricavi.)
Aspetti contabili

Se ci si attiene a tutti o solo ad alcuni dei valori della perizia i vecchi saldi devono essere rettificati utilizzando ilconto rettifiche di trasformazione, il quale viene addebitato delle riduzioni di attività o aumenti di passività, accreditato nel caso di aumenti di attività o riduzioni di passività.

Tale conto poi sarà chiuso nel capitale netto di trasformazione insieme agli altri elementi del patrimonio.

L'entità del capitale sociale (anche se si considerano tutte le analisi fatte dal perito) può essere liberamente fissato nell'ambito della valutazione del perito al patrimonio netto, destinando la differenza a riserva). Questo verrà ripartito ai soci nelle stesse proporzioni a cui prima partecipavano i soci.

Se il capitale post trasformazione non corri sponde a quello ant trasformazione affinchè possa essere ripartito tra i soci, occorre che il numero delle nuove azioni da emettere sia multiplo del cosiddetto coefficiente di riparto dato dalla somma dei rapporti di proprietà prima esistenti.

Se il patrimonio netto della società non è sufficiente ad assicurare il capitale sociale minimo per trasformarsi in una società di capitali ad esempio, in concomitanza con la trasformazione bisogna anche aumentare il capitale in contanti.

Profili fiscali della trasformazione.

L'articolo 170 del TUIR afferma la neutralità fiscale di tale operazione. Tale operazione infatti non produce ne utili ne perdite tassabili, e neanche hanno rilevanza fiscale i maggiori valori iscritti in bilancio in occasione della sua attuazione e neanche le eventuali minusvalenze.

Se la trasformazione avviene nel corso dell'esercizio da una società con personalità giuridica a una di persone o viceversa, a livello fiscale si hanno due periodi d'imposta distinti, il reddito di ciascuno di essi sarà tassato con i criteri propri del rispettivo soggetto d'imposta, che saranno i soci nel caso di società di persone e la società nel caso di società di capitali.

Per quanto riguarda le riserve occorre distinguere: nelle società di persone gli utili ogni anno vengono tassati in capo ai soci anche nel caso vengano accantonati a riserva, se in un anno seguente si decide di distribuire questi dividendi non ci sarà a carico dei soci più nessuna imposta. Ciò può avvenire anche dopo la trasformazione a patto che le riserve di utili antecedentemente costituite in bilancio siano ben riconoscibili ossia sia chiaramente indicata la loro origine.

Le riserve nelle società di capitali che si trasformano in società persone costituite prima della trasformazione sono soggette a tassazione solo quando vengono distribuite ai soci o imputate a capitale, sempre che siano ben identificabili in bilancio, in caso contrario vengono tassate nel periodo imposta seguente la trasformazione.

Nel caso si trasformazioni eterogenee non ci sono conseguenze in quanto operazione è neutrale.

Va detto che oggi l'agenzia delle entrate è molto attenta all uso strumentale delle operazioni sopra esposte perchè molte volte vengono usate allo scopo elusivo di spostare o annullare carichi di imposte. Un esempio fra tutti è la "bara fiscale" ossia incorporare un azienda che ha debiti al solo scopo di portare in detrazione i debiti stessi compensandoli con i crediti verso l p.a. e quindi..pagando zero dopo la fusione.

Questi e altri comportamenti devo essere valutati attentamente prima di sconfinare in illeciti penalmente rilevanti, quindi rimanfo sempre le valutazioni preventive a validi tributaristi,


a cura di

LUCA PACINI
LUCA PACINI
banking advisor

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