REPUTAZIONE BANCARIA, RATING & CREDITO DAL 2007

cancellazione segnalazione crif : legittima se al debitore viene notificato il preavviso

Cancellazione Segnalazione alla CRIF: legittima solo se al debitore viene notificato il preavviso altrimenti va cancellata.


Qui di seguito vi riportiamo l estratto di recente sentenza operata dal supremo garante della privacy che si trova a Roma il quale ribadisce la liceità di opporsi ad una segnalazione di pagamento tardivo e iscrizione al crif laddove non sia stato rispettato i termini di avviso al debitore moroso.

Questo apre nuovi scenari e la possibilità di farsi cancellare per segnalazione non corretta, questo ed altri sono gli argomenti trattai dalla Broker associati studio tributario a Milano leader nella cancellazione banche dati e cattivi pagatori centrali rischi.


Riportiamo una importante sentenza per la "cancellazione segnalazione crif":


Garante della Privacy  ha chiarito che, prima di effettuare una segnalazione in CRIF nei confronti del “cattivo pagatore” è necessario notificare a quest’ultimo un preavviso di iscrizione. Pena la cancellazione segnalazione crif dome vederete di seguito.

Così, nel caso in cui il creditore sia una Banca o una finanziaria e quest’ultima abbia erogato un prestito che il correntista non abbia onorato, essa, prima di inoltrare la segnalazione del mancato pagamento alla CRIF, deve fornire al debitore uno specifico preavviso di imminente iscrizione segnalazione al crif  per raccomandata con avviso di ritorno (vedi relazione Arbitro bancario Finanziario anno 2013).
 

Se ciò non avviene, il debitore può chiedere al creditore di provvedere alla cancellazione della segnalazione crif – entro trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di accoglimento del ricorso – delle informazioni relative alla posizione debitoria segnalata. La banca o la finanziaria hanno l’obbligo di curare detta cancellazione, dando conferma dell’avvenuto adempimento al debitore che ne abbia fatto richiesta e alla stessa Autorità.





cancellazione segnalazione crif , sentenze e norme



riferimenti normatici al Garante della Privacy, provv. n. 455 del 1.12.2011 e relazione ABF del 2013.

Cfr. Art. 4 comma 7 del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tempa di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti; Art. 150 codice in materia di protezione dei dati personali che di seguito riportiamo:

 

Codice deontologico – Art. 4. Modalità di raccolta e registrazione dei dati
1. Salvo quanto previsto dal comma 5, il gestore acquisisce esclusivamente dai partecipanti i dati personali da registrare nel sistema di informazioni creditizie.

2. Il partecipante adotta idonee procedure di verifica per garantire la lecita utilizzabilità nel sistema, la correttezza e l’esattezza dei dati comunicati al gestore.

3. All’atto del ricevimento dei dati, il gestore verifica la loro congruità attraverso controlli di carattere formale e logico e, se i dati risultano incompleti od incongrui, li ritrasmette al partecipante che li ha comunicati, ai fini delle necessarie integrazioni e correzioni. All’esito dei controlli e delle eventuali integrazioni e correzioni, i dati sono registrati nel sistema di informazioni creditizie e resi disponibili a tutti i partecipanti.

4. Il partecipante verifica con cura i dati da esso trattati e risponde tempestivamente alle richieste di verifica del gestore, anche a seguito dell’esercizio di un diritto da parte dell’interessato.

5. Eventuali operazioni di eliminazione, integrazione o modificazione dei dati registrati in un sistema di informazioni creditizie sono disposte direttamente dal partecipante che li ha comunicati, ove tecnicamente possibile, ovvero dal gestore su richiesta del medesimo partecipante o d’intesa con esso, anche a seguito dell’esercizio di un diritto da parte dell’interessato, oppure in attuazione di un provvedimento dell’autorità giudiziaria o del Garante.

6. I dati relativi al primo ritardo nei pagamenti in un rapporto di credito sono utilizzati e resi accessibili agli altri partecipanti nel rispetto dei seguenti termini:

a) nei sistemi di informazioni creditizie di tipo negativo, dopo almeno centoventi giorni dalla data di scadenza del pagamento o in caso di mancato pagamento di almeno quattro rate mensili non regolarizzate;

b) nei sistemi di informazioni creditizie di tipo positivo e negativo, se i dati non sono corretti il consumatore può chiedere l'aggiornamento o la cancellazone della segnalazione crif ;

1.   decorsi sessanta giorni dall’aggiornamento mensile di cui al successivo comma 8, oppure in caso di mancato pagamento di almeno due rate mensili consecutive, oppure quando il ritardo si riferisce ad una delle due ultime scadenze di pagamento. Nel secondo caso i dati sono resi accessibili dopo l’aggiornamento mensile relativo alla seconda rata consecutivamente non pagata;

2.  negli altri casi, dopo almeno trenta giorni dall’aggiornamento mensile di cui al successivo comma 8 o in caso di mancato pagamento di una rata.

7. Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all’invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l’interessato circa l’imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all’interessato.

8. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, i dati registrati in un sistema di informazioni creditizie sono aggiornati periodicamente, con cadenza mensile, a cura del partecipante che li ha comunicati.

 
Codice in materia di protezione dei dati personali – Art. 150. Provvedimenti a seguito del ricorso segnalazione alla crif - cancellazione segnalazione crif








1.
 Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante della privacy può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati, ovvero l’immediata sospensione della segnalazione crif e successivamente la cancellazione della segnalazione crif di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento può essere adottato anche prima della comunicazione del ricorso ai sensi dell’articolo 149, comma 1, e cessa di avere ogni effetto se non è adottata nei termini la decisione di cui al comma 2. Il medesimo provvedimento è impugnabile unitamente a tale decisione.

2. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell’interessato e assegnando un termine per la loro adozione. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.

3. Se vi è stata previa richiesta di taluna delle parti, il provvedimento che definisce il procedimento determina in misura forfettaria l’ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico, anche in parte, del soccombente o compensati anche parzialmente per giusti motivi.
4. Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante è comunicato alle parti entro dieci giorni presso il domicilio eletto o risultante dagli atti. Il provvedimento può essere comunicato alle parti anche mediante posta elettronica o telefax.
5. Se sorgono difficoltà o contestazioni riguardo all’esecuzione del provvedimento di cui ai commi 1 e 2, il Garante, sentite le parti ove richiesto, dispone le modalità di attuazione avvalendosi, se necessario, del personale dell’Ufficio o della collaborazione di altri organi dello Stato.

6. In caso di mancata opposizione avverso il provvedimento che determina l’ammontare delle spese e dei diritti, o di suo rigetto, il provvedimento medesimo costituisce, per questa parte, titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.

 
cancellazione segnalazione crif

 





ORA SAPETE che è possibile togliere la segnalazione crif  quindi
 

 
 CHIAMATE 0287167176


e  CHIEDETE INFO GRATUITE SULLA PROCEDURA

"CANCELLAZIONE SEGNALAZIONE CRIF"

E TORNATE ALLA LIBERTA' FINANZIARIA ed avere nuovamente CREDITO !

 

 
Articolo Successivo: Togliersi i debiti di dosso con il “fallimento del consumatore”: vantaggi e regole
Articolo Precedente: iscrizione al cai posta

Ultimi Articoli

17 / 02 / 23
RATING ESG UN IMPRESA DEVE AVERLO ENTRO IL 2024 PER OTTENERE CREDITO
"Perché il Rating ESG è importante per le imprese: Scopri come il mio Studio può aiutarti a...
16 / 02 / 23
CANCELLAZIONE CATTIVO PAGATORE come avviene
Cancellazione cattivi pagatori è un passo fondamentale per tornare al credito ma fa fatta con un...
08 / 01 / 23
SOFFERENZA BANCARIA E INCAGLIO BANCARIO: CONSEGUENZE E COME USCIRNE
La sofferenza bancaria e l'incaglio sono due cose diverse ma invalidanti al credito in modo...
08 / 11 / 22
Segnalazione CAI - CARTER ASSEGNI - CARTE DI CREDITO
Come comportarsi in caso di segnalazione CAI? Ecco come avviene e come ripristinare l'uso delle...
>>>>> Prenota una Consulenza